Cassazione Penale, Sentenza n. 44265/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra più sentenze irrevocabili (indicate nei punti 1 e 2 del provvedimento impugnato). La difesa sosteneva l'esistenza di una correlazione e di un disegno criminoso unitario, richiamando anche la condanna per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. come elemento sintomatico dell'unitarietà delle condotte. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo ostative alla continuazione l'ampiezza dell'arco temporale delle condotte, l'eterogeneità esecutiva dei reati e la mancata prova di una preordinazione unitaria, nonostante la posizione di vertice del ricorrente nella consorteria 'ndranghetistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Antonio Cataldo, confermando la valutazione della Corte di appello che aveva escluso la continuazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che non fosse stata dimostrata la preordinazione di un unico programma criminoso fra i reati presupposti, evidenziando l'impossibilità di basare la continuazione su indici meramente presuntivi o sulla sola appartenenza a un sodalizio mafioso, soprattutto in presenza di rilevanti iati temporali, eterogeneità delle fattispecie e contesti territoriali differenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma sulla continuazione è stata interpretata nel senso che la sua applicazione in sede esecutiva richiede la prova che i reati siano parte integrante di un unico programma criminoso, concepito almeno nelle sue linee essenziali; non è sufficiente la mera reiterazione di condotte o l'appartenenza soggettiva a una consorteria.
art. 81, comma secondo c.p.
Richiamato unitamente all'art. 671 c.p.p. come parte della disciplina applicabile al cumulo/continuazione, inteso a sottolineare il criterio di determinazione della pena quando sussiste unità di disegno criminoso.
art. 416-bis c.p.
La Corte ha precisato che la condanna per associazione di tipo mafioso e la qualità di "esponente" del clan non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità di un programma criminoso con altri reati, specie se sussistono ampi iati temporali e differenze esecutive.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Richiamato in riferimento ai reati valutati nella sentenza di cui al punto 1; la Corte ha rilevato che tali reati, diversi dall'associazione mafiosa, non risultavano posti in essere al fine di agevolare la cosca e non emergeva collegamento fattuale con l'associazione.
Massime di principio
- La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la prova di un programma criminoso unitario: non basta la semplice ripetizione di reati o la propensione abituale alla criminalità.
- Ampio intervallo temporale, differenze territoriali e eterogeneità esecutiva delle condotte sono fattori ostativi al riconoscimento della continuazione.
- L'appartenenza o la condanna per associazione mafiosa non sostituisce la necessità di accertare la preordinazione specifica dei singoli reati; occorre un'analisi puntuale della natura e operatività dei sodalizi coinvolti.
- In sede esecutiva non è permesso sostituire la valutazione di merito del giudice con una nuova ricostruzione: la valutazione sulla sussistenza della continuazione richiede prove concrete e non indici meramente presuntivi.
- Quando si invoca la continuazione tra reati collegati a più sentenze irrevocabili, è necessario dimostrare l'unità del momento deliberativo e la sua realizzazione, anche mediante continuità temporale e omogeneità nelle modalità esecutive.
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