Provvedimento AGCM A521C n. 29957 del 21/12/2021
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO-INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento n. 29957 contesta a Società Cooperativa Taxi Torino la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per non aver ottemperato alla precedente decisione n. 29644/2021, con cui era stato accertato un abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE derivante da clausole statutarie di non concorrenza idonee a ostacolare piattaforme concorrenti, tra cui Mytaxi, nel mercato torinese dei servizi di raccolta e smistamento della domanda taxi. La cooperativa aveva soltanto sospeso temporaneamente l’applicazione della clausola contestata, senza modificarla mediante delibera assembleare. L’AGCM ha quindi avviato il procedimento per inottemperanza, fissando un termine di 180 giorni, senza determinare in questa fase l’importo della sanzione.
Società Cooperativa Taxi Torino: contestata inottemperanza alla diffida AGCM di rimuovere clausole anticoncorrenziali di non concorrenza nel mercato dell’intermediazione taxi; procedimento sanzionatorio avviato senza sanzione ancora determinata.
Contestazione di inottemperanza di Taxi Torino
Il provvedimento n. 29957 del 21 dicembre 2021 avvia nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino un procedimento per verificare l’inottemperanza alla precedente decisione AGCM n. 29644 del 27 aprile 2021. Quest’ultima aveva accertato un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE nel mercato dei servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel Comune di Torino.
Parti e origine del procedimento
L’infrazione originaria riguardava Taxi Torino, cooperativa cui aderisce oltre il 90% dei tassisti operanti a Torino, e le piattaforme tecnologiche concorrenti, tra cui Mytaxi Italia S.r.l. L’istruttoria A521 aveva preso in esame l’impatto delle regole statutarie della cooperativa sull’accesso e sullo sviluppo di sistemi aperti di intermediazione tra domanda e offerta di servizi taxi.
Taxi Torino aveva impugnato il provvedimento n. 29644 davanti al TAR Lazio. Con ordinanza n. 4737 dell’8 settembre 2021, il TAR non aveva sospeso il provvedimento e aveva fissato l’udienza pubblica di merito al 6 aprile 2022.
Infrazione originaria e qualificazione giuridica
L’AGCM aveva qualificato come abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE, la previsione e applicazione di clausole statutarie di non concorrenza suscettibili di impedire o ostacolare ingiustificatamente l’ingresso di nuovi operatori.
Le disposizioni statutarie considerate erano:
- l’articolo 6, che richiamava i requisiti previsti dall’articolo 2527 del codice civile;
- l’articolo 14.2, lettera a), che prevedeva l’esclusione del socio privo dei requisiti di ammissione, inclusi quelli richiamati dall’articolo 2527 del codice civile;
- l’articolo 14.2, lettera f), introdotto nell’agosto 2017, che prevedeva l’esclusione del socio aderente ad altro soggetto titolare o gestore di un diverso sistema tecnologico di intermediazione taxi, o che ne utilizzasse i servizi.
Secondo l’accertamento originario, tali previsioni vincolavano i soci a destinare alla cooperativa l’intera capacità produttiva e risultavano idonee a ostacolare piattaforme concorrenti come Mytaxi. In applicazione della nuova clausola, il 28 settembre 2017 Taxi Torino aveva escluso tre soci per avere aderito a Mytaxi e svolto servizi sulla base di chiamate ricevute tramite l’applicazione. Altri tre soci erano stati esclusi per analoghe ragioni il 14 maggio 2018.
Diffida contenuta nel provvedimento n. 29644
La decisione originaria imponeva a Taxi Torino di adottare misure idonee a eliminare l’infrazione, di astenersi in futuro da condotte analoghe e di informare l’Autorità sulle iniziative adottate mediante una relazione scritta da trasmettere entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento.
L’obbligo di eliminazione dell’infrazione è stato interpretato dall’AGCM come necessità di rimuovere o modificare in modo effettivo le clausole anticoncorrenziali, non soltanto di sospenderne temporaneamente l’applicazione.
Misure adottate da Taxi Torino
Con comunicazione pervenuta il 30 settembre 2021, Taxi Torino ha riferito che il proprio Consiglio di amministrazione, con delibera del 14 settembre 2021, aveva sospeso l’applicazione della clausola di cui all’articolo 14.2, lettera f), fino alla definizione del giudizio amministrativo.
La cooperativa aveva inoltre informato tutti i soci tramite PEC, precisando che la sospensione sarebbe rimasta efficace in attesa della decisione del TAR Lazio e che avrebbe successivamente comunicato l’esito dell’udienza e convocato l’assemblea dei soci in relazione alla situazione determinatasi.
Nel corso dell’audizione dell’8 novembre 2021, Taxi Torino ha sostenuto che la sospensione fosse giuridicamente e fattualmente idonea all’ottemperanza, qualificandola come rinuncia unilaterale e non recettizia al diritto di non concorrenza attribuito alla cooperativa dalla clausola statutaria.
Il 20 dicembre 2021 la cooperativa ha inoltre depositato un lodo arbitrale che aveva dichiarato nulle le delibere di esclusione di tre tassisti adottate in applicazione dell’articolo 14.2, lettera f).
Valutazione dell’AGCM sull’ottemperanza
L’Autorità ha ritenuto che la sospensione deliberata dal solo Consiglio di amministrazione non costituisse ottemperanza alla diffida. La misura impediva provvisoriamente l’applicazione della clausola, ma lasciava formalmente invariata la previsione statutaria e non eliminava in modo definitivo la possibilità di applicarla.
Secondo l’AGCM, l’ottemperanza richiedeva una modifica dello Statuto deliberata dall’assemblea dei soci, coerente con l’obbligo di porre fine all’infrazione e di astenersi da comportamenti analoghi. La comunicazione del 30 settembre 2021 e le iniziative adottate sono state quindi ritenute indicative del mancato adempimento sostanziale alla decisione precedente.
Avvio del procedimento sanzionatorio
L’AGCM ha contestato a Società Cooperativa Taxi Torino la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990, disposizione che consente di sanzionare l’inottemperanza alla diffida adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 1. La norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato e, nei casi previsti, un importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata, con il limite massimo del 10% del fatturato.
Il provvedimento non quantifica ancora alcuna sanzione: si tratta dell’atto di contestazione e avvio del procedimento per inottemperanza.
Garanzie procedimentali e termini
Taxi Torino può prendere visione degli atti e, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, presentare scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentita entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originaria accertata
Con il provvedimento n. 29644 del 27 aprile 2021, l’AGCM aveva accertato che Taxi Torino aveva abusato della propria posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE mediante clausole statutarie che imponevano ai soci di destinare tutta la capacità produttiva alla cooperativa, ostacolando l’ingresso e lo sviluppo di piattaforme aperte concorrenti come Mytaxi.
Clausole e applicazione concreta
Le clausole rilevanti erano contenute negli articoli 6, 14.2, lettera a), e 14.2, lettera f), dello Statuto. Quest’ultima, introdotta nell’agosto 2017 dopo l’ingresso di Mytaxi a Torino, prevedeva l’esclusione del socio che aderisse o utilizzasse i servizi di altro sistema tecnologico di intermediazione taxi. Nel 2017 e nel 2018 furono deliberati complessivamente sei provvedimenti di esclusione di soci aderenti a Mytaxi.
Diffida e obblighi imposti
La decisione n. 29644 aveva ordinato a Taxi Torino di adottare misure idonee a eliminare l’infrazione, di astenersi da comportamenti analoghi e di trasmettere entro 120 giorni una relazione sulle iniziative adottate.
Misure ritenute insufficienti
Taxi Torino ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, il 14 settembre 2021, aveva sospeso l’applicazione della clausola di cui all’articolo 14.2, lettera f), fino alla definizione del ricorso pendente davanti al TAR Lazio. L’AGCM ha ritenuto tale misura meramente provvisoria e insufficiente, poiché non comportava la modifica dello Statuto mediante delibera dell’assemblea dei soci.
Avvio del procedimento per inottemperanza
L’AGCM ha contestato la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990. Gli interessati possono presentare memorie e documenti o chiedere di essere sentiti entro 30 giorni dalla notificazione; il procedimento deve concludersi entro 180 giorni.
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