Ordinanza n. 415/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 1643 del 19/12/2025 di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica CIG B8A1B793F5 - comunicata ex art. 90, comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 in data 23/12/2025; - di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali in seduta riservata afferenti all’attribuzione del punteggio tecnico; -del provvedimento di rigetto di istanza di autotutela relativo alla procedura in epigrafe, prot. informatico del 16/01/2026; e per la conseguente declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il RTI controinteressato; - con riserva di quantificare il risarcimento del danno. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.3.2026: - della determinazione dirigenziale n. 1643 del 19/12/2025 di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica CIG B8A1B793F5 - comunicata ex art. 90, comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 in data 23/12/2025; - di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali in seduta riservata afferenti all’attribuzione del punteggio tecnico; - del provvedimento di rigetto di istanza di autotutela relativo alla procedura in epigrafe, prot. informatico del 16/01/2026; - del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica del RTI aggiudicatario; e per la conseguente declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il RTI controinteressato; - con riserva di quantificare il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica per servizi educativi, integrativi e di trasporto sociale, unitamente ai verbali di gara, al rigetto dell’istanza di autotutela e, con motivi aggiunti, al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune di Lodi in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché i verbali di gara, con particolare riferimento all’attribuzione del punteggio tecnico, e il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria. Sono state richieste la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno, da quantificare. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte, riservando al merito ogni valutazione sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare nel merito le deduzioni della ricorrente. Ha ritenuto assorbente l’insussistenza del periculum in mora, poiché l’appalto ha durata complessiva di 60 mesi e il servizio è già in corso di esecuzione anticipata dall’1 gennaio 2026 da parte dell’attuale aggiudicataria. Dagli atti non sono emerse ragioni ostative a un eventuale subentro della ricorrente all’esito del giudizio di merito; è stata inoltre considerata ferma la tutela risarcitoria. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso l’esigenza di assicurare la continuità e l’efficienza del servizio, rivolto a un’utenza particolarmente meritevole di tutela, comprendente alunni con disabilità, minori, anziani e persone con disabilità. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
comunicazione dell’aggiudicazione
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dell’aggiudicazione alla concorrente.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel rito amministrativo; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’insussistenza del periculum in mora può essere ritenuta assorbente e condurre al rigetto della domanda senza anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure di merito.
- Quando l’appalto è già in corso di esecuzione e ha una durata pluriennale, l’esecuzione anticipata non esclude necessariamente un eventuale subentro all’esito del giudizio; la possibilità di subentro può quindi ridurre o escludere l’urgenza cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di garantire la continuità e l’efficienza di servizi destinati a utenti particolarmente vulnerabili può prevalere sull’interesse dell’impresa concorrente alla sospensione dell’aggiudicazione.
- L’assenza di ostacoli a un eventuale subentro e la permanenza della tutela risarcitoria costituiscono elementi rilevanti per escludere il periculum in mora connesso alla prosecuzione dell’esecuzione contrattuale.
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