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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29229/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: il Tribunale di Ancona, pur avendo dichiarato l'imputato colpevole dell'art. 5 del medesimo decreto e condannato, ha omesso di disporre la confisca del prezzo o del profitto del reato, misura che la norma rende obbligatoria salvo che i beni appartengano a persona estranea o non sia possibile procedere alla confisca diretta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca. Ha disposto il rinvio al Tribunale (e non alla Corte d'appello) per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha inoltre chiarito i criteri procedurali relativi all'impugnabilità delle disposizioni sulla confisca, precisando che la previsione di confisca dell'art. 12-bis è cogente e che il Pubblico Ministero, nel caso in cui non abbia il diritto di appellare la sentenza di primo grado, può ricorrere per cassazione nei limiti consentiti dall'ordinamento; ha escluso che il ricorso in esame costituisca ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Articolo che individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; nella decisione è il titolo di responsabilità accertato.

  • art. 12-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dal decreto, è sempre ordinata la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che i beni appartengano a persona estranea o, se la confisca diretta non è possibile, la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente; norma cogente, non discrezionale.

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) che, se utilizzata, attiva l'obbligo di confisca di cui all'art. 12-bis quando ricorrono i delitti del D.Lgs. n. 74.

  • art. 579, cod. proc. pen.

    l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali

    Stabilisce che la disciplina dell'impugnazione delle sole disposizioni relative alla confisca segue i mezzi previsti per i capi penali; comprende sia i casi di confisca disposta sia quelli di omissione della confisca, autorizzando l'impugnazione anche quando la disposizione è omessa.

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato

    Fissa i limiti generali dell'appellabilità: l'imputato ha più ampia facoltà di appellare, mentre il pubblico ministero è vincolato a specifiche ipotesi; tali limiti incidono anche sull'impugnazione delle questioni relative alla confisca.

  • art. 593-bis, cod. proc. pen.

    Prevede specifiche ipotesi in cui il Procuratore generale può proporre appello, ma tale facoltà è condizionata ai 'casi consentiti' dall'art. 593; non supera quindi i limiti oggettivi dell'appellabilità stabiliti dall'art. 593.

  • art. 569 e art. 608, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al ricorso immediato per cassazione: la Corte ha precisato che il ricorso immediato è ammesso solo se la parte ha il diritto di proporre appello; in mancanza di questo diritto, il pubblico ministero può utilizzare il ricorso per cassazione come unico rimedio disponibile nel sistema, ma non si tratta del ricorso immediato ex art. 569.

Massime di principio

  • Per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che i beni appartengano a terzi o la confisca diretta sia impossibile.
  • Se il giudice di merito omette di disporre la confisca obbligatoria, la parte pubblica può impugnare l'omissione; la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per un nuovo giudizio sul punto al giudice competente (qui: Tribunale).
  • Il giudice chiamato a valutare la confisca deve verificare la sussistenza e la disponibilità dei beni nella disponibilità del reo; se la confisca diretta non è possibile si procede alla confisca per equivalente di beni di valore corrispondente.
  • Le regole di impugnazione della confisca seguono l'art. 579 c.p.p.: è appellabile anche la sola disposizione relativa alla confisca, e ciò include sia la pronuncia che l'omissione della stessa.
  • I limiti all'appellabilità del pubblico ministero previsti dall'art. 593 c.p.p. rimangono operativi; l'art. 593-bis non amplia la possibilità di appellare oltre i 'casi consentiti' dall'art. 593.
  • In pratica, per evitare rischi procedurali, è fondamentale che le sentenze di condanna affrontino espressamente, sia in motivazione sia in dispositivo, la determinazione della confisca o il motivo della sua non applicazione.

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