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Sentenza

Sentenza del 06/02/2018 n. 1255 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento induttivo puro - determinazione componenti negative del reddito ad opera della Commissione - possibilità - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento induttivo puro del reddito. Il punto centrale è stabilire se, nella ricostruzione induttiva, debbano essere considerate anche le componenti negative del reddito, ossia i costi e le spese inerenti all'attività. L'esclusione integrale dei costi comporterebbe l'assoggettamento a imposta del profitto lordo anziché del reddito netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione.

La decisione

È stato affermato che, anche nell'accertamento induttivo, l'Ufficio deve tenere conto delle componenti negative del reddito. Qualora tali costi non siano determinabili con precisione sulla base della documentazione disponibile, la Commissione tributaria può determinarli anche in via equitativa, evitando che l'imposizione colpisca il reddito lordo. Il testo non indica gli estremi completi della sentenza né il dispositivo formale, ma il principio applicato è favorevole al contribuente sotto il profilo della corretta determinazione del reddito imponibile.

Norme richiamate

  • Articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento induttivo dei redditi. Anche quando l'Ufficio ricostruisce il reddito in via presuntiva o induttiva, la determinazione non può tradursi automaticamente nell'imposizione dell'intero ammontare dei ricavi senza considerare i costi necessari alla produzione del reddito.

  • Articolo 109 del TUIR

    Stabilisce i criteri generali di imputazione e deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa. Nell'accertamento induttivo, tali principi devono essere rispettati per quanto compatibili con la natura presuntiva della ricostruzione.

  • Articolo 53 della Costituzione

    Esprime il principio di capacità contributiva. L'imposta deve colpire il reddito effettivamente prodotto e non il profitto lordo; pertanto, anche in un accertamento induttivo, devono essere considerate le componenti negative ragionevolmente riferibili ai ricavi accertati.

Massime di principio

  • Nell'accertamento induttivo puro, la ricostruzione del reddito non autorizza l'Amministrazione a tassare automaticamente tutti i ricavi come se fossero utile netto.
  • Devono essere considerati, anche presuntivamente o in via equitativa, i costi normalmente necessari per produrre i ricavi accertati.
  • Se il contribuente non dimostra puntualmente i costi, il giudice tributario può stimarli equitativamente sulla base della natura dell'attività, dei ricavi e degli elementi disponibili.
  • L'onere di provare i costi deducibili resta in linea generale a carico del contribuente, ma l'assenza di una prova analitica non consente necessariamente di azzerare ogni componente negativa quando la loro esistenza sia economicamente plausibile.
  • La finalità è impedire che l'accertamento induttivo violi il principio di capacità contributiva, trasformandosi in una tassazione del fatturato o del profitto lordo anziché del reddito netto.

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