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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14513/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) e 2) censura dell'utilizzabilità delle intercettazioni nell'incidente cautelare per assenza dei requisiti dei gravi indizi in relazione ai capi A)-F), sostenendo che la precedente misura di prevenzione non giustificherebbe l'accertamento di finalità di occultamento dei beni; 3) contestazione della configurabilità del reato di estorsione (capo G), deducendo che le frasi attribuite al ricorrente non avrebbero carattere estorsivo o intimidatorio.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva integralmente ratificato l'ordinanza del GIP del 12/07/2024; ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni perché sussistevano i gravi indizi ex art. 267 c.p.p., valorizzando la fittizietà delle intestazioni, la precedente misura di prevenzione, le recenti contiguità con ambienti criminali e precedenti condanne come elementi che giustificano il timore di nuove misure patrimoniali e quindi il dolo del trasferimento fraudolento di valori. Sul punto dell'estorsione il Tribunale ha dato rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate, nonché al contesto intimidatorio e ad ulteriori espressioni minacciose; le censure difensive sono state ritenute generiche e fattuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rimessione in libertà poiché la misura detentiva era stata già sostituita con arresti domiciliari in esecuzione di provvedimento successivo.

Norme richiamate

  • Codice penale (artt. 81, 110, 512-bis, 374-bis, 56, 629)

    Rappresentano i reati contestati: in particolare la Corte ritiene che, ai fini del delitto di trasferimento fraudolento di valori (512-bis), il dolo possa essere fondatamente desunto dal timore dell'indagato di subire misure di prevenzione; per l'estorsione (art.629) la valutazione si fonda sulle dichiarazioni della parte offesa e sul contesto intimidatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 267, comma 1

    Norma richiamata per il requisito dei 'gravi indizi' necessario all'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito, valutando ex post la rilevanza e gravità degli elementi emersi.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Previsione procedurale relativa alla rappresentazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata per il ricondurre i motivi nei termini procedurali corretti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria da destinare alla Cassa delle ammende.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma sulla rimessione in libertà in caso di sostituzione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto non applicabile il provvedimento di rimessione perché, prima dell'odierno provvedimento, la misura era stata già sostituita con gli arresti domiciliari e tale sostituzione era stata eseguita.

Massime di principio

  • Le intercettazioni possono essere utilizzate nell'incidente cautelare se, anche ex post, sussistono 'gravi indizi' ai sensi dell'art.267 c.p.p.; tale valutazione attiene alla rilevanza probatoria e non richiede la prova definitiva della colpevolezza.
  • La sussistenza di intestazioni fittizie, precedenti misure di prevenzione e legami con ambienti criminali possono legittimamente concorrere a desumere il dolo del trasferimento fraudolento di valori: il timore fondato di future misure patrimoniali è sufficiente per caratterizzare l'intento di occultamento.
  • I rilievi in Cassazione di carattere essenzialmente fattuale e generico, privi di un concreto confronto con la motivazione del giudice di merito, sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
  • Per la configurazione dell'estorsione la giurisprudenza valorizza le dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili e riscontrate da altri elementi; la reputazione intimidatoria dell'indagato e espressioni minacciose contestuali possono integrare la capacità intimidatoria necessaria.
  • La sostituzione della misura cautelare, eseguita prima della decisione della Corte, può rendere superflua la pronuncia di rimessione in libertà da parte della Cassazione.

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