Sentenza del 20/03/2017 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Operazioni infragruppo fra imprese italiane ed estere - Società italiana e società controllata estera la quale svolge un'attività economica funzionale all'attività della controllante - Società multinazionale unitaria - Il risultato economico conseguito dalla controllata estera fa parte del risultato economico della controllante italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dei rapporti tra una società italiana e una società estera controllata, priva di autonomia finanziaria e di un proprio sbocco di mercato, che svolgeva esclusivamente attività funzionali alla controllante. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la società estera operasse come parte integrante dell'impresa italiana e non come una consociata realmente autonoma. La questione centrale era stabilire se tale struttura dovesse essere trattata come una società estera distinta oppure come un'unità operativa estera riconducibile a una stabile organizzazione materiale della società italiana.
La decisione
La struttura è stata qualificata come impresa multinazionale unitaria: la società estera, pur formalmente costituita come controllata, svolgeva di fatto una funzione interna e strumentale all'attività della società italiana. È stata quindi assimilata a un ramo operativo estero, ossia a una stabile organizzazione materiale, anziché a una subsidiary autonoma. Ne consegue che il risultato economico prodotto all'estero deve concorrere al risultato economico della società italiana, secondo il principio di tassazione del residente sui redditi ovunque prodotti.
Norme richiamate
Principio di tassazione mondiale del residente
Il residente fiscale italiano è soggetto a imposizione sui redditi prodotti ovunque, anche quando derivano da attività esercitate mediante una struttura localizzata all'estero.
Stabile organizzazione materiale
Una struttura estera formalmente distinta può essere considerata stabile organizzazione quando manca di effettiva autonomia economica e svolge stabilmente un'attività funzionale all'impresa italiana, operando come suo ramo operativo.
Massime di principio
- La sola forma societaria di controllata estera non è decisiva: occorre verificare l'autonomia economica, finanziaria, commerciale e organizzativa effettiva della società.
- Quando una società estera lavora esclusivamente per la controllante italiana, non dispone di risorse proprie e non ha un autonomo accesso al mercato, può essere riqualificata come stabile organizzazione materiale della controllante.
- In presenza di una struttura estera sostanzialmente priva di indipendenza, il reddito prodotto dalle attività estere può essere imputato alla società residente italiana in applicazione del principio della tassazione mondiale.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica dell'operazione e sull'effettivo funzionamento del gruppo, non soltanto sulla separazione giuridica tra le società.
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