Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023
Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa sull'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della prestazione economica aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate dal 15% al 17% (erogata mensilmente insieme al rateo di rendita, con conguaglio per i mesi precedenti nel 2023) e sull'incremento della prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale (o loro eredi) da €10.000 a €15.000 per gli eventi accertati dal 1° gennaio 2023; vengono inoltre riepilogate disposizioni procedurali, beneficiari, termini di presentazione delle domande, documentazione richiesta e modalità di finanziamento e rendicontazione.
Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate e aumento della prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale (leggi 2020 e 2022)
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo alle leggi e ai decreti rilevanti (leggi di bilancio 2007, 2014, 2015, 2017, 2020, 2022; decreti ministeriali e circolari INAIL) che istituiscono il Fondo per le vittime dell'amianto e regolano le prestazioni aggiuntive e la prestazione una tantum.
Prestazione aggiuntiva alla rendita (patologie asbesto-correlate)
A decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura della prestazione aggiuntiva è elevata al 17% della rendita in godimento (precedentemente 15%). La maggiorazione è erogata mensilmente insieme al rateo di rendita; per il 2023 è corrisposta a partire dal rateo di aprile con conguaglio per gennaio-marzo. Non è necessaria alcuna istanza: beneficiari sono i titolari di rendita diretta e i superstiti.
Prestazione una tantum per mesotelioma non professionale
Per eventi accertati dal 1° gennaio 2023 l'importo una tantum è elevato a €15.000 (precedentemente €10.000). La prestazione è erogata su istanza del malato o, in caso di decesso, degli eredi; termine di decadenza per la domanda: 3 anni dalla data della prima diagnosi.
Beneficiari e condizioni di accesso
Prestazione aggiuntiva: titolari di rendita per patologia asbesto-correlata e superstiti ai sensi dell'art.85 DPR 1124/1965. Prestazione una tantum: malati di mesotelioma non professionale (esposizione familiare o ambientale in Italia) e loro eredi; occorre documentazione sanitaria che attesti la diagnosi e la data della prima diagnosi e, in caso di esposizione familiare, elementi sul familiare esposto e convivenza.
Modalità di presentazione delle domande e modulistica
La prestazione una tantum richiede istanza con modelli INAIL (Mod.190 per i malati, Mod.190E per gli eredi), inviata via PEC alla Sede competente o per raccomandata A/R se priva di PEC. In presenza di più eredi va allegata delega per la riscossione.
Termini, istruttoria e tempi di erogazione
Termine di decadenza per la richiesta: 3 anni dalla prima diagnosi. L'Istituto deve erogare la prestazione entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza completa; in caso di richieste di integrazione il richiedente ha 15 giorni per fornire quanto richiesto (periodo che non incide sul termine di 90 giorni).
Cumulabilità
La prestazione aggiuntiva alla rendita è cumulabile con altre prestazioni; la prestazione una tantum per mesotelioma non professionale non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita relativa a mesotelioma di origine professionale (diverso fondamento giuridico).
Finanziamento e rendicontazione
Per gli eventi denunciati e accertati fino al 31 dicembre 2020 le somme sono finanziate con le disponibilità residue del Fondo per le vittime dell'amianto; le prestazioni di competenza degli anni successivi sono finanziate dallo Stato. INAIL eroga direttamente e rende conto al Ministero del lavoro entro il 31 marzo di ogni anno delle somme pagate l'anno precedente.
Disposizioni operative richiamate
Riferimenti operativi alle precedenti circolari INAIL e ai decreti ministeriali che disciplinano modulistica, istruttoria, documentazione da allegare (es. documentazione sanitaria da strutture accreditate, cartella clinica o lettere di dimissione) e modalità di pagamento agli eredi.
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