Cassazione Penale, Sentenza n. 14513/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) e 2) censura dell'utilizzabilità delle intercettazioni nell'incidente cautelare per assenza dei requisiti dei gravi indizi in relazione ai capi A)-F), sostenendo che la precedente misura di prevenzione non giustificherebbe l'accertamento di finalità di occultamento dei beni; 3) contestazione della configurabilità del reato di estorsione (capo G), deducendo che le frasi attribuite al ricorrente non avrebbero carattere estorsivo o intimidatorio.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva integralmente ratificato l'ordinanza del GIP del 12/07/2024; ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni perché sussistevano i gravi indizi ex art. 267 c.p.p., valorizzando la fittizietà delle intestazioni, la precedente misura di prevenzione, le recenti contiguità con ambienti criminali e precedenti condanne come elementi che giustificano il timore di nuove misure patrimoniali e quindi il dolo del trasferimento fraudolento di valori. Sul punto dell'estorsione il Tribunale ha dato rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate, nonché al contesto intimidatorio e ad ulteriori espressioni minacciose; le censure difensive sono state ritenute generiche e fattuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rimessione in libertà poiché la misura detentiva era stata già sostituita con arresti domiciliari in esecuzione di provvedimento successivo.
Norme richiamate
Codice penale (artt. 81, 110, 512-bis, 374-bis, 56, 629)
Rappresentano i reati contestati: in particolare la Corte ritiene che, ai fini del delitto di trasferimento fraudolento di valori (512-bis), il dolo possa essere fondatamente desunto dal timore dell'indagato di subire misure di prevenzione; per l'estorsione (art.629) la valutazione si fonda sulle dichiarazioni della parte offesa e sul contesto intimidatorio.
Codice di procedura penale, art. 267, comma 1
Norma richiamata per il requisito dei 'gravi indizi' necessario all'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito, valutando ex post la rilevanza e gravità degli elementi emersi.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Previsione procedurale relativa alla rappresentazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata per il ricondurre i motivi nei termini procedurali corretti.
Codice di procedura penale, art. 616
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria da destinare alla Cassa delle ammende.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma sulla rimessione in libertà in caso di sostituzione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto non applicabile il provvedimento di rimessione perché, prima dell'odierno provvedimento, la misura era stata già sostituita con gli arresti domiciliari e tale sostituzione era stata eseguita.
Massime di principio
- Le intercettazioni possono essere utilizzate nell'incidente cautelare se, anche ex post, sussistono 'gravi indizi' ai sensi dell'art.267 c.p.p.; tale valutazione attiene alla rilevanza probatoria e non richiede la prova definitiva della colpevolezza.
- La sussistenza di intestazioni fittizie, precedenti misure di prevenzione e legami con ambienti criminali possono legittimamente concorrere a desumere il dolo del trasferimento fraudolento di valori: il timore fondato di future misure patrimoniali è sufficiente per caratterizzare l'intento di occultamento.
- I rilievi in Cassazione di carattere essenzialmente fattuale e generico, privi di un concreto confronto con la motivazione del giudice di merito, sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
- Per la configurazione dell'estorsione la giurisprudenza valorizza le dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili e riscontrate da altri elementi; la reputazione intimidatoria dell'indagato e espressioni minacciose contestuali possono integrare la capacità intimidatoria necessaria.
- La sostituzione della misura cautelare, eseguita prima della decisione della Corte, può rendere superflua la pronuncia di rimessione in libertà da parte della Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →