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Circolare

Circolare Inail n. 16 del 10 maggio 2023

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 4 maggio 2023 (ORP 3,75%), dal 10 maggio 2023 l'INAIL applica un tasso del 9,75% per le rateazioni dei debiti per premi e accessori (ORP + 6 punti) e un tasso del 9,25% per le sanzioni civili (ORP + 5,5 punti). Le rateazioni presentate prima della data di efficacia mantengono i piani già determinati; le sanzioni civili si applicano nei casi di mancato/ritardato pagamento, evasione e incertezze giuridiche riconosciute successivamente. Per le aziende in procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte, con applicazione del tasso legale (5%) per omissione e del tasso legale maggiorato di 2 punti (7%) per evasione, se sono integralmente pagati contributi e spese.

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

Punti principali

Quadro normativo

Riferimenti principali: d.l. 14/06/1996 n.318 (art.3, c.4), legge 23/12/1998 n.448 (art.14), legge 23/12/2000 n.388 (art.116, cc.8 e 10), decreto MEF 26/09/2005, determinazione Presidente INAIL 27/07/2019 n.227 e provvedimento BCE 04/05/2023.

Decisione BCE e nuovi tassi

La BCE ha fissato l'ORP al 3,75% (4 maggio 2023). Di conseguenza, dal 10 maggio 2023: 9,75% per le rateazioni dei premi (ORP + 6 punti) e 9,25% per le sanzioni civili (ORP + 5,5 punti).

Rateazioni dei debiti per premi e accessori

Le istanze di rateazione presentate dal 10 maggio 2023 saranno ammortate applicando il tasso del 9,75%. Le rateazioni in corso non mutano: restano validi i piani determinati con il tasso vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili: ambito e misura

La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti (ora 9,25%), con un limite massimo del 40% dell'importo non versato. Si applica nei casi di: a) omissione/ritardo rilevabili dalle denunce/registrazioni; b) evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni; c) omissioni dovute a incertezze giurisprudenziali/amministrative successivamente riconosciute.

Riduzione delle sanzioni in procedure concorsuali

Per aziende in procedure concorsuali che pagano integralmente contributi e spese, le sanzioni possono essere ridotte fino al tasso degli interessi legali. Poiché l'interesse legale è attualmente 5,00%, dal 10 maggio 2023 la sanzione ridotta è 5% per omissione e 7% per evasione (interessi legali + 2 punti).

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