Circolare Inail n. 10 del 20 marzo 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione BCE del 16 marzo 2023 (ORP fissato al 3,50%), a decorrere dal 22 marzo 2023 INAIL aggiorna i tassi applicabili: il tasso per le rateazioni dei debiti per premi e accessori è pari al 9,50% (ORP + 6 punti) e la misura delle sanzioni civili è pari al 9,00% (ORP + 5,5 punti). Le rateazioni in corso non mutano. Sono inoltre chiarite le ipotesi di applicazione delle sanzioni e le riduzioni in caso di procedure concorsuali (tassi ridotti pari agli interessi legali: 5% per omissione e 7% per evasione).
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Punti principali
Entrata in vigore e base normativa
Decisione BCE 16/03/2023 (ORP = 3,50%). Applicazione delle modifiche a decorrere dal 22 marzo 2023. Riferimenti normativi principali: d.l. 318/1996, legge 388/2000 (art.116 commi 8 e 10), d.l. 338/1989 art.2 comma 11, determinazione Presidenza INAIL 27/07/2019 n.227.
Tasso per le rateazioni dei premi e accessori
Per le istanze presentate dal 22/03/2023 il tasso di interesse per le rateazioni è pari al tasso ORP vigente alla presentazione maggiorato di 6 punti, ossia 9,50%. Le rateazioni già in corso restano calcolate con il tasso applicato alla data di presentazione dell'istanza.
Misura delle sanzioni civili
A decorrere dal 22/03/2023 la sanzione civile è fissata al 9,00% (ORP + 5,5 punti). Si applica nei casi di: a) mancato/ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni; b) evasione con omissione o denunce non veritiere se denunciata spontaneamente entro 12 mesi e pagata entro 30 giorni dalla denuncia; c) mancati/ritardati versamenti dovuti a incertezze giurisprudenziali/amministrative riconosciute successivamente.
Sanzioni civili in misura ridotta per procedure concorsuali
Se, nelle procedure concorsuali, sono integralmente pagati contributi e spese, la sanzione può essere ridotta a non meno del tasso degli interessi legali. Delibera C.d.A. INAIL (17/01/2002) prevede riduzioni: omissione = ORP; evasione = ORP + 2 punti. Poiché ORP è inferiore agli interessi legali (5,00% vigente), si applicano i tassi legali: 5,00% per omissione e 7,00% per evasione (applicazione a decorrere dal 23/03/2023).
Indicazioni operative e allegati
Decorrenze: 22/03/2023 per tassi ordinari (rateazioni e sanzioni), 23/03/2023 per effetti sulla riduzione in procedura concorsuale. Le disposizioni integrano la determinazione Presidenza INAIL n.227/2019. Allegati: 2.
Testo integrale
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