Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 70 del 22-05-2012

A decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Confederazione Svizzera. La circolare contiene, altresì, alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° aprile 2012, la nuova disciplina di coordinamento della sicurezza sociale si applica anche alla Confederazione Svizzera, con l’eccezione del regolamento (UE) n. 1231/2010 relativo ai cittadini di Stati terzi. Fornisce inoltre precisazioni sul trattamento delle prestazioni orfanili erogate come pensione, che dal 1° maggio 2010 e poi dal 1° aprile 2012 per la Svizzera seguono le regole pensionistiche del regolamento n. 883/2004, e richiama le regole precedenti per i casi ancora soggetti al regolamento n. 1408/71. Infine riepiloga i criteri della decisione H3 per l’utilizzo dei tassi di cambio nelle varie fattispecie e conferma l’applicazione delle disposizioni transitorie già indicate nelle circolari precedenti.

Estensione alla Svizzera del regolamento (CE) n. 883/2004 e precisazioni su prestazioni orfanili, tassi di cambio e disposizioni transitorie

Estensione alla Svizzera del regolamento (CE) n. 883/2004 e precisazioni operative

La circolare interviene per chiarire gli effetti dell’estensione della nuova disciplina di coordinamento della sicurezza sociale alla Confederazione Svizzera e per fornire indicazioni applicative su prestazioni orfanili, tassi di cambio e regole transitorie. Il documento si inserisce nel quadro delle circolari già emanate dall’Istituto in materia di regolamenti comunitari e richiama espressamente le precedenti istruzioni operative.

Premessa normativa e richiamo alle circolari precedenti

Dal 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;
  • il regolamento (CE) n. 988/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004.

La circolare richiama inoltre una serie di precedenti interventi dell’Istituto, dedicati a disposizioni generali, recupero di prestazioni indebitamente erogate, prestazioni familiari, pensionistiche, cumulo dei periodi assicurativi esteri, regolamento (UE) n. 1231/2010, formulari e strumenti operativi. Tali richiami servono a collocare la presente circolare nel sistema già delineato dalle precedenti istruzioni.

Ambito territoriale di applicazione e estensione alla Svizzera

La nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione europea. Restavano esclusi:

  • i tre Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo non membri UE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • la Confederazione Svizzera;
  • la Groenlandia.

Per tali Stati continuavano ad applicarsi i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

La circolare precisa tuttavia che, in forza della Decisione n. 1/2012 del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, dal 1° aprile 2012 i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche alla Svizzera. Ne deriva che, da tale data, le disposizioni richiamate in premessa si estendono anche al territorio svizzero, con l’unica eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, relativa al regolamento (UE) n. 1231/2010 e ai cittadini di Stati terzi.

Prestazioni orfanili erogate sotto forma di pensione

La circolare fornisce un chiarimento specifico sulle prestazioni agli orfani corrisposte come pensione.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, dal 1° maggio 2010 tali prestazioni sono disciplinate esclusivamente dalle regole previste per le pensioni. Per i casi con decorrenza dal 1° maggio 2010, e in relazione a decessi successivi al 31 marzo 2010, il calcolo deve essere effettuato secondo i criteri generali del capitolo 5 del regolamento di base, richiamando anche le circolari n. 86 del 2 luglio 2010 e n. 88 del 2 luglio 2010.

La circolare ricorda il regime previgente del regolamento n. 1408/71, secondo cui le prestazioni orfanili erano attribuite a carico di una sola istituzione, senza applicazione del pro-rata. Successivamente, il regolamento n. 1399/1999 aveva introdotto una disciplina diversa, prevedendo il calcolo secondo le regole del pro-rata in specifiche ipotesi, e cioè quando:

  • il dante causa fosse deceduto dopo il 31 agosto 1999;
  • non risultassero periodi assicurativi in regimi inclusi nell’allegato VIII del regolamento n. 1408/71.

Con l’estensione della normativa alla Svizzera dal 1° aprile 2012, le prestazioni orfanili spettanti in base all’accordo con la Svizzera e corrisposte come pensione seguono anch’esse esclusivamente le regole pensionistiche del regolamento n. 883/2004. In tal caso, per i decessi successivi al 29 febbraio 2012, il calcolo avviene secondo le norme del capitolo 5 del regolamento di base.

Resta invece ferma, per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, l’applicazione del regolamento n. 1399/99, nell’ambito dell’Accordo SEE, secondo le modalità già indicate nelle circolari richiamate e nel messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009. Nei casi in cui il dante causa abbia maturato periodi di assicurazione in uno o più Stati SEE o in più Stati membri, continuano ad applicarsi le regole pensionistiche del regolamento CEE n. 1408/71, sempre che non siano presenti periodi in regimi indicati nell’allegato VIII del medesimo regolamento.

Tassi di cambio: criteri della decisione H3

La circolare riepiloga la decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce i criteri per individuare il tasso di cambio da utilizzare ai fini dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 dal 1° maggio 2010.

Il principio generale è l’utilizzo del tasso giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea. In linea generale, il tasso da applicare è quello del giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione.

Sono però indicate alcune regole specifiche:

  • per l’accertamento del diritto a una prestazione, per il primo calcolo e per il ricalcolo, se occorre convertire in euro redditi o prestazioni riferiti a un periodo anteriore alla data di calcolo della prestazione italiana, si utilizza il tasso dell’ultimo giorno del periodo;
  • se è necessario convertire un importo per il calcolo della prestazione, si usa il tasso pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese di decorrenza della prestazione;
  • per le prestazioni indicizzate secondo la legislazione italiana, il tasso da utilizzare è quello del primo giorno del mese precedente quello in cui l’indicizzazione è dovuta;
  • per recuperi e compensazioni, si applica il tasso del giorno in cui l’istituzione richiede per la prima volta il recupero o la compensazione.

La circolare richiama due esempi applicativi: l’integrazione al trattamento minimo, per la quale si considera l’ammontare della prestazione estera in pagamento alla data del calcolo o ricalcolo della pensione; e la determinazione del diritto a prestazioni legate al reddito, quando occorre convertire redditi esteri espressi in valuta straniera.

La decisione H3 si applica anche alla Svizzera dal 1° aprile 2012.

Disposizioni transitorie

Per gli effetti del passaggio alla nuova disciplina nei rapporti con la Svizzera, la circolare rinvia ai criteri transitori già fissati nelle circolari n. 86 del 2 luglio 2010, punto 11, e n. 88 del 2 luglio 2010, punto 24. Il riferimento temporale da assumere, per l’applicazione di tali regole, è il 1° aprile 2012.

Quadro conclusivo

La circolare, in sostanza, definisce tre aspetti operativi di rilievo: l’estensione della normativa comunitaria di sicurezza sociale alla Svizzera, il corretto trattamento delle pensioni agli orfani nei diversi regimi temporali e territoriali, e i criteri tecnici per la conversione valutaria in applicazione della decisione H3. Il tutto con richiamo alle disposizioni transitorie già consolidate nelle precedenti istruzioni dell’Istituto.

Punti principali

Estensione della normativa comunitaria alla Svizzera

La circolare ricorda che i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicavano dal 1° maggio 2010 ai 27 Stati membri UE, restando esclusi i Paesi SEE non UE, la Svizzera e la Groenlandia, per i quali continuavano a valere i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. Con la Decisione n. 1/2012 del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, dal 1° aprile 2012 la nuova normativa si estende anche alla Confederazione Svizzera, con conseguente applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, salvo la circolare n. 51 del 15 marzo 2011 sul regolamento (UE) n. 1231/2010 per i cittadini di Stati terzi.

Prestazioni orfanili erogate come pensione

Per le prestazioni agli orfani liquidate sotto forma di pensione, dal 1° maggio 2010 si applicano esclusivamente le norme del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia pensionistica; il calcolo segue quindi i criteri generali del capitolo 5 del regolamento per i decessi successivi al 31 marzo 2010. La circolare richiama il diverso regime del regolamento n. 1408/71, secondo cui le prestazioni orfanili erano attribuite a carico di una sola istituzione senza pro-rata, e la successiva disciplina del regolamento n. 1399/1999, che aveva introdotto il criterio del pro-rata in alcune ipotesi. Dal 1° aprile 2012, per la Svizzera, le pensioni agli orfani seguono le stesse regole pensionistiche del regolamento n. 883/2004 per i decessi successivi al 29 febbraio 2012. Restano invece applicabili, per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, le disposizioni del regolamento n. 1399/99; nei casi misti con periodi assicurativi nei Paesi SEE e negli Stati membri, continuano a valere le regole pensionistiche del regolamento n. 1408/71 se il dante causa non ha periodi in regimi indicati nell’allegato VIII.

Tassi di cambio e decisione H3

La decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione amministrativa fissa i criteri per il tasso di cambio da usare ai fini dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, indicando in via generale il tasso giornaliero pubblicato dalla BCE e, come regola base, quello del giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione. La circolare dettaglia le eccezioni: per l’accertamento del diritto e per il primo calcolo o ricalcolo di prestazioni, si usa il tasso dell’ultimo giorno del periodo quando occorre convertire redditi o prestazioni relativi a un periodo anteriore; se occorre convertire un importo per il calcolo della prestazione, si utilizza il tasso del primo giorno del mese immediatamente precedente la decorrenza della prestazione. Sono inoltre richiamati il tasso per prestazioni indicizzate secondo la legislazione italiana, applicabile al primo giorno del mese precedente quello in cui l’indicizzazione è dovuta, e il tasso per recuperi e compensazioni, riferito al giorno della prima richiesta di recupero o compensazione. La decisione H3 si applica anche alla Svizzera dal 1° aprile 2012.

Disposizioni transitorie

Per i casi interessati alla nuova estensione alla Svizzera, si applicano i criteri transitori già indicati nelle circolari n. 86 del 2 luglio 2010, punto 11, e n. 88 del 2 luglio 2010, punto 24, assumendo come riferimento la data del 1° aprile 2012.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.