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Ordinanza

Ordinanza n. 6593/2026 - Roma, Sezione 1B

per la correzione della sentenza n. -OMISSIS-del 4 marzo 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 15492/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202515492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva annullato il giudizio di inidoneità psico-fisica e il conseguente giudizio della Commissione di riesame, con liquidazione delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso contro la sua esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, disposta per il superamento del limite dell'indice di massa corporea. L'istanza non ha rimesso in discussione il merito della sentenza, ma ha rilevato che, per errore materiale, nel dispositivo non era stato indicato che il procuratore del ricorrente si era dichiarato antistatario, circostanza risultante dal ricorso introduttivo e dalla procura alle liti. È stata richiamata la disciplina della correzione degli errori materiali delle sentenze amministrative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'errore materiale e ha accolto l'istanza ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. Ha disposto l'integrazione della sentenza del 4 marzo 2026, aggiungendo alla statuizione sulle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori, la precisazione che tali somme devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia non modifica la decisione di merito, ma corregge esclusivamente l'omessa indicazione relativa alla distrazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; il TAR lo ha applicato per integrare l'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Richiamato nella sentenza oggetto di correzione quale disciplina delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.

  • D.M. 4 giugno 2014

    Richiamato nella sentenza oggetto di correzione quale direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, in una sentenza amministrativa, della distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario costituisce errore materiale correggibile quando tale dichiarazione risulti dagli atti processuali, senza necessità di modificare la decisione di merito.
  • La correzione dell'errore materiale integra il contenuto formale della sentenza nei limiti necessari a renderlo conforme alla volontà decisoria già desumibile dal provvedimento e dagli atti processuali, senza consentire una rinnovazione del giudizio.
  • Quando un provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice amministrativo può ordinare l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari in caso di diffusione, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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