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Circolare

Circolare Inail n. 13 del 30 marzo 2023

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2023.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 i premi assicurativi INAIL per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale devono essere calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale del 28 febbraio 2023. Sono chiariti ambito di applicazione, esclusioni, frazionabilità e criteri di determinazione della retribuzione imponibile, compresa l'applicazione in deroga per l'area dirigenziale.

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2023

Punti principali

Quadro normativo

Richiamo alle norme di riferimento: D.L. 31/7/1987 n.317 (convertito 398/1987), D.Lgs. 23/2/2000 n.38, decreto interministeriale 28/2/2023 che determina le retribuzioni convenzionali 2023, e circolari e note INAIL pertinenti.

Ambito e beneficiari

Regime rivolto ai lavoratori italiani, ai cittadini comunitari e a extracomunitari assicurati in Italia inviati all'estero, che prestano lavoro subordinato in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale.

Paesi esclusi

Non si applicano le retribuzioni convenzionali per gli Stati membri UE, gli Stati SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), Svizzera e gli Stati con convenzioni di sicurezza sociale (es. Argentina, Australia Victoria, Brasile, Canada Quebec, Capoverde, ex Jugoslavia, Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela, Isole del Canale).

Retribuzioni convenzionali 2023 e periodo di applicazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 i premi si calcolano sulle retribuzioni convenzionali riportate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale del 28/02/2023.

Deroga per area dirigenziale

Le retribuzioni convenzionali si applicano anche per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 38/2000.

Esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative

Le retribuzioni convenzionali riguardano rapporti di lavoro subordinato; le collaborazioni coordinate e continuative all'estero sono escluse e il premio è calcolato sui compensi effettivi nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dall'art.5 del D.Lgs. 38/2000.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni mensili convenzionali possono essere frazionate in 26 giornate solo in caso di assunzioni, risoluzioni o trasferimenti intervenuti nel corso del mese; altrimenti non sono frazionabili.

Criteri di determinazione della retribuzione imponibile

Per lavori con fasce retributive la retribuzione convenzionale imponibile si individua confrontando la 'retribuzione nazionale' (trattamento mensile derivante dal CCNL diviso 12, esclusa indennità estero) con le tabelle di settore per identificare la fascia di riferimento.

Tariffe e prestazioni

Per le attività si applicano le tariffe premi previste dal decreto ministeriale del 27 febbraio 2019; le prestazioni INAIL devono essere ragguagliate alle retribuzioni convenzionali secondo i criteri vigenti.

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