Sentenza del 28/01/2019 n. 1099 - Comm. Trib. Prov. Catania
Istituzione ed ordinamento dei tributi - Spetta al Consiglio Comunale - determinazione delle aliquote - Spetta alla Giunta Municipale od al Sindaco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che il Consiglio Comunale non è necessariamente competente a fissare le singole aliquote tributarie: tale attività spetta all'organo esecutivo comunale, salvo diverse disposizioni normative o statutarie. Il testo segnala tuttavia un orientamento difforme della Corte di Cassazione, ordinanza n. 13567/2017. Non sono indicati gli estremi del procedimento, le parti o un dispositivo specifico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la ripartizione delle competenze tra gli organi comunali in materia tributaria. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale è competente per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe relative alla fruizione di beni e servizi. La determinazione concreta delle aliquote, invece, rientra nella competenza dell'organo esecutivo, ossia della Giunta Municipale o del Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge o dallo statuto.
Norme richiamate
Art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La competenza del Consiglio Comunale comprende l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
La norma delimita la competenza del Consiglio Comunale agli atti fondamentali di istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe, mentre la fissazione delle singole aliquote è attribuita all'organo esecutivo, salvo diversa previsione di legge o statuto.
Massime di principio
- Nei comuni occorre distinguere tra istituzione e disciplina generale del tributo, di competenza del Consiglio Comunale, e determinazione concreta delle aliquote, normalmente attribuita alla Giunta o al Sindaco secondo la normativa applicabile.
- Prima di valutare la validità dell'atto che determina un'aliquota, è necessario verificare sia la disciplina legislativa speciale del tributo sia lo statuto e i regolamenti dell'ente.
- Un atto adottato dall'organo comunale apparentemente incompetente può essere contestabile, ma la ripartizione delle competenze deve essere verificata alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali difformi, tra cui quello richiamato della Cassazione n. 13567/2017.
- La distinzione tra disciplina generale e determinazione dell'aliquota è decisiva: non ogni decisione riguardante un tributo richiede necessariamente una deliberazione del Consiglio Comunale.
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