Ordinanza n. 2910/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1033 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale diretto a disporre la cessazione dell'attività industriale di inerti di cava e produzione di calcestruzzo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria n. 1033 del 2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Dal testo emerge che la controversia riguarda un provvedimento comunale che ha disposto la cessazione dell'attività industriale di lavorazione di inerti di cava e produzione di calcestruzzo, ritenuta svolta in violazione della normativa ambientale e urbanistico-edilizia. L'istanza cautelare mirava a sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado e, indirettamente, del provvedimento oggetto del ricorso originario. La società ha inoltre prospettato l'esistenza di altre attività, diverse da quelle espressamente colpite dal provvedimento, chiedendo chiarimenti sul perimetro dell'ordinanza comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR. Ha ritenuto non fondata la domanda cautelare poiché l'attività di inerti di cava e produzione di calcestruzzo risultava svolta in violazione delle norme ambientali e urbanistico-edilizie. Ha valorizzato inoltre il fatto che il provvedimento comunale disponeva la cessazione soltanto di tale tipologia di attività e non anche di attività diverse, circostanza ammessa dalla stessa amministrazione. Il Collegio ha precisato che, con riguardo alle attività ulteriori non comprese nel provvedimento, l'amministrazione è tenuta a determinarsi qualora la società presenti un'istanza volta a chiarire l'ambito applicativo dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare in appello diretta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere negata, sulla base di una valutazione sommaria, quando l'attività oggetto del provvedimento amministrativo risulti svolta in violazione della normativa ambientale e urbanistico-edilizia.
- Quando un provvedimento amministrativo dispone la cessazione soltanto di una determinata tipologia di attività, esso non può essere interpretato come esteso anche ad attività diverse non espressamente comprese nel suo perimetro.
- Qualora sussista incertezza sull'ambito applicativo di un provvedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a determinarsi su un'apposita istanza dell'interessato volta a chiarirne il perimetro.
Come è indicizzato
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