Sentenza del 30/09/2019 n. 24289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il GPIF chiedeva il rimborso della differenza tra la ritenuta italiana del 32,4% applicata ai dividendi distribuiti da società italiane e l'aliquota convenzionale del 15% prevista dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone. I dividendi erano stati formalmente pagati a uno SPV costituito negli Stati Uniti e poi trasferiti, tramite il trustee giapponese, al fondo pensione. La C.T.R. aveva escluso l'applicabilità della Convenzione perché il pagamento non era stato effettuato direttamente a un residente giapponese. Il GPIF ha sostenuto che la nozione convenzionale di beneficiario comprende il beneficiario effettivo, anche quando il pagamento avvenga tramite un intermediario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del GPIF, ritenendo che l'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone debba essere interpretato secondo buona fede e alla luce dello scopo del trattato. La nozione di beneficiario prevista dalla Convenzione comprende il beneficiario effettivo, cioè il soggetto che dispone effettivamente della disponibilità giuridica ed economica dei dividendi. Pertanto, il fatto che i dividendi siano stati inizialmente incassati dallo SPV statunitense non esclude, in linea di principio, il diritto del fondo giapponese ai benefici convenzionali. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, per verificare concretamente la prova della qualità di beneficiario effettivo e degli altri requisiti convenzionali, oltre che per decidere sulle spese.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. [...] l'imposta così applicata non può eccedere [...] il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
La disposizione si applica anche quando i dividendi siano corrisposti formalmente a un intermediario, purché il soggetto residente nell'altro Stato contraente dimostri di essere il beneficiario effettivo, ossia il titolare della disponibilità giuridica ed economica del reddito.
Legge 18 dicembre 1972, n. 855
Ha ratificato in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone.
Articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
I trattati devono essere interpretati secondo buona fede, attribuendo ai termini il loro significato ordinario nel contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato. Tali criteri consentono di leggere il termine beneficiario dell'art. 10 come riferito al beneficiario effettivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Giappone.
Art. 4, comma 2, lett. b), della Convenzione Italia-USA
È richiamato per evidenziare che, in caso di entità trasparenti o partnership, la rilevanza convenzionale può dipendere dalla residenza e dalla tassazione dei soci o beneficiari effettivi, anziché dalla sola forma dell'intermediario.
Massime di principio
- Per ottenere i benefici di una convenzione contro le doppie imposizioni non è necessariamente richiesto che il pagamento sia effettuato direttamente al contribuente residente nello Stato convenzionato: è sufficiente, in linea di principio, dimostrare che egli sia il beneficiario effettivo del reddito.
- La presenza di trustee, fondi, partnership, SPV o altri intermediari non esclude automaticamente l'applicazione della convenzione. Occorre verificare se l'intermediario abbia una reale autonomia economica oppure agisca soltanto per conto del titolare finale.
- Il beneficiario effettivo è il soggetto che dispone realmente e definitivamente del reddito e ne sopporta il relativo trattamento fiscale; un mero conduit o soggetto interposto non può invocare i benefici convenzionali.
- Il contribuente deve fornire documentazione idonea sulla residenza fiscale, sulla titolarità effettiva dei proventi, sull'assenza di una stabile organizzazione nello Stato della fonte e sul rispetto degli eventuali limiti partecipativi.
- I requisiti fattuali per l'applicazione della convenzione devono essere verificati per ciascun periodo d'imposta. Un precedente giudicato relativo ad altri anni non vincola automaticamente il giudice, perché residenza, titolarità effettiva e struttura degli investimenti possono cambiare nel tempo.
- L'interpretazione delle convenzioni deve evitare sia il treaty shopping, cioè l'uso artificioso di intermediari per ottenere vantaggi non spettanti, sia l'esclusione ingiustificata del titolare effettivo quando abbia percepito il reddito attraverso una struttura intermediata.
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