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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16270/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colaninno impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il reato continuato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.). Il ricorrente deduceva, tramite sei motivi: errata valutazione della condotta rispetto all'art. 615-ter e all'art. 192 c.p.p.; errata qualificazione del ruolo e delle funzioni svolte; che l'accesso allo SDI fosse svolto per ragioni di servizio e non personali; vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella motivazione sull'aumento di pena; mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che l'art. 615-ter si applica anche quando un pubblico ufficiale, pur essendo abilitato, accede al sistema per finalità ontologicamente estranee a quelle attribuite e attua uno sviamento del potere. Ha ritenuto inammissibile o manifestamente infondato il quarto motivo (per difetto di specificità dell'appello), il quinto motivo non fondato (la Corte d'appello ha correttamente riconsiderato la struttura della continuazione e la pena) e il sesto inammissibile per mancata specificazione delle censure sull'elemento relativo al ruolo apicale e alla reiterazione della condotta. Il verdetto di merito è quindi confermato e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Il delitto è integrato anche quando il pubblico ufficiale, pur essendo abilitato all'accesso, accede o si mantiene nel sistema per finalità ontologicamente estranee a quelle per cui l'accesso gli è attribuito (svitamento del potere).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rinvio alla corretta valutazione e motivazione dei fatti di causa: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato coerentemente le circostanze e la prova, senza errori logici tali da travolgere la motivazione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma processuale straordinaria che ha consentito la trattazione mediante requisitoria scritta senza discussione orale; la Corte ha rilevato la mancata richiesta di discussione orale da parte delle parti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di estensione dei motivi di cassazione rispetto ai motivi di impugnazione: il ricorso era articolato nei limiti previsti.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme che presidiano l'ammissibilità e la specificità dell'appello; la Corte ha confermato che l'appello non poteva limitarsi a rilievi aspecifici rispetto alla motivazione di primo grado.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda l'aumento di pena per il concorso e/o continuazione: la Corte d'appello ha correttamente individuato l'episodio più grave e motivato l'aumento, senza violare il divieto di reformatio in peius.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa per la ripetizione della condotta e per il ruolo apicale ricoperto dall'imputato.

Massime di principio

  • L'accesso a banche dati protette da parte di pubblici ufficiali è valutato non solo in base all'abilitazione formale, ma anche in base alle finalità concrete dell'accesso: l'uso per scopi estranei a quelli istituzionali può integrare il reato ex art. 615-ter c.p.
  • La presenza di credenziali autorizzanti non esclude automaticamente la responsabilità penale se l'accesso rappresenta uno sviamento del potere conferito.
  • Il giudice valuta la concreta modalità e la causalità dell'accesso (es. causale inserita, esistenza di indagini delegate, necessità dell'informazione): assenza di una specifica pre-istruttoria o delega e l'uso di causali generiche indeboliscono la legittimità dell'accesso.
  • In sede di impugnazione è essenziale la specificità dei motivi: deduzioni generiche o non confrontate con i dati di fatto della decisione impugnata sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta che tenga conto della reiterazione della condotta e del ruolo ricoperto dall'autore; la mera sostenuta 'minore offensività' può non essere sufficiente.
  • La Corte d'appello può riformare la determinazione della violazione più grave e rideterminare la pena, purché non configuri un peggioramento illegittimo dell'imputato (divieto di reformatio in peius).

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