Sentenza n. 3286/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) della determinazione commissariale del Comune di Ottaviano n. 1 del 16 gennaio 2014, recante il diniego di condono edilizio di un’unità abitativa posta in sopraelevazione al primo piano del fabbricato sito nel territorio comunale alla Via Salita Piazza n. 52/54; b) dell’ordinanza del Comune di Ottaviano n. 4 del 3 febbraio 2025, recante l’ingiunzione di demolizione della suddetta unità abitativa a seguito della reiezione dell’istanza di condono; c) di tutti gli altri atti, ancorché interni, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio e ordinanza di demolizione dell’unità abitativa realizzata in sopraelevazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono adottato nel 2014 e l’ordinanza di demolizione del 2025, deducendo: incompetenza del responsabile di settore che aveva adottato l’ordine demolitorio, in violazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 107 d.lgs. 267/2000; mancata notificazione del diniego di condono ai comproprietari e mancata o incompleta notificazione dell’ordinanza di demolizione; difetto di motivazione per insufficiente descrizione dell’immobile; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; mancata indicazione dell’area da acquisire gratuitamente e illegittimità della preannunciata sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, poiché l’adozione dell’ordine demolitorio spetta al dirigente comunale o, nei comuni privi di tale qualifica, al responsabile del competente ufficio; l’ordinanza era stata adottata dal responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. La mancata o inesatta notificazione del diniego di condono non incide sulla validità dell’atto, ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnarlo; lo stesso principio vale per l’ordinanza di demolizione, con effetti limitati all’efficacia nei confronti del comproprietario non indicato. I provvedimenti contenevano una descrizione sufficiente dell’immobile mediante indicazioni topografiche e catastali. Il preavviso di rigetto risultava notificato al richiedente, sebbene formalmente come comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, trattandosi di attività vincolata in materia di sanatoria edilizia, la mancata partecipazione non avrebbe comunque determinato l’invalidità del diniego. Non era necessaria nell’ordinanza di demolizione la precisa individuazione dell’area destinata a eventuale acquisizione gratuita, trattandosi di elemento riferibile al successivo provvedimento acquisitivo. In caso di sopraelevazione abusiva, l’acquisizione può riguardare la porzione di lastrico solare costituente l’effettiva area di sedime dell’opera. La censura relativa alla sanzione pecuniaria è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, perché la sanzione era stata soltanto preannunciata e non ancora applicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore del Comune e in euro 2.000 oltre accessori in favore delle intervenienti ad opponendum.
Norme richiamate
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Gli ordini di demolizione di opere eseguite senza titolo edilizio sono adottati dal dirigente comunale o, nei comuni privi di tale qualifica, dal responsabile del competente ufficio comunale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata indicazione nell’ordine di demolizione dell’area destinata a eventuale acquisizione gratuita non determina l’illegittimità dell’atto, poiché tale individuazione riguarda il successivo provvedimento acquisitivo. In caso di sopraelevazione abusiva, l’acquisizione può comprendere la porzione di lastrico solare costituente l’area di sedime dell’opera.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La contestazione di una sanzione pecuniaria soltanto preannunciata e non ancora irrogata è inammissibile per carenza di interesse, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 107 d.lgs. 267/2000
La competenza gestionale degli atti comunali spetta ai dirigenti e, nei comuni privi di dirigenti, ai responsabili degli uffici o dei servizi secondo l’organizzazione dell’ente.
art. 10-bis l. 241/1990
La garanzia partecipativa risultava rispettata mediante una comunicazione di avvio del procedimento finalizzata alla dichiarazione di improcedibilità della pratica di condono; comunque, la natura vincolata del diniego di sanatoria edilizia esclude la necessità del preavviso di rigetto.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sicché è inammissibile la contestazione di una sanzione meramente preannunciata.
l. 47/1985
L’istanza di condono edilizio era stata presentata ai sensi della disciplina sul condono edilizio prevista dalla legge.
Massime di principio
- La mancata o inesatta notificazione del diniego di condono edilizio non incide sull’esistenza o sulla validità del provvedimento, ma rileva esclusivamente ai fini della sua efficacia e della decorrenza del termine per impugnarlo; il medesimo principio si applica all’ordine di demolizione nei confronti del comproprietario non correttamente indicato o non raggiunto dalla notificazione.
- Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, l’ordine di demolizione può essere legittimamente adottato dal responsabile del competente ufficio comunale, senza che sussista incompetenza per il solo fatto che l’atto non provenga da un dirigente.
- La motivazione dell’ordine di demolizione deve descrivere le opere abusive in modo sufficiente a consentirne la spontanea rimozione, ma non deve necessariamente individuare già nell’ordinanza i confini catastali dell’area destinata a eventuale acquisizione gratuita, la cui precisa determinazione appartiene al successivo provvedimento acquisitivo.
- In caso di sopraelevazione abusiva, l’acquisizione gratuita può comprendere la porzione di lastrico solare costituente l’effettiva area di sedime dell’opera abusiva, senza estendersi all’area urbanisticamente impegnata dalla restante parte dell’edificio.
- La contestazione di una sanzione amministrativa soltanto preannunciata e non ancora irrogata è inammissibile per carenza di interesse, poiché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
- In materia di sanatoria edilizia, la natura vincolata dell’attività amministrativa esclude, in linea generale, la necessità di apporti partecipativi e del preavviso di rigetto; nel caso concreto, comunque, la garanzia era stata assicurata mediante una comunicazione di avvio finalizzata alla definizione negativa della pratica.
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