Circolare numero 71 del 22-05-2012
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come coordinare la disciplina italiana sull’accredito figurativo e sul riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale svolti fuori dal rapporto di lavoro con le regole europee e con le convenzioni internazionali. In particolare, viene precisato che, per i Paesi UE, tali benefici sono preclusi quando i periodi risultano già coperti da contribuzione o periodi equivalenti secondo la legislazione estera; per i Paesi extracomunitari convenzionati occorre invece verificare caso per caso la convenzione applicabile. Viene inoltre ribadito che, ai fini del coordinamento comunitario, la qualificazione dei periodi italiani sovrapposti a periodi esteri va effettuata secondo la legislazione italiana.
Accredito e riscatto di maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro in presenza di coperture estere
Accreditamento e riscatto di maternità e congedo parentale in presenza di coperture estere
La circolare affronta il coordinamento tra la disciplina italiana sull’accredito figurativo e sul riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale svolti fuori dal rapporto di lavoro e le regole europee/internazionali sulla tutela previdenziale. L’obiettivo è evitare duplicazioni di copertura assicurativa quando gli stessi periodi risultino già valorizzati in ordinamenti esteri.
Quadro normativo di riferimento
Dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri UE sono quelle del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e del regolamento (CE) n. 987/2009 di applicazione.
La circolare richiama in particolare l’articolo 12 del regolamento n. 987/2009, secondo cui, quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato sotto la legislazione di un altro Stato membro, si considera solo il periodo di assicurazione obbligatoria.
Disciplina italiana dell’accredito figurativo e del riscatto
In base alla legislazione italiana, l’accredito e il riscatto per maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono ammessi soltanto se il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione, qualunque ne sia la natura, nelle gestioni pensionistiche in cui l’interessato è titolare di posizione assicurativa.
Sono richiamate, sul punto, le circolari INPS n. 102 del 31 maggio 2002 e n. 61 del 26 marzo 2003, nonché il principio espresso dalla Cassazione, secondo cui non può farsi luogo a contribuzione figurativa quando il periodo risulti comunque coperto da contribuzione.
Cumulo del requisito contributivo quinquennale
La circolare ricorda inoltre che, dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni di contribuzione richiesto per procedere all’accredito e al riscatto dei periodi maturati fuori dal rapporto di lavoro può essere soddisfatto anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE.
Richiesta di chiarimento al Ministero
Per evitare che i periodi in questione ricevano una pluralità di coperture assicurative, l’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di chiarire se l’accredito figurativo e il riscatto debbano essere esclusi, per le nuove domande e per quelle non ancora definite, quando i relativi periodi risultino già coperti:
- da periodi esteri di assicurazione;
- da periodi esteri di residenza;
- da periodi equivalenti a periodi di assicurazione, anche se non collegati alla maternità;
- in Stati dell’Unione europea o in Stati convenzionati con l’Italia.
Indicazioni del Ministero per i Paesi UE
Il Ministero ha precisato che, per i Paesi dell’Unione europea, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti dagli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, sono preclusi quando tali periodi risultino già coperti, sotto qualsiasi forma, negli ordinamenti pensionistici di quei Paesi.
Indicazioni per i Paesi extracomunitari convenzionati
Per i periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, il Ministero ha precisato che non opera un criterio automatico: occorre valutare ogni singola fattispecie in conformità alla convenzione di sicurezza sociale stipulata con il relativo Stato.
Qualificazione dei periodi italiani sovrapposti a periodi esteri
Infine, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 in materia di totalizzazione, la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro, se sovrapposti a periodi esteri, deve essere effettuata facendo riferimento alla legislazione italiana.
Nota finale sui requisiti di legge
La circolare richiama, in nota, che ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001 i periodi corrispondenti al congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro sono utili ai fini pensionistici solo se l’interessato può far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; analogamente, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, i periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro possono essere riscattati soltanto se il richiedente può far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Punti principali
Quadro normativo europeo di coordinamento
Dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale sono quelle del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. L’articolo 12 del regolamento n. 987/2009 stabilisce che, se un periodo di assicurazione o di residenza maturato in uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato in un altro Stato membro, si considera solo il periodo di assicurazione obbligatoria.
Disciplina italiana dell’accredito e del riscatto
La normativa nazionale consente l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro solo se il periodo da riconoscere non risulta già coperto da altra contribuzione, di qualunque natura, nelle gestioni pensionistiche interessate. La circolare richiama le precedenti istruzioni INPS e il principio giurisprudenziale secondo cui non si fa luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque già coperto da contribuzione.
Cumulo dei periodi assicurativi esteri per il requisito quinquennale
A decorrere dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni di contribuzione necessario per l’accredito o il riscatto dei periodi di maternità e congedo parentale può essere raggiunto mediante cumulo di periodi assicurativi maturati in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE. La circolare collega tale aspetto alla disciplina già chiarita in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Quesito sull’eventuale duplicazione di coperture
L’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire se, per le nuove domande e per quelle non ancora definite, l’accredito e il riscatto debbano essere esclusi quando i periodi interessati risultino già coperti da periodi esteri di assicurazione, di residenza o equivalenti a periodi assicurativi, con o senza collegamento alla maternità, in Stati UE o in Stati convenzionati con l’Italia.
Indicazioni ministeriali per i Paesi UE e per i Paesi convenzionati
Per i Paesi dell’Unione europea, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale sono preclusi quando tali periodi risultino già coperti, a qualsiasi titolo, negli ordinamenti pensionistici di quei Paesi. Per i Paesi extracomunitari convenzionati, invece, la verifica va effettuata caso per caso in base alla specifica convenzione di sicurezza sociale stipulata con il singolo Stato.
Interpretazione dell’articolo 12 del regolamento n. 987/2009
Il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 in materia di totalizzazione, la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro, sovrapposti a periodi esteri, deve essere effettuata con riferimento alla legislazione italiana.
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