Sentenza del 01/04/2022 n. 1141 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Avviso di accertamento - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - In genere termini previsti dalla legge n. 156 del 2005 - Applicazione anche alle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento contenente l'irrogazione di sanzioni civili/amministrative, contestando la validità della procedura di irrogazione e, in particolare, la forma e i termini di notifica applicati alle sanzioni. La questione centrale è se, ai fini delle sanzioni collegate all'accertamento tributario, debbano applicarsi, nei limiti della compatibilità, le stesse regole procedimentali (modalità e termini di notifica) previste per il tributo cui le sanzioni si collegano (anche alla luce delle modifiche/termini introdotti dalla legge n. 156 del 2005).
La decisione
La sentenza afferma che l'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997 impone, per l'irrogazione delle sanzioni, l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle stesse regole procedimentali stabilite per il tributo cui le sanzioni si collegano. Ne consegue che non sussiste ragione per differenziare le forme di notifica tra l'atto impositivo relativo al tributo e l'atto che irroga la sanzione: le modalità e i termini previsti per il tributo (comprendendo, se compatibili, le disposizioni della legge n. 156/2005) devono trovare applicazione anche alle sanzioni. Di conseguenza, difetti di notifica o violazioni dei termini applicabili alle procedure tributarie possono rendere invalide le notifiche di atti sanzionatori e giustificare l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto sanzionatorio se il vizio è rilevante.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 17
L'art. 17 stabilisce che, per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano, nei limiti della compatibilità, le stesse regole procedimentali del tributo collegato; è stata interpretata come comando a uniformare modalità e termini (anche di notifica) tra atto impositivo e atto sanzionatorio.
legge n. 156 del 2005
Le disposizioni e i termini previsti dalla legge n. 156/2005 in materia di accertamento e notifiche tributarie, se compatibili, devono essere estesi anche alle procedure di irrogazione delle sanzioni collegate.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative e civili connesse a un accertamento tributario seguono, nei limiti della compatibilità, le stesse regole procedurali (modalità e termini di notifica) previste per il tributo.
- Se la notifica dell'atto sanzionatorio non rispetta le forme o i termini prescritti per l'atto tributario correlato, tale vizio può comportare l'annullamento dell'atto sanzionatorio.
- La legge che modifica termini o modalità degli atti tributari (es. legge n. 156/2005) si applica anche alle sanzioni collegate quando l'applicazione è compatibile; è necessario valutare caso per caso la compatibilità:
- - se la norma procedurale si riferisce esplicitamente a 'atti tributari' collegabili alla sanzione, va estesa;
- - se l'applicazione è materialmente incompatibile con la natura della sanzione, non si estende.
- Per la difesa del contribuente, è importante eccepire tempestivamente eventuali nullità o irregolarità della notifica e verificare termini di decadenza/prescrizione applicabili tanto al tributo quanto alla sanzione.
- L'Amministrazione deve motivare e rispettare le stesse garanzie procedurali previste per l'accertamento, altrimenti rischia la declaratoria di nullità dell'atto sanzionatorio.
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