Circolare Inail n. 16 del 10 maggio 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 4 maggio 2023 (ORP 3,75%), dal 10 maggio 2023 l'INAIL applica un tasso del 9,75% per le rateazioni dei debiti per premi e accessori (ORP + 6 punti) e un tasso del 9,25% per le sanzioni civili (ORP + 5,5 punti). Le rateazioni presentate prima della data di efficacia mantengono i piani già determinati; le sanzioni civili si applicano nei casi di mancato/ritardato pagamento, evasione e incertezze giuridiche riconosciute successivamente. Per le aziende in procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte, con applicazione del tasso legale (5%) per omissione e del tasso legale maggiorato di 2 punti (7%) per evasione, se sono integralmente pagati contributi e spese.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti principali: d.l. 14/06/1996 n.318 (art.3, c.4), legge 23/12/1998 n.448 (art.14), legge 23/12/2000 n.388 (art.116, cc.8 e 10), decreto MEF 26/09/2005, determinazione Presidente INAIL 27/07/2019 n.227 e provvedimento BCE 04/05/2023.
Decisione BCE e nuovi tassi
La BCE ha fissato l'ORP al 3,75% (4 maggio 2023). Di conseguenza, dal 10 maggio 2023: 9,75% per le rateazioni dei premi (ORP + 6 punti) e 9,25% per le sanzioni civili (ORP + 5,5 punti).
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Le istanze di rateazione presentate dal 10 maggio 2023 saranno ammortate applicando il tasso del 9,75%. Le rateazioni in corso non mutano: restano validi i piani determinati con il tasso vigente alla data di presentazione dell'istanza.
Sanzioni civili: ambito e misura
La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti (ora 9,25%), con un limite massimo del 40% dell'importo non versato. Si applica nei casi di: a) omissione/ritardo rilevabili dalle denunce/registrazioni; b) evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni; c) omissioni dovute a incertezze giurisprudenziali/amministrative successivamente riconosciute.
Riduzione delle sanzioni in procedure concorsuali
Per aziende in procedure concorsuali che pagano integralmente contributi e spese, le sanzioni possono essere ridotte fino al tasso degli interessi legali. Poiché l'interesse legale è attualmente 5,00%, dal 10 maggio 2023 la sanzione ridotta è 5% per omissione e 7% per evasione (interessi legali + 2 punti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 10 mag 2023Circolare Inail n. 17 del 10 maggio 2023
- Circolare · 19 mag 2023Circolare Inail n. 19 del 19 maggio 2023
- Circolare · 19 mag 2023Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023
- Circolare · 24 mag 2023Circolare Inail n. 20 del 24 maggio 2023
- Circolare · 29 mag 2023Circolare Inail n. 21 del 29 maggio 2023
- Circolare · 1 giu 2023Circolare Inail n. 23 del 1° giugno 2023
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →