Sentenza n. 4216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il bando, la graduatoria e gli atti della commissione relativi a una procedura interna di progressione verticale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva partecipato a una selezione interna comparativa per la copertura di nove posti di collaboratore amministrativo professionale nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, collocandosi al ventinovesimo posto. In primo grado aveva impugnato il bando, nella parte in cui stabiliva che gli anni di servizio utilizzati come requisito di ammissione non fossero anche valutabili ai fini del punteggio, nonché la graduatoria e i verbali della commissione. Aveva dedotto: violazione dei principi generali delle procedure concorsuali e dei criteri di valutazione dei titoli di carriera; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, erroneo presupposto e difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi relativi all’anzianità di servizio, ai titoli accademici e al curriculum; violazione del principio del soccorso istruttorio; violazione dell’art. 18, comma 2, l. 241/1990, per mancata acquisizione d’ufficio dei dati relativi all’anzianità di servizio. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che l’eventuale annullamento avrebbe attribuito soltanto una chance futura e ipotetica di assunzione. In appello il candidato ha contestato tale statuizione, sostenendo di avere un interesse attuale al miglior posizionamento in graduatoria in vista di futuri scorrimenti, e ha riproposto le censure di merito. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, il mancato superamento della prova di resistenza e la tardività dell’impugnazione della clausola del bando.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava una progressione verticale tra aree, strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro con conferimento di una qualifica superiore. Ha riformulato la motivazione del TAR sulla questione dell’interesse, ritenendo il ricorso di primo grado ammissibile: anche il concorrente non utilmente collocato può vantare un interesse giuridicamente rilevante al miglior posizionamento in graduatoria, in vista di eventuali scorrimenti, soprattutto quando il bando preveda la permanenza in efficacia della graduatoria. Nel merito, tuttavia, ha respinto l’appello. Ha ritenuto legittima la clausola del bando che consentiva l’ammissione alternativamente con il titolo di studio richiesto per l’area superiore e cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza, oppure con il titolo di studio dell’area di appartenenza e dieci anni di esperienza nel medesimo profilo. Ha ritenuto altresì legittima la mancata valutazione, come titolo, degli anni di servizio già utilizzati per l’ammissione, per evitare una duplicazione del medesimo requisito. È stata corretta anche la concreta attribuzione dei punteggi: il servizio svolto in un profilo appartenente al ruolo tecnico non era valutabile come servizio amministrativo; il servizio nel profilo di assistente amministrativo era stato correttamente decurtato dei dieci anni utilizzati per l’ammissione; il servizio prestato presso l’ASL non era valutabile perché non indicato dal candidato nella sezione richiesta dal bando. Il soccorso istruttorio è stato legittimamente negato, poiché la lex specialis imponeva l’indicazione dettagliata degli anni di servizio a pena di mancata valutazione e non era possibile integrare tardivamente una dichiarazione rilevante ai fini della selezione senza violare i principi di autoresponsabilità e par condicio. L’appello è stato quindi respinto, con diversa motivazione rispetto alla sentenza di primo grado, e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001
La riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche, oppure comportanti [...] il conferimento di qualifiche più elevate.
Le controversie sulle procedure interne di progressione verticale tra aree, quando comportano l’accesso a una qualifica superiore e sono strumentali alla costituzione o modificazione novativa del rapporto, appartengono alla giurisdizione amministrativa.
art. 21, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021
La disposizione è richiamata quale base della disciplina delle progressioni tra aree e dei requisiti alternativi di ammissione fondati sul titolo di studio e sull’esperienza professionale.
art. 11 d.P.R. 220/2001
La norma è richiamata quale disciplina delle procedure concorsuali del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e dei requisiti alternativi di titolo di studio ed esperienza.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Il candidato ne invocava l’applicazione per l’acquisizione d’ufficio dei dati relativi all’anzianità di servizio; il Consiglio di Stato ha escluso che tale disposizione potesse consentire l’integrazione tardiva di una dichiarazione che il bando imponeva di rendere dettagliatamente a pena di mancata valutazione.
Massime di principio
- Il concorrente non utilmente collocato in una graduatoria concorsuale conserva un interesse giuridicamente rilevante e attuale a impugnare gli atti della procedura per ottenere un miglior posizionamento, anche se non mira immediatamente a una posizione utile, quando il miglior piazzamento possa rilevare in vista di futuri scorrimenti della graduatoria.
- Le controversie relative a procedure interne di progressione verticale tra aree, quando comportano il conferimento di una qualifica superiore e sono strumentali alla costituzione o alla modificazione novativa del rapporto con la pubblica amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Nelle procedure di progressione verticale, gli anni di servizio utilizzati come requisito di ammissione non devono essere nuovamente valutati come titolo, poiché la loro duplice considerazione determinerebbe una duplicazione irragionevole dello stesso elemento.
- È legittima la mancata valutazione di un periodo di servizio non indicato dal candidato nella sezione della domanda prevista dalla lex specialis, quando il bando imponga l’indicazione dettagliata dei periodi di servizio a pena di mancata valutazione; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare tardivamente una dichiarazione rilevante ai fini del punteggio, in violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio.
- Il servizio prestato in un profilo professionale appartenente a un ruolo diverso da quello richiesto dal bando non è valutabile ai fini del punteggio per l’esperienza nel profilo di appartenenza richiesto dalla procedura.
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