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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1999, fondato sulla presunta attribuzione al socio di utili extracontabili distribuiti da società di capitali a ristretta base partecipativa. Hanno sostenuto: l'illegittimità delle verifiche fiscali e delle autorizzazioni del Procuratore della Repubblica; l'efficacia vincolante di precedenti giudicati favorevoli alle società partecipate; l'assenza della prova dell'effettiva percezione degli utili; la violazione del divieto di doppia imposizione e il mancato riconoscimento del credito d'imposta sui dividendi. È stata inoltre prospettata, solo in memoria, la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, compensando le spese tra le parti, e ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo l'accertamento presuntivo degli utili extracontabili in capo al socio, poiché le società avevano una ristretta base partecipativa e i contribuenti non avevano fornito prova contraria. Ha escluso che il giudicato relativo alle società potesse estendersi al socio, sia per la diversità delle parti sia per la diversità dei rapporti tributari e dei tributi. Ha ritenuto legittime le indagini bancarie, non soggette alla motivazione richiesta per l'accesso domiciliare, e ha negato il credito d'imposta perché gli utili non erano stati dichiarati. La questione sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in memoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1 e 2

    L'autorizzazione per l'accesso domiciliare richiede la motivazione sulla sussistenza di gravi indizi; l'autorizzazione per le indagini bancarie non richiede invece tale motivazione.

    La Corte distingue tra accesso o perquisizione in locali destinati ad abitazione, per i quali sono necessari gravi indizi e una motivazione dell'autorizzazione, e indagini bancarie, per le quali l'autorizzazione ha funzione organizzativa e non deve indicare specifiche ragioni o gravi indizi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33

    La disciplina delle indagini bancarie in materia di imposte dirette non impone una motivazione dell'autorizzazione analoga a quella prevista per l'accesso domiciliare.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato vincola le parti e i loro aventi causa e può estendersi ai presupposti logici indispensabili della decisione solo quando vi sia identità delle parti e del rapporto giuridico. Il socio non è, per questo solo fatto, avente causa della società di capitali.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    La ristretta base partecipativa di una società di capitali costituisce un fatto noto dal quale può essere presunta la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 44 e 45

    Gli utili extracontabili possono essere imputati al socio come redditi di capitale effettivamente percepiti, sulla base della presunzione di distribuzione propria delle società a ristretta base partecipativa, salvo prova contraria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, nel testo applicabile ratione temporis

    Il credito d'imposta doveva essere richiesto nella dichiarazione relativa al periodo in cui gli utili erano percepiti e non spettava in caso di omessa dichiarazione o omessa indicazione degli utili.

    Il credito d'imposta sui dividendi non può essere riconosciuto per utili accertati e non dichiarati dal contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Il divieto di doppia imposizione opera quando è identico il presupposto impositivo. Non impedisce la tassazione del reddito in capo alla società e, separatamente, del provento in capo al socio, trattandosi di soggetti passivi e presupposti diversi.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 8

    Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, ma la relativa questione deve essere sollevata tempestivamente e non può essere proposta per la prima volta in memoria nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di ricavi o utili extracontabili può essere presuntivamente imputato ai soci, anche senza prova diretta del passaggio di denaro. Spetta al socio fornire una prova concreta dell'accantonamento, del reinvestimento o della mancata distribuzione.
  • Un giudicato favorevole ottenuto dalla società non si estende automaticamente al socio: occorrono identità delle parti, identità del rapporto tributario o un presupposto comune indispensabile, oltre alla dimostrazione che siano state utilizzate proprio le medesime prove dichiarate inutilizzabili.
  • L'illegittimità di un accesso domiciliare può rendere inutilizzabili le prove direttamente acquisite durante quell'accesso, ma non travolge automaticamente elementi autonomi, come documentazione e movimentazioni bancarie raccolte con separata attività istruttoria.
  • Per le indagini bancarie, l'autorizzazione dell'autorità competente è normalmente un atto preparatorio e non richiede la motivazione sui gravi indizi prevista per l'accesso domiciliare.
  • La perdita contabile della società non esclude di per sé la distribuzione di utili extracontabili: è necessario dimostrare che i ricavi non contabilizzati siano stati effettivamente accantonati o reinvestiti.
  • Il credito d'imposta relativo ai dividendi deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nei termini previsti; non è normalmente riconoscibile per redditi emersi soltanto a seguito di accertamento.
  • La contestazione della non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi deve essere formulata nei gradi e nei termini processuali appropriati.

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