Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità dell'ingiunzione fiscale sostenendo, da un lato, che Esattorie S.p.A. non avesse dimostrato né il proprio titolo per riscuotere i tributi comunali né la precedente titolarità della concessione in capo alla cedente S.R.T. S.p.A.; dall'altro, che la riscossione avrebbe dovuto avvenire mediante ruolo e cartella di pagamento, anziché mediante ingiunzione fiscale, e che l'ingiunzione fosse nulla per mancata indicazione del ruolo sottostante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché denunciavano, formalmente come violazioni di legge, un asserito errore nella valutazione della documentazione, censurabile eventualmente nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla mancata prova della concessione originaria, perché la ricorrente non aveva dimostrato di aver sollevato tale questione nei precedenti gradi di giudizio. Quanto alla necessità del ruolo, la Corte ha stabilito che l'ingiunzione fiscale conserva una funzione accertativa e costituisce titolo autonomamente impugnabile, mentre l'esecuzione coattiva deve seguire le regole del D.P.R. n. 602/1973, previa iscrizione a ruolo. Pertanto, l'ingiunzione non deve essere necessariamente preceduta dalla formazione del ruolo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova. La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla prova del titolo di riscossione, ritenendola formulata in modo processualmente inammissibile.

  • Art. 115 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove e dei fatti acquisiti al processo. La contestazione dell'assenza di documenti è stata qualificata come critica alla valutazione del materiale probatorio, non come autonoma violazione di legge.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, commi 5 e 6

    Disciplina l'affidamento e la gestione della riscossione dei tributi locali, nonché le modalità di riscossione coattiva.

  • D.L. n. 209/2002, art. 4, comma 2-sexies, convertito dalla L. n. 265/2002

    I comuni e i concessionari iscritti agli albi di cui al D.Lgs. n. 446/1997, art. 53 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

    La norma consente di utilizzare l'ingiunzione fiscale come atto accertativo e titolo della pretesa, mentre la successiva esecuzione coattiva deve svolgersi secondo la disciplina del D.P.R. n. 602/1973, previa iscrizione a ruolo. Non impone che il ruolo preceda l'ingiunzione.

  • R.D. n. 639/1910

    Disciplina l'ingiunzione fiscale, che conserva una funzione di accertamento della pretesa tributaria e di formazione del titolo esecutivo autonomamente impugnabile.

  • D.P.R. n. 602/1973

    Regola la riscossione coattiva e l'esecuzione successiva all'ingiunzione, secondo le disposizioni compatibili del titolo II.

  • D.P.R. n. 43/1988, art. 130

    Ha previsto, per la riscossione dei tributi da parte dei concessionari, il sistema del ruolo e ha abrogato le precedenti disposizioni sulla riscossione coattiva mediante rinvio al R.D. n. 639/1910. Tuttavia, secondo la Corte, ciò non ha eliminato la funzione accertativa dell'ingiunzione fiscale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare genericamente la valutazione delle prove. Le critiche alla ricostruzione documentale devono essere dedotte, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando si contesta che l'ente o il concessionario non abbia provato il proprio titolo di riscossione, occorre indicare con precisione i documenti mancanti e dimostrare che la questione è stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito; in Cassazione non è normalmente possibile introdurre questioni nuove.
  • La censura relativa alla mancata produzione o alla errata valutazione di documenti riguarda, di regola, l'accertamento dei fatti e non costituisce automaticamente violazione di legge.
  • L'ingiunzione fiscale può avere funzione accertativa e costituire titolo autonomamente impugnabile anche dopo l'introduzione del sistema della riscossione tramite ruolo.
  • L'ingiunzione non deve necessariamente essere preceduta dall'iscrizione a ruolo; il ruolo rileva per la successiva fase di riscossione coattiva secondo il D.P.R. n. 602/1973.
  • La legittimità dell'ingiunzione dipende comunque dalla competenza del soggetto che la emette e dall'effettivo affidamento del servizio di riscossione, aspetti che devono essere contestati e provati correttamente nei giudizi di merito.
  • Nel processo tributario, una contestazione generica del potere del concessionario o della documentazione prodotta può essere respinta se il giudice di merito ritiene che l'affidamento o la cessione del ramo d'azienda siano stati documentati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.