Circolare Inail n. 12 del 30 marzo 2023
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 e misura della riduzione per il 2023 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer il 2023 la riduzione prevista dall'art.1, c.128, L.147/2013 si applica solo a specifiche categorie (polizze speciali per alunni delle scuole non statali, assicurazione per raggi X/sostanze radioattive e contributi agricoltura riscossi da INPS). La riduzione è fissata al 15,17% e gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 sono stati approvati con deliberazione n.176/2022 (decreto interministeriale 20/09/2022). Vengono richiamati i criteri di applicazione differenziati per attività avviate da oltre o da non oltre un biennio e le modalità di domanda per i nuovi soggetti.
Riduzione premi e contributi ex art.1, c.128 L.147/2013: fissazione Indici di Gravità Medi 2023-2025 e misura riduzione 2023 per settori/gestioni ancora in corso di revisione
Punti principali
Ambito di applicazione 2023
La riduzione si applica esclusivamente a: 1) premi speciali per alunni/studenti delle scuole non statali impegnati in esperienze tecnico-scientifiche/pratiche; 2) premi per assicurazione da raggi X e sostanze radioattive (L.93/1958); 3) contributi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'INPS.
Misura della riduzione e Indici di Gravità Medi
Riduzione fissata al 15,17% per il 2023. Gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 sono stati approvati con deliberazione CdA INAIL n.176 del 02/08/2022 e recepiti dal decreto interministeriale del 20/09/2022.
Esclusioni
La riduzione non si applica ai premi per i quali è intervenuto l'aggiornamento tariffario (es. decreti interministeriali 27/02/2019 e il decreto di revisione dei premi speciali del 06/09/2022).
Criteri di applicazione per attività avviate da oltre un biennio
Per attività con inizio antecedente al 3 gennaio 2021 si applica il confronto tra Indice di Gravità Medio (IGM) e Indice di Gravità Aziendale (IGA) per determinare il beneficio, secondo il criterio previsto dal decreto 22/04/2014.
Criteri e modalità per attività avviate da non oltre un biennio
Per attività con inizio dal 3 gennaio 2021 in poi la riduzione è riconosciuta, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme di salute e sicurezza. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del primo biennio di attività.
Modalità di presentazione delle domande
Per scuole non statali e titolari di apparecchi radiologici/sostanze radioattive: tramite il servizio online 'Riduzione L.147/2013 Polizze Speciali' su www.inail.it. Per agricoltura: tramite il modulo 'Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura' pubblicato su www.inail.it e trasmissione via PEC a dcod@postacert.inail.it (la Direzione centrale organizzazione digitale inserisce gli aventi diritto negli elenchi da comunicare all'INPS).
Efficacia e casi già accolti
Se l'istanza di riduzione presentata durante il biennio è già stata accolta, la nuova misura del 15,17% si applica automaticamente per il 2023 senza necessità di nuova istanza.
Riferimenti normativi e amministrativi principali
Richiamati: art.1, c.128 L.147/2013; decreti e circolari attuative (in particolare decreto 22/04/2014, deliberazione CdA INAIL n.176/2022 e relativo decreto interministeriale 20/09/2022), nonché le circolari INAIL citate per le modalità operative.
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