Cassazione Civile, Ordinanza n. 06209/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo al 2012 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società contribuente l’indebita detrazione dell’IVA per l’utilizzo di fatture emesse da soggetti qualificati come "cartiere" in una triangolazione soggettivamente inesistente: il cedente effettivo e il cessionario effettivo erano soggetti comunitari, interposti da un soggetto italiano fittizio. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso della contribuente ritenendo motivato l’atto, provata la fittizietà soggettiva delle operazioni, utilizzabili nel giudizio tributario gli esiti di atti acquisiti in sede penale, e infondato il motivo sul difetto di contraddittorio preventivo, oltre che sulle sanzioni e sulle spese. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su una presunta partecipazione dolosa alla frode carosello e su elementi indiziari, senza corretta valutazione delle prove; 2) violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per errata distribuzione e valutazione dell’onere probatorio; 3) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. per avere negato il diritto alla detrazione dell’IVA e non avere valorizzato la prova contraria del contribuente; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e per asserita mancanza di motivazione su diversi motivi di appello; 5) violazione della direttiva IVA e della Carta dei diritti fondamentali UE per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; 6) violazione delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie e sulla motivazione dell’atto sanzionatorio; 7) violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che l’Agenzia, essendosi difesa tramite funzionari interni, non avesse diritto alla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto la veste di violazione di legge o nullità, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito; ha ritenuto infondati i motivi sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti e sul contraddittorio preventivo, affermando la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza nazionale e unionale; ha giudicato infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza regionale conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle sanzioni perché non confrontato con la ratio decidendi della CTR, che aveva ritenuto l’atto sanzionatorio adeguatamente motivato; ha ritenuto infine infondato il motivo sulle spese, richiamando il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria può ottenere la rifusione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti. La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, o disattende prove legali, non già quando rivaluta il materiale istruttorio secondo il libero convincimento.
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione riguarda soltanto l’uso di prove non dedotte, l’inosservanza del regime delle prove legali o l’omesso vaglio critico di elementi valutabili.
art. 2697 c.c.
In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva dell’operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova della propria buona fede e dell’assenza di colpevole conoscibilità.
art. 2700 c.c.
La censura evocata non può essere usata per sovvertire l’accertamento di merito se non vi è effettiva contestazione della fede privilegiata dell’atto pubblico nei limiti consentiti.
art. 2729 c.c.
Gli indizi possono fondare l’accertamento della frode se gravi, precisi e concordanti; la mancanza di personale, strutture e uffici del soggetto interposto è elemento sintomatico rilevante.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando il cessionario partecipi, o avrebbe dovuto sapere di partecipare, a un’evasione realizzata mediante operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 56, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per la motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta conforme ai precedenti di legittimità se contiene l’indicazione del presupposto normativo e delle ragioni fattuali della pretesa.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’atto impositivo deve rendere conoscibili al contribuente i fatti e le ragioni della pretesa, così da consentire una difesa effettiva.
art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Gli atti legittimamente acquisiti in sede penale, incluse prove testimoniali e intercettazioni, sono utilizzabili nel processo tributario, sebbene con diversa e minore valenza probatoria.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza può essere motivata concisamente; non è richiesta l’analisi specifica di tutte le questioni, ma solo di quelle rilevanti ai fini della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’anomalia motivazionale è causa di nullità solo se manca del tutto la motivazione, se è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, ma la censura in cassazione è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione può essere sintetica, purché comprensibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
Direttiva 2006/112/CE
In materia IVA armonizzata, il contraddittorio endoprocedimentale opera in modo sostanziale; la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto elementi difensivi idonei a determinare un esito diverso.
art. 41, paragrafo 2, lettera a), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato a sostegno del diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio, ma la tutela opera nei limiti della prova di resistenza e della concreta incidenza difensiva omessa.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente per l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, ma non idoneo a fondare di per sé l’invalidità dell’atto in assenza di specifica lesione del contraddittorio rilevante.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non è violato dall’utilizzo nel processo tributario di atti formati in sede penale, ove il contribuente possa comunque contestarne il contenuto nel giudizio tributario.
art. 15 Cost.
La segretezza delle comunicazioni non osta all’utilizzabilità delle intercettazioni se l’acquisizione è avvenuta con autorizzazione giudiziaria.
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere motivato; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché collegata ai fatti e alle ragioni dell’accertamento e ai parametri normativi e quantitativi delle sanzioni.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi, la cui sufficienza è stata confermata dalla CTR e condivisa dalla Cassazione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, la parte vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese di lite anche se l’Amministrazione è difesa da propri dipendenti o funzionari.
art. 91 c.p.c.
Il principio di soccombenza giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria perché la questione era già risolta dai principi di diritto unionale e dalla giurisprudenza recente.
art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalle Sezioni Unite come disciplina sopravvenuta sul contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis al caso, ma utile per confermare la logica della prova di resistenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si allega l’uso di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o il mancato vaglio critico di elementi probatori soggetti a valutazione.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’alterità soggettiva dell’operazione e elementi sintomatici della fittizietà dell’interposto, come la mancanza di struttura organizzativa; spetta poi al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’assenza di conoscenza o conoscibilità della frode.
- La prova dell’interposizione fittizia in operazioni IVA può fondarsi anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, tra cui l’assenza di personale, mezzi, uffici o strutture adeguate del soggetto fatturante e la mancanza di contatti commerciali diretti normalmente esigibili.
- Il diritto alla detrazione IVA è escluso quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta; non è richiesta la prova della partecipazione dolosa alla frode, essendo sufficiente la consapevolezza o colpevole ignoranza.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: il contribuente deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare, secondo una valutazione probabilistica ex ante, che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
- La motivazione della sentenza è nulla solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; la motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi.
- Gli atti legittimamente acquisiti in sede penale, comprese intercettazioni e dichiarazioni testimoniali, possono essere utilizzati nel processo tributario, con una diversa e più limitata efficacia probatoria rispetto al processo penale.
- Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria può ottenere la rifusione delle spese di lite anche quando sia difesa da propri funzionari o dipendenti abilitati, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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