Cassazione Penale, Sentenza n. 12906/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno (28/11/2025) che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. al Genovese per fatti di estorsione e tentata estorsione con aggravante del metodo mafioso e concorso in usura. Il ricorrente censurava carenze e apparente formalismo della motivazione sul punto della individuazione e della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (mancata valutazione individuale delle intercettazioni e sovrapposizione cronologica delle conversazioni), assenza di un contributo causale apprezzabile oltre alla mera presenza, erronea qualificazione e mancata dimostrazione dell'aggravante del metodo mafioso, e insufficiente valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura, anche alla luce del decorso temporale e dell'assenza di nuove condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale di riesame congrua e logica. Il Collegio ha confermato che il Tribunale ha esaminato e valorizzato le intercettazioni e gli atti, ha illustrato i motivi per cui il Genovese era a conoscenza della natura usuraria del credito e ha chiarito il suo ruolo nell'agevolare il subentro illecito nel prestito usurario, con mantenimento della forza intimidatrice sulle vittime. È stata ritenuta configurabile l'aggravante del "metodo mafioso" e, conseguentemente, operativa la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p.; il Tribunale ha inoltre indicato elementi (modalità della condotta, elevata caratura criminale, pregresse condanne, intraneità ai contesti criminali) che giustificano la custodia in carcere come misura adeguata. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato per la disciplina della motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte osserva che il particolare obbligo di autonoma valutazione previsto dal comma 2 è riferito all'ordinanza "inaudita altera parte" e che, comunque, nel caso di specie la motivazione del tribunale del riesame non è assente né apparente.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che il sindacato in cassazione è limitato alla verifica della presenza, assenza o manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, non alla riconsiderazione del materiale probatorio.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di pericolosità per i reati aggravati dall'art. 416-bis; la Corte ha ritenuto operativa tale presunzione alla luce della configurazione del "metodo mafioso", rafforzando la giustificazione della custodia in carcere.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante del "metodo mafioso". La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia discretamente motivato la sussistenza della modalità intimidatoria tipica, anche in considerazione delle dichiarazioni delle vittime e del contesto di controllo territoriale.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma sulla trattazione orale su istanza: richiamata per spiegare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto per mancanza di rituale richiesta di trattazione orale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché sia dato seguito alle comunicazioni previste dal comma 1-bis; la Corte ha disposto l'invio della sentenza al direttore poiché la decisione non determina la remissione in libertà.
Massime di principio
- In cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: la censura è rilevante solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica, non per una diversa valutazione delle prove.
- Il tribunale del riesame non è obbligato a svolgere l'autonoma valutazione prevista dall'art. 292 c.p.p. per le ordinanze "inaudita altera parte"; tuttavia la motivazione non può essere apparente o assente.
- La configurazione dell'aggravante del "metodo mafioso" rende operativa la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p., rafforzando la giustificazione della custodia in carcere.
- Per la scelta della custodia in carcere non è richiesta una dimostrazione analitica dell'inidoneità di tutte le altre misure; è sufficiente che il giudice indichi elementi specifici (modalità del fatto, personalità dell'indagato, caratura criminale) che rendano la carcerazione la misura più idonea.
- Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura non determina automaticamente l'inefficacia delle esigenze cautelari se permangono elementi concreti che giustificano il pericolo di reiterazione o la pericolosità sociale.
- Le critiche che si limitano a chiedere una diversa lettura delle intercettazioni o degli atti sono inammissibili in cassazione se basate su una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
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