Sentenza del 08/03/2017 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Statuto Contribuente - Gerarchia fonti diritto - Superiore legge ordinaria - Esclusione - Norma sopravvenuta derogatoria - Statuto Contribuente - Compiuta violazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 12 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, sostenendo che la presunzione secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e non dichiarati derivassero da redditi sottratti a tassazione fosse in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente. La contestazione si fondava, in particolare, sull'asserita prevalenza dello Statuto rispetto alla norma tributaria sopravvenuta e sulla conseguente richiesta di disapplicazione della norma ritenuta incompatibile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che lo Statuto del contribuente, pur contenendo principi rilevanti in materia tributaria, non ha nella gerarchia delle fonti un rango superiore alla legge ordinaria. Pertanto, una norma successiva di legge può derogare alle disposizioni dello Statuto e il giudice non può disapplicare la norma tributaria solo perché ritenuta incompatibile con lo Statuto. La presunzione introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78/2009 è stata quindi ritenuta applicabile e non viziata per violazione dello Statuto.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
In deroga a ogni vigente disposizione di legge presume che gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non dichiarati siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione.
La disposizione introduce una presunzione legale a fini fiscali sugli investimenti e sulle attività finanziarie non dichiarati detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, prevedendo espressamente una deroga alla disciplina vigente.
Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto è una legge ordinaria e, secondo la decisione, non possiede una forza normativa superiore alle altre leggi ordinarie. Una legge successiva può quindi derogare alle sue disposizioni e la sua violazione non consente automaticamente la disapplicazione della norma tributaria.
Massime di principio
- Lo Statuto del contribuente non ha rango costituzionale né prevale automaticamente sulle successive leggi ordinarie: in caso di contrasto, occorre verificare la successione delle norme e l'eventuale deroga espressa o incompatibilità effettiva.
- Una disposizione tributaria successiva può derogare allo Statuto del contribuente, soprattutto quando contiene una clausola espressa di deroga; ciò non determina, di per sé, l'illegittimità o la disapplicazione della norma.
- Le presunzioni fiscali introdotte dalla legge devono essere applicate secondo il loro specifico regime probatorio: il contribuente può contestarne i presupposti e fornire la prova contraria solo se e nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Per valutare una situazione analoga occorre distinguere tra violazione dello Statuto, illegittimità costituzionale della norma e semplice contrasto con altra legge ordinaria: si tratta di piani diversi, con conseguenze processuali differenti.
- La mera affermazione che una norma tributaria sia contraria ai principi dello Statuto non è sufficiente per ottenere la disapplicazione; è necessario individuare una specifica violazione di norme sovraordinate, come la Costituzione o il diritto dell'Unione europea, oppure vizi propri dell'atto applicativo.
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