Ordinanza n. 8812/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento emesso dall'ambasciata d'Italia ad Islamabad, prot. n. 4637 in data 23 novembre 2023 nei confronti di -OMISSIS- e notificato in data 29.11.2023 in relazione alla pratica n. 20230009916 con cui è stata respinta l'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, notificato il 29 novembre 2023, dell'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti depositata non rispettava i requisiti formali necessari per una procura rilasciata all'estero: sottoscrizione del ricorrente e autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non essendo sufficiente l'autenticazione del difensore italiano, neppure mediante collegamento video a distanza; inoltre, legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, apposizione dell'apostille. Il Collegio ha richiamato il principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui il giudizio instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile. Ha tuttavia ravvisato i presupposti dell'errore scusabile, poiché il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, intervenuta per superare un precedente contrasto giurisprudenziale e avente effetto preclusivo dell'azione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento del diniego di visto. Rilevata l'irregolarità della procura, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura speciale alle liti conforme ai requisiti indicati in motivazione. Ha differito l'ulteriore trattazione della causa a una successiva udienza pubblica, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente con apposita istanza. In mancanza della regolarizzazione, il ricorso sarà esposto alla declaratoria di inammissibilità secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all'apostille nei casi previsti.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato quale fondamento dell'adempimento della legalizzazione consolare della procura rilasciata all'estero.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 1253/1966
Consente, in alternativa alla legalizzazione consolare, l'apposizione dell'apostille per gli atti provenienti da Stati aderenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non è esercitabile validamente mediante collegamento video a distanza.
- Per poter essere fatta valere nel processo amministrativo italiano, la procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se l'atto proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- La mancanza delle forme legali di conferimento dello jus postulandi comporta l'invalidità dell'instaurazione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso, secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
- Quando una pronuncia dell'Adunanza Plenaria introduce, per superare un precedente contrasto giurisprudenziale, una regola processuale avente effetto preclusivo dell'azione, può essere riconosciuto l'errore scusabile per i ricorsi notificati prima della pubblicazione della pronuncia; il giudice può quindi assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della procura.
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