Provvedimento AGCM I801AA n. 29969 del 11/01/2022
SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento n. 29969 riguarda Radiotaxi 3570, destinataria della diffida adottata nel 2018 nell’ambito del procedimento I801A, con cui l’AGCM aveva imposto di eliminare o ridurre la portata delle clausole statutarie e regolamentari che impedivano ai tassisti aderenti di utilizzare piattaforme concorrenti, in particolare Mytaxi, oggi Free Now. Dopo la conferma giudiziale del provvedimento, Radiotaxi 3570 non ha adottato misure formali o sostanziali di ottemperanza, limitandosi alla temporanea non applicazione delle clausole. L’AGCM ha qualificato tale condotta come inottemperanza ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990 e ha irrogato una sanzione di 21.000 euro, riducendo per l’impatto della crisi pandemica l’importo inizialmente quantificato in 210.000 euro.
Radiotaxi 3570: mancata ottemperanza alla diffida di eliminare o ridurre clausole di non concorrenza nei rapporti con i tassisti aderenti; accertata violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990 e sanzione di 21.000 euro.
Radiotaxi 3570 – Inottemperanza alla diffida sulle clausole di non concorrenza
Il provvedimento n. 29969 conclude il procedimento I801AA, avviato nei confronti di Radiotaxi 3570 per verificare l’ottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento AGCM n. 27244 del 27 giugno 2018, relativo al procedimento I801A. L’Autorità ha accertato la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 e ha irrogato una sanzione amministrativa di 21.000 euro.
Parti e origine del procedimento
Nel procedimento I801A l’AGCM aveva accertato che Radiotaxi 3570, Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano posto in essere intese restrittive della concorrenza attraverso clausole contenute nei rispettivi statuti e regolamenti. Tali clausole imponevano ai tassisti aderenti obblighi di non concorrenza e limitavano la possibilità di utilizzare sistemi concorrenti di raccolta e smistamento delle corse.
La condotta era stata valutata con riferimento al mercato romano della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi. Secondo il provvedimento originario, l’effetto cumulativo dei vincoli ostacolava l’ingresso e l’espansione di operatori concorrenti, in particolare Mytaxi, successivamente denominata Free Now.
Radiotaxi 3570 è una cooperativa di servizi operante a Roma dal 1968 e, al 2021, risultava la principale società di gestione del radiotaxi romano per numero di tassisti aderenti, pari a circa 3.600-3.700. La società offre ai propri aderenti il servizio radiotaxi e l’accesso all’app itTaxi, sviluppata nell’ambito dell’Unione dei Radiotaxi d’Italia.
Contenuto della diffida del 2018
Con il provvedimento n. 27244/2018, l’AGCM aveva ordinato alle società destinatarie di adottare, entro 120 giorni dalla notifica, misure idonee a eliminare l’infrazione e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi. Era inoltre previsto l’invio di una relazione scritta sulle iniziative intraprese.
L’obiettivo della diffida non consisteva necessariamente nell’eliminazione integrale di ogni vincolo funzionale al modello cooperativo, ma nell’eliminazione delle clausole anticoncorrenziali o nella riduzione della loro portata assoluta. In particolare, gli obblighi di non concorrenza non avrebbero dovuto estendersi all’intera capacità produttiva dei tassisti, dovendo essere lasciata libera una quota utilizzabile a favore delle piattaforme concorrenti.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 7991/2020 e 8061/2020, ha integralmente riformato le sentenze del TAR Lazio che avevano annullato il provvedimento e ha confermato la legittimità della diffida. Radiotaxi 3570 ha successivamente proposto ulteriori ricorsi per revocazione e per difetto di giurisdizione, che risultavano pendenti al momento della decisione, senza che ciò incidesse sull’obbligo di ottemperanza.
Clausole interessate
L’AGCM ha rilevato che le clausole contenute nello Statuto e nel Regolamento interno di Radiotaxi 3570 continuavano a prevedere vincoli idonei a impedire l’utilizzo di piattaforme concorrenti. Tra le disposizioni considerate figuravano gli articoli 4, 5 e 10 dello Statuto e gli articoli 3.1, 3.5 e 10 del Regolamento interno.
In sintesi, tali disposizioni:
- limitavano l’adesione alla cooperativa di soggetti esercenti attività identiche, affini o concorrenti;
- vietavano comportamenti in concorrenza o in contrasto con le finalità della cooperativa;
- imponevano l’utilizzo esclusivo di determinati apparati radio o sistemi autorizzati dalla cooperativa;
- prevedevano sospensioni dal servizio radiotaxi ed eventuali procedimenti disciplinari in caso di violazione;
- consentivano l’esclusione del socio per comportamenti ritenuti concorrenziali o incompatibili con gli scopi della cooperativa.
Avvio e svolgimento del procedimento di inottemperanza
Dopo la conferma del provvedimento originario da parte del Consiglio di Stato, Radiotaxi 3570 ha chiesto una proroga del termine per ottemperare, motivandola con la necessità di consentire al nuovo consiglio di amministrazione, da eleggere nel maggio 2021, di valutare le misure necessarie. L’AGCM ha accolto la richiesta e ha fissato il nuovo termine al 10 giugno 2021.
Il 18 giugno 2021 Radiotaxi 3570 ha comunicato le proprie osservazioni, sostenendo che l’ottemperanza non fosse più giuridicamente necessaria. La società non ha tuttavia adottato iniziative formali per modificare lo Statuto o il Regolamento, né ha proposto una liberazione parziale della capacità produttiva dei tassisti.
Il 13 luglio 2021 l’AGCM ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990. Nel corso dell’istruttoria la società ha partecipato a un’audizione, ha prodotto dati e informazioni, ha avuto accesso agli atti, ha ricevuto la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e ha presentato una memoria conclusiva, seguita da un’audizione finale.
Posizione difensiva di Radiotaxi 3570
Radiotaxi 3570 ha sostenuto che la restrizione concorrenziale accertata nel 2018 sarebbe venuta meno o si sarebbe significativamente ridotta a causa dei cambiamenti intervenuti nel mercato.
La società ha rappresentato, in particolare, che:
- la quota di blocco, pari nel provvedimento originario al 60-75%, sarebbe scesa al 40-45%;
- Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avrebbero ottemperato liberando i rispettivi tassisti dai vincoli;
- Free Now avrebbe aumentato sensibilmente i propri ricavi e il numero di tassisti aderenti, raggiungendo circa 2.900-3.000 tassisti a Roma;
- sarebbero entrati nuovi operatori, tra cui Ubertaxi, Taxiweb, appTaxi e Wetaxi;
- le clausole non sarebbero state applicate concretamente, poiché i tassisti che utilizzavano anche Free Now non sarebbero stati esclusi;
- l’eventuale liberazione di ulteriore capacità produttiva avrebbe richiesto una nuova istruttoria e un aggiornamento dei dati di mercato;
- un intervento dell’AGCM volto a imporre la liberazione di risorse avrebbe avuto natura regolatoria, eccedendo le competenze antitrust dell’Autorità.
Valutazione dell’AGCM sull’inottemperanza
L’AGCM ha ritenuto che l’oggetto del procedimento non fosse la rinnovata valutazione dell’effetto di blocco sul mercato, ma la verifica dell’esecuzione della diffida già adottata e confermata dal Consiglio di Stato. I mutamenti successivi del mercato non esoneravano Radiotaxi 3570 dall’obbligo di adottare le misure prescritte.
L’Autorità ha sottolineato che ciascuna società destinataria doveva porre fine al proprio contributo alla restrizione. L’ottemperanza di Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, con la conseguente liberazione di capacità produttiva, non poteva quindi sostituire l’adempimento dovuto da Radiotaxi 3570.
La società non aveva formulato alcuna proposta né adottato misure idonee a eliminare o ridurre la portata delle clausole. La sola non applicazione provvisoria delle disposizioni, inoltre, non era sufficiente: le clausole continuavano a essere formalmente presenti e potenzialmente idonee a impedire ai tassisti di utilizzare piattaforme concorrenti.
Secondo l’AGCM, tale permanenza vanificava l’effetto utile della diffida, che consisteva nel consentire ai tassisti di destinare alle piattaforme concorrenti la parte della propria capacità produttiva non necessaria per il servizio del radiotaxi di appartenenza. L’utilizzo di Free Now da parte dei tassisti quando erano liberi confermava, secondo l’Autorità, la funzione complementare delle piattaforme concorrenti e l’utilità della capacità produttiva non impiegata dal radiotaxi.
Inquadramento giuridico
La condotta accertata nel procedimento originario era stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza ai sensi della legge n. 287/1990, con effetti di ostacolo o preclusione all’accesso di imprese concorrenti al mercato rilevante. Il provvedimento di inottemperanza non riapre tale accertamento, ma sanziona la violazione dell’ordine di cessazione adottato ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. 287/1990.
L’AGCM ha pertanto applicato l’art. 15, comma 2, L. 287/1990, che consente di irrogare, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato. Poiché nel procedimento originario non era stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 15, comma 1, non trovava applicazione il minimo pari al doppio della sanzione precedente.
L’Autorità ha inoltre richiamato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, applicabili tramite l’art. 31 della legge n. 287/1990, con riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione e alle condizioni economiche dell’impresa.
Quantificazione della sanzione
La gravità è stata valutata negativamente perché Radiotaxi 3570 non aveva realizzato alcun adeguamento rispetto alla diffida, nonostante la misura richiesta fosse ritenuta agevolmente adottabile e le altre società destinatarie avessero ottemperato.
L’AGCM ha inizialmente quantificato la sanzione in 210.000 euro. Tale importo è stato successivamente ridotto a 21.000 euro, tenendo conto della crisi del settore taxi determinata dall’emergenza pandemica da Covid-19, che aveva comportato un drastico calo della domanda e una riduzione dei turni operativi.
Esito e obblighi successivi
L’AGCM ha deliberato che il comportamento di Radiotaxi 3570, consistente nel non aver adottato misure per eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza e nella mera non applicazione delle stesse, integrasse inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, in violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990.
È stata irrogata una sanzione di 21.000 euro, da pagare entro 90 giorni dalla notificazione. Il provvedimento prevede inoltre gli ordinari effetti del ritardo nel pagamento, la possibilità di rateizzazione per imprese in condizioni economiche disagiate e la facoltà di impugnazione davanti al TAR Lazio entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Il provvedimento antitrust originario
Con la delibera n. 27244 del 27 giugno 2018, conclusiva del procedimento I801A, l’AGCM aveva accertato che Radiotaxi 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda avevano posto in essere intese restrittive mediante clausole di non concorrenza contenute negli atti societari e regolamentari, idonee a ostacolare l’ingresso di Mytaxi nel mercato romano dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi.
Obblighi imposti a Radiotaxi 3570
La diffida imponeva di adottare entro il termine previsto misure idonee a eliminare l’infrazione, o almeno a ridurre la portata assoluta dei vincoli mediante la liberazione di una quota della capacità produttiva dei tassisti, nonché di astenersi da comportamenti analoghi e di trasmettere una relazione sulle iniziative adottate.
Mancata ottemperanza
Radiotaxi 3570 non ha modificato né eliminato le clausole dello Statuto e del Regolamento interno e non ha presentato alcuna proposta di liberazione parziale della capacità produttiva. La mera non applicazione provvisoria delle clausole, priva di una delibera sociale o di una comunicazione formale ai tassisti, è stata ritenuta insufficiente.
Irrilevanza dei mutamenti del mercato
L’AGCM ha respinto la tesi secondo cui la riduzione della quota di blocco, l’ottemperanza delle altre società, la crescita di Free Now e l’ingresso di nuovi operatori avrebbero fatto venir meno la necessità di ottemperare. Il procedimento riguardava la mancata esecuzione della diffida individuale, non una nuova valutazione della persistenza dell’infrazione originaria.
Sanzione
Poiché nel procedimento originario non era stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. 287/1990, l’AGCM ha applicato il limite ordinario fino al 10% del fatturato. La sanzione è stata inizialmente quantificata in 210.000 euro, in ragione dell’assenza di qualsiasi adeguamento, e successivamente ridotta a 21.000 euro considerando la grave crisi del settore taxi dovuta alla pandemia da Covid-19.
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