Cassazione Civile, Ordinanza n. 15110/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. L’atto impositivo recuperava a tassazione maggiori imposte dirette e IVA, oltre accessori, a seguito del disconoscimento di costi asseritamente relativi a prestazioni di consulenza e di intermediazione verso la clientela, ritenuti non provati quanto alla certezza e all’inerenza. In primo grado era stata accolta l’eccezione di nullità dell’avviso per invalida sottoscrizione; in appello l’Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto nel merito della pretesa della società. L’ex socio ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria e documentazione attestante che, per conto della società estinta, era stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ex L. 197/2022 e che era stato versato l’importo dovuto, senza che risultasse notificato alcun diniego; chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria, ritenendo perfezionata la procedura in assenza di diniego notificato, e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, le ha poste a carico della parte che le aveva anticipate, richiamando la disciplina speciale della definizione agevolata. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento del cd. doppio contributo unificato in conseguenza dell’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
Costituisce la base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie applicata al caso; la Corte la considera idonea a estinguere il processo ove la domanda sia stata presentata e il dovuto sia stato versato nei termini previsti.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione della controversia si perfeziona con presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo eventuale diniego notificato entro il termine indicato.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate nel caso di estinzione conseguente all’adesione alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata non sussistono i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell’importo dovuto, in assenza di diniego notificato entro il termine previsto, determinano il perfezionamento della definizione e la conseguente estinzione del giudizio tributario.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione quando la controversia sia stata definita mediante un istituto agevolativo che elimina l’interesse alla prosecuzione del processo.
- Nelle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale dettata dalla legge sulla definizione della lite e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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