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Circolare

Circolare numero 296 del 24-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina del Fondo integrativo dell’assicurazione generale IVS per il personale delle aziende esattoriali, con particolare attenzione alle pensioni, alle liquidazioni una tantum, alle prestazioni di capitale e ai ricorsi. Illustra soggetti iscritti, requisiti di vecchiaia, invalidità e superstiti, criteri di calcolo della pensione, effetti di rioccupazione, supplementi e perequazione automatica. Tratta inoltre le ipotesi in cui non maturi il diritto a pensione e siano dovuti rimborsi contributivi o indennità ai superstiti, oltre alle regole procedurali per il contenzioso amministrativo, sanitario e giudiziario.

Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali: liquidazione, ricostituzione e prestazioni

Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali: liquidazione e ricostituzione delle prestazioni

La circolare riepiloga, nell’ambito del decentramento alle strutture periferiche delle attività gestionali dei Fondi speciali, la disciplina del Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali. Il documento è costruito come guida operativa per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle liquidazioni una tantum e delle prestazioni di capitale, nonché per le ricostituzioni e la gestione dei ricorsi.

Quadro normativo e finalità del Fondo

Il Fondo è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, richiamate in testo coordinato. La circolare segnala inoltre che sono allo studio gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, riservandosi successivi chiarimenti.

Il Fondo ha una funzione integrativa rispetto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO) e prevede anche una prestazione di capitale in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni sono dunque articolate in due gestioni separate: trattamento integrativo di pensione e prestazioni di capitale.

Soggetti iscritti e ambito di applicazione

Sono iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende esattoriali. Dal 1 gennaio 1990, a seguito del nuovo servizio di riscossione introdotto dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per aziende esattoriali si intendono le aziende e gli istituti di credito concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

L’iscrizione è obbligatoria, dalla data di assunzione, per:

  • dipendenti, impiegati o subalterni, delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, compresi gli addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;
  • dipendenti con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente per oltre 180 giorni l’anno;
  • dipendenti in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio;
  • dipendenti adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria, se il rapporto è regolato dai contratti collettivi delle categorie esattoriali.

Sono esclusi dall’iscrizione i lavoratori assunti per lavori eccezionali o temporanei e i dipendenti dei servizi cumulativi soggetti alla disciplina contrattuale del settore del credito.

Prestazioni pensionistiche: principi generali

La pensione liquidata dal Fondo integra quella a carico dell’AGO e, con essa, costituisce una sola pensione complessiva. La pensione AGO è calcolata secondo le regole dell’assicurazione comune e la relativa quota è accreditata al Fondo per l’intero ammontare. Se la pensione complessiva risultasse inferiore alla sola pensione AGO, spetta comunque l’importo della pensione AGO.

La contribuzione figurativa è utilizzabile solo per il trattamento AGO e non per la pensione a carico del Fondo. Inoltre, il principio di automaticità delle prestazioni vale per l’AGO, ma non per le pensioni del Fondo: i periodi di iscrizione privi di contribuzione nella gestione speciale devono quindi essere esclusi dal computo, salvo regolarizzazione da parte dell’azienda.

Domanda di pensione e documentazione

La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche alla pensione AGO. Possono essere usati i moduli di domanda ordinari del FPLD, indicando che la prestazione è richiesta per il Fondo esattoriali. Per la pensione di invalidità è richiesto il certificato medico sul Mod. S.S.3.

Per la liquidazione della pensione complessiva occorrono in particolare:

  • la dichiarazione aziendale Mod. ES15, con i dati dell’iscritto e gli elementi retributivi utili;
  • i Modd. ES3, contenenti analiticamente le voci del trattamento retributivo mensile utile per l’ultimo triennio.

Tipologie di pensione e requisiti

La circolare illustra le principali categorie di pensione previste dal Fondo e i relativi requisiti.

Pensione di vecchiaia

Per ottenere la pensione complessiva l’iscritto deve:

  • cessare dal servizio;
  • far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo;
  • avere compiuto 60 anni se uomo o 55 anni se donna.

Pensione di invalidità e inabilità

Per la pensione di invalidità occorre:

  • almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo, di cui 3 nell’ultimo quinquennio;
  • il riconoscimento dell’invalidità secondo le norme dell’assicurazione comune;
  • la prova che l’invalidità si sia verificata in costanza di rapporto di lavoro o durante la prosecuzione volontaria;
  • la presentazione della domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dall’ultimo contributo versato.

Se l’invalidità deriva da causa di servizio, la pensione spetta qualunque sia l’anzianità contributiva. L’accertamento è effettuato dai sanitari della SAP; in caso di ricorso interviene un collegio di tre medici.

La circolare precisa anche che la domanda può essere presentata in costanza di iscrizione, ma la liquidazione avviene solo dopo la cessazione dal servizio e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Se la cessazione non interviene entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito sanitario, il richiedente decade dal diritto.

Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti è disciplinata dall’art. 34 della legge n. 377/1958, come sostituito dalla legge n. 587/1971. In caso di morte del pensionato o dell’iscritto che sia deceduto per causa di servizio, oppure che abbia almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso, o che possieda i requisiti per la pensione di vecchiaia, la pensione può essere liquidata a coniuge, figli ed equiparati, genitori, fratelli e sorelle secondo l’ordine dell’AGO.

Decorrenza del trattamento

Le decorrenze sono stabilite come segue:

  • pensione di vecchiaia: dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti;
  • pensione di invalidità: dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oppure alla cessazione dal servizio se successiva;
  • pensione ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato.

Per il figlio postumo, l’aliquota di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla nascita.

Calcolo della pensione

La pensione complessiva è composta da:

  • quota AGO, calcolata secondo la normativa vigente e comprensiva delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 503/1992;
  • eventuale integrazione a carico del Fondo.

Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 377/1958, la pensione annua complessiva è pari a 1/35 del 65% della retribuzione dell’ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno, per ogni anno di contribuzione al Fondo, fino a un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi e le frazioni di mese non si computano.

La retribuzione pensionabile è quella prevista dai contratti collettivi di categoria sulla quale sia stato versato il contributo. Sono considerate anche le somme eventualmente percepite a titolo di diritto di tariffa, con specifiche regole per gli ufficiali esattoriali, i messi notificatori e i collettori. Le eccedenze rispetto ai minimi contrattuali vengono considerate entro certi limiti, con riferimento alla media delle eccedenze percepite nell’ultimo quinquennio.

Casi particolari di calcolo

Per i periodi di contribuzione interrotti, la pensione complessiva è data dalla somma delle quote riferite ai singoli periodi continuativi e alle relative retribuzioni finali. Il periodo non si considera interrotto se il reimpiego presso esattorie avviene entro 3 mesi dal licenziamento non disciplinare.

Per la pensione di invalidità, se gli anni di contribuzione non superano 12, essi sono maggiorati del 50%; se superano 12, il computo non può essere inferiore a 20 anni. Per la pensione privilegiata, in caso di invalidità dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione sono aumentati del 50%, ma la pensione non può superare il limite massimo né scendere sotto la metà della retribuzione pensionabile.

Per la pensione ai superstiti, le aliquote sono quelle previste dall’AGO sul trattamento diretto spettante o liquidato al dante causa. Se l’iscritto muore in costanza di rapporto di lavoro, le aliquote sono calcolate sul trattamento complessivo che sarebbe spettato in caso di invalidità. In caso di concorso tra più superstiti e di perdita del diritto da parte di uno di essi, il trattamento viene riliquidato in funzione della nuova situazione familiare.

La circolare contempla inoltre una quota AGO “esclusiva” nei casi in cui l’iscritto possieda contributi nell’AGO per attività diverse da quella esattoriale o versamenti volontari, oppure contributi anteriori all’iscrizione al Fondo per gli iscritti già tali al 23 aprile 1958.

Supplementi, part-time, automaticità e famiglia

I contributi accreditati nell’AGO dopo il pensionamento danno titolo a supplementi secondo le regole dell’assicurazione comune.

Per il lavoro a part-time si applica l’art. 5, comma 11, della legge n. 863/1984: l’anzianità è computata integralmente per il tempo pieno e proporzionalmente per il tempo parziale. Il Comitato Speciale ha inoltre precisato che:

  • nel part-time orizzontale l’obbligo di iscrizione sussiste sempre;
  • nel part-time verticale o ciclico l’obbligo sussiste solo se la prestazione media annua raggiunge almeno 180 giorni ad orario normale.

Sulle pensioni del Fondo spettano anche i trattamenti di famiglia previsti dalla normativa comune per i pensionati, a carico della gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Ricostituzioni, rioccupazione e perequazione

Le ricostituzioni del trattamento complessivo riguardano in particolare:

  • la modifica della retribuzione pensionabile per effetto di rinnovi contrattuali, accordi sindacali, sentenze o transazioni;
  • la variazione del servizio utile.

Se il pensionato si rioccupa presso aziende esattoriali, la pensione complessiva viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto. Alla nuova cessazione, la pensione è ripristinata e si liquida una nuova quota rapportata al periodo di rioccupazione e alla retribuzione percepita. Per la quota AGO viene riconosciuto il supplemento secondo le norme comuni.

Se invece la rioccupazione avviene presso aziende di altro settore, la pensione resta in pagamento, con obbligo per il datore di lavoro di effettuare le trattenute previste. Alla cessazione, l’interessato può chiedere la ricostituzione della pensione per il supplemento relativo ai contributi successivi al pensionamento.

Alla pensione complessiva si applicano le stesse norme di perequazione automatica dell’AGO.

Liquidazioni una tantum e restituzione dei contributi

Quando i contributi versati per la pensione integrativa non danno diritto a prestazioni pensionistiche, è prevista la restituzione in unica soluzione, secondo diverse ipotesi.

Licenziamento disciplinare

L’iscritto licenziato per motivi disciplinari e senza diritto a pensione ha diritto al rimborso dell’intero importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo, ma solo limitatamente alla quota a suo carico, cioè i due quinti, senza interessi.

Cessazione senza diritto a pensione

Chi cessa dal rapporto esattoriale senza aver maturato il requisito minimo di contribuzione, anche volontaria, può chiedere il 75% dell’intero importo dei contributi versati al Fondo per la pensione integrativa, senza interessi. La domanda non può essere presentata prima di un anno dalla cessazione o dall’ultimo contributo volontario e non oltre cinque anni da tali date.

Se il lavoratore viene riassunto presso aziende esattoriali, entro un anno dalla riassunzione può chiedere il ripristino della posizione assicurativa, restituendo quanto percepito maggiorato degli interessi al 5,50% annuo.

Cessazione prima dell’età pensionabile con requisito minimo assicurativo

La facoltà di ottenere la restituzione al 75% è estesa anche a chi, pur avendo raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la vecchiaia, cessi dal servizio e richieda la prestazione prima del quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile. In tal caso non è consentito il ripristino dell’iscrizione al Fondo.

Capitalizzazione finanziaria

I contributi relativi alla pensione integrativa versati per iscritti che siano entrati nel Fondo per la prima volta dopo il compimento dei 50 anni, e che non danno diritto alla pensione integrativa, sono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50% annuo.

Indennità una tantum ai superstiti

In caso di morte dell’iscritto senza i requisiti per la pensione indiretta, spetta al coniuge un’indennità una tantum pari al 75% dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo. In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli ed equiparati, poi ai genitori, e infine ai fratelli celibi e sorelle nubili a carico dell’iscritto, se minori di 21 anni o permanentemente inabili al lavoro se più anziani.

Le somme erogate nei casi della Parte IV sono considerate altre indennità spettanti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e sono soggette alla medesima aliquota fiscale del trattamento di fine rapporto; nelle more del decentramento del TFR, le SAP devono richiedere l’aliquota alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee - Ufficio IX.

Prestazioni di capitale e trattamento di fine rapporto

La Parte V precisa che gli adempimenti relativi al trattamento di fine rapporto restano, allo stato, accentrati presso la Direzione Centrale per le Prestazioni Temporanee - Ufficio IX, in attesa del decentramento.

Ricorsi amministrativi, sanitari e giudiziari

Contro i provvedimenti in materia di prestazioni è ammesso ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notificazione. Il ricorso va presentato tramite la SAP che ha adottato il provvedimento e indirizzato al Comitato speciale del Fondo. La SAP deve istruire il ricorso e trasmetterlo alla Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio Fondo esattoriali, corredandolo di relazione illustrativa, documentazione e copia del provvedimento impugnato.

Se il ricorso riguarda l’aspetto sanitario della pensione di invalidità, la SAP deve acquisire il parere del Collegio medico composto da tre medici: uno designato dall’Istituto, uno dall’iscritto e un terzo scelto di comune accordo o, in difetto, dal Dirigente Sanitario della U.S.L. di residenza. Il verbale del Collegio va trasmesso insieme al ricorso.

La circolare precisa che la definitività della decisione del Collegio medico è stata superata dalla deliberazione n. 90 dell’11 luglio 1975, alla luce della nuova disciplina delle controversie di lavoro.

Per le pensioni di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984 i ricorsi vanno inoltrati al Comitato provinciale presso la SAP competente. Avverso la decisione del ricorso amministrativo è poi possibile l’azione giudiziaria nel termine previsto dalla legge n. 438/1992, con gestione del contenzioso da parte degli uffici legali e, se necessario, richieste di istruzioni all’Avvocatura Centrale.

Indicazioni operative finali

La circolare chiude invitando le strutture periferiche a sottoporre alla Direzione Centrale Pensioni - Ufficio Fondo esattoriali le questioni di particolare rilievo o di carattere generale che dovessero emergere nell’applicazione della normativa del Fondo. Il testo fornisce inoltre un indice analitico e richiama gli allegati con il testo coordinato delle leggi e la tabella dei coefficienti per la capitalizzazione finanziaria.

Punti principali

Ambito del Fondo e soggetti iscritti

Il Fondo riguarda i dipendenti delle aziende esattoriali e, dal 1 gennaio 1990, le aziende e gli istituti di credito concessionari del servizio di riscossione dei tributi. L’iscrizione è obbligatoria dalla data di assunzione per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie, per gli addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici, per i dipendenti con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente oltre 180 giorni l’anno, per chi opera in esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio e per chi svolge servizi cumulativi di credito ed esattoria se il rapporto è regolato dai contratti collettivi esattoriali. Sono esclusi i lavoratori assunti per attività eccezionali o temporanee e, nei servizi cumulativi, i dipendenti soggetti alla contrattazione del credito.

Finalità del Fondo e struttura delle gestioni

Il Fondo ha una duplice funzione: integrare la pensione dovuta dall’AGO in favore degli iscritti e dei superstiti aventi diritto, e corrispondere una prestazione di capitale alla cessazione del rapporto di lavoro. La circolare richiama la presenza di due gestioni separate, una per il trattamento integrativo di pensione e una per le prestazioni di capitale.

Principi generali delle prestazioni pensionistiche

La pensione del Fondo integra quella dell’assicurazione generale obbligatoria e, insieme alla quota AGO, costituisce un’unica pensione complessiva. La contribuzione figurativa vale solo per l’AGO e non per la prestazione a carico del Fondo. Il principio di automaticità delle prestazioni opera solo per l’AGO, non per il Fondo, per cui i periodi non coperti da contribuzione nella gestione speciale non sono computabili salvo regolarizzazione contributiva. Le pensioni previste sono quelle dirette di vecchiaia e invalidità e le pensioni ai superstiti.

Domanda di pensione e documentazione

La domanda di pensione al Fondo si intende riferita anche alla pensione AGO e può essere presentata con i moduli in uso nel regime comune, evidenziando che la prestazione è richiesta per il Fondo esattoriali. Per la pensione di invalidità è richiesto il certificato medico Mod. S.S.3. Per la liquidazione della pensione complessiva occorrono anche la dichiarazione aziendale Mod. ES15 e i Modd. ES3, contenenti i dati retributivi utili alla determinazione della retribuzione pensionabile.

Requisiti per vecchiaia, invalidità e superstiti

Per la vecchiaia servono almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo e il raggiungimento di 60 anni per l’uomo o 55 per la donna, dopo la cessazione dal servizio. Per l’invalidità sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nell’ultimo quinquennio, l’accertamento dell’invalidità secondo le regole dell’assicurazione comune, la verifica che l’evento sia insorto in costanza di rapporto o durante la prosecuzione volontaria e la presentazione della domanda entro un anno dalla cessazione o dall’ultimo contributo. Se l’invalidità deriva da causa di servizio, la pensione spetta a prescindere dall’anzianità contributiva. La pensione ai superstiti spetta, secondo l’ordine dell’AGO, a coniuge, figli ed equiparati, genitori, fratelli e sorelle, in caso di morte del pensionato o dell’iscritto con requisiti di legge o deceduto per causa di servizio.

Decorrenza, calcolo e maggiorazioni della pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti; quella di invalidità dal mese successivo alla domanda o alla cessazione se posteriore; quella ai superstiti dal mese successivo al decesso. La pensione complessiva è data dalla quota AGO, calcolata secondo le regole vigenti, e dall’eventuale integrazione del Fondo. La misura della pensione annua complessiva è pari a 1/35 del 65% della retribuzione dell’ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno, per ogni anno di contribuzione fino a 35, con computo delle frazioni di anno in dodicesimi. La retribuzione pensionabile è quella contrattuale sulla quale sono stati versati i contributi, con inclusione dei diritti di tariffa per specifiche figure e con limiti per le eccedenze retributive rispetto ai contratti collettivi.

Casi particolari: interruzioni, part-time, rioccupazione e supplementi

In presenza di periodi di interruzione, la pensione si calcola sommando le quote riferite ai singoli periodi di contribuzione continuativa e alle rispettive retribuzioni finali; il reimpiego entro 3 mesi dopo licenziamento non disciplinare rende il periodo non interrotto. Per il part-time, l’anzianità piena si computa per il tempo pieno, mentre per il tempo parziale si applica un criterio proporzionale; l’iscrizione è sempre dovuta nel part-time orizzontale e nel verticale o ciclico solo se la prestazione media annua raggiunge 180 giorni ad orario normale. Se il pensionato si rioccupa presso aziende esattoriali, la pensione si sospende per tutta la durata del nuovo rapporto e viene poi riliquidata; se si rioccupa altrove, la pensione resta in pagamento salvo le trattenute previste e può essere ricalcolata con i supplementi AGO. I contributi accreditati dopo il pensionamento danno titolo a supplementi secondo le regole dell’AGO.

Ricostituzioni e perequazione automatica

Le ricostituzioni riguardano soprattutto le variazioni della retribuzione pensionabile per rinnovi contrattuali, accordi, sentenze o transazioni, nonché le variazioni del servizio utile. Alla pensione complessiva si applicano le stesse norme di perequazione automatica previste per l’assicurazione generale obbligatoria.

Liquidazioni una tantum e restituzione contributi

Quando non matura il diritto a pensione, la normativa prevede il rimborso o la restituzione dei contributi della pensione integrativa in varie forme: rimborso dei soli contributi del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare senza diritto a pensione; pagamento del 75% dell’intero importo dei contributi versati in caso di cessazione senza diritto a pensione, con domanda non prima di un anno e non oltre cinque anni; analoga restituzione al lavoratore che cessi prima dell’età pensionabile pur avendo raggiunto il requisito minimo, senza possibilità di ripristino dell’iscrizione; capitalizzazione finanziaria al 4,50% per chi sia iscritto per la prima volta dopo i 50 anni; indennità una tantum ai superstiti pari al 75% dei contributi quando manchino i requisiti per la pensione indiretta. Le somme sono imputate a specifici conti ESR 30/01, ESR 30/02 e ESR 30/03.

Prestazioni di capitale e TFR

Le prestazioni di capitale sono disciplinate dal Fondo con riferimento al trattamento di fine rapporto, che alla data della circolare risulta ancora gestito in forma accentrata presso la Direzione Centrale per le Prestazioni Temporanee - Ufficio IX, in attesa del decentramento.

Ricorsi amministrativi, sanitari e giudiziari

Contro i provvedimenti in materia di prestazioni è ammesso ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notificazione, da proporre tramite la SAP al Comitato speciale del Fondo. Il ricorso va istruito dalla SAP e trasmesso alla Direzione Centrale per le Pensioni con relazione, documenti e copia del provvedimento. Per i profili sanitari relativi all’invalidità interviene il Collegio medico composto da tre medici, con disciplina specifica per la designazione; il verbale va trasmesso con il ricorso. Le decisioni del Comitato vengono notificate all’interessato e alla SAP. Per le pensioni di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984 competono i Comitati provinciali. Avverso la decisione sul ricorso amministrativo è possibile azione giudiziaria nel termine previsto dalla legge n. 438/1992, con gestione del contenzioso da parte degli uffici legali.

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