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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10413/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché di fatto, generici e ripetitivi, nonché manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato integralmente la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 424, comma 2, c.p., aggravato dall'art. 61 n. 5 c.p. Il ricorso deduceva asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale. In particolare, il ricorrente contestava le risultanze delle immagini di videosorveglianza e sosteneva la necessità di acquisire verbali di sommarie informazioni di un soggetto indicato come Coglitore e di disporre una comparazione antropometrica, lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori in appello. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in larga parte fattuali, generiche, reiterative di censure già disattese in appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, la quale fondava la responsabilità su plurimi riconoscimenti della fisionomia e dell'abbigliamento dell'imputato, sulle immagini di videosorveglianza e sulle risultanze della perquisizione domiciliare. Quanto alla richiesta istruttoria, la Corte ha osservato che la rinnovazione dibattimentale in appello ex art. 603, comma 1, c.p.p. è eccezionale e richiede assoluta indispensabilità, che non ricorreva nel caso concreto; inoltre non si trattava di prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado, ipotesi in cui può rilevare l'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 424, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma la indica come titolo di reato contestato.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Aggravante applicata al reato contestato e confermata dalla decisione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il vizio è ravvisabile solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; non è utilizzabile per contestare, in modo generico, la mancata acquisizione di atti già esistenti o per censurare valutazioni di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla manifesta illogicità e non consente una nuova valutazione del fatto.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale, ammesso solo se l'integrazione probatoria sia assolutamente indispensabile e previa verifica dell'incompletezza dell'istruzione di primo grado.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando contiene censure fattuali, aspecifiche, meramente reiterative o confutative, non consentite in cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale parametro dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o delle prove, né doglianze generiche o riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo entro i limiti della manifesta illogicità o dell'apparenza della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la decisione sia sorretta da argomentazioni coerenti e specifiche.
  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello costituisce rimedio eccezionale: richiede una previa verifica dell'incompletezza dell'istruttoria e l'assoluta indispensabilità dell'integrazione probatoria; in mancanza, il diniego non integra di per sé vizio rilevante in cassazione.
  • La deduzione di una violazione relativa all'acquisizione di prove ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. presuppone, di regola, la sopravvenienza o la scoperta successiva della prova, non essendo sufficiente la mera contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la condanna sia stata fondata su un complesso convergente di elementi probatori.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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