Cassazione Civile, Ordinanza n. 21935/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due soggetti che si assumevano creditori di un debitore in forza di precedenti sentenze di condanna alle spese di lite. Essi chiedevano di dichiarare inefficaci, nei loro confronti, due donazioni con cui il debitore aveva trasferito alla moglie numerosi immobili e terreni. Il giudice di appello aveva riformato il primo grado e accolto la revocatoria, limitatamente a un credito rideterminato. In cassazione la donataria, divenuta anche erede del debitore, ha dedotto: 1) omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla sopravvenuta carenza di interesse ad agire, sostenendo che il decesso del debitore e la qualità di erede della donataria rendevano inutile la revocatoria; 2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, assumendo che il valore della causa fosse sotto soglia e che le domande fossero autonome; 3) nullità della sentenza per avere ritenuto provata l'esistenza degli atti di donazione senza produzione degli stessi, sulla base della sola visura catastale; 4) violazione delle regole sulle produzioni in appello, per avere ammesso documenti nuovi e tardivi; 5) erronea quantificazione del credito fondante l'azione revocatoria; 6) erronea affermazione dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni dopo il decesso del debitore e con riferimento alla qualità ereditaria della donataria; 7) illegittima mancata compensazione delle spese per asserita soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente alle parti che avevano raggiunto un accordo transattivo e alla ricorrente che ha depositato rinuncia agli atti, compensando le spese tra tali parti. Ha poi rigettato il ricorso dell'altra ricorrente, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inefficaci ex art. 2901 c.c. le donazioni nei confronti del creditore, limitatamente al credito accertato in euro 28.406,60. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla sopravvenuta carenza di interesse, sulla negoziazione assistita, sulla prova delle donazioni, sulla quantificazione del credito, sui presupposti della revocatoria dopo il decesso del debitore e sulle spese di lite; i restanti motivi sono stati giudicati inammissibili perché tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. È stata inoltre condannata la ricorrente soccombente alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone la prova dell'eventus damni e della scientia damni; resta esperibile anche dopo il decesso del debitore se il patrimonio complessivo dell'erede non risulti capiente a soddisfare il credito.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio che presenti i requisiti di legge determina l'estinzione del giudizio di cassazione tra le parti interessate.
art. 1304 c.c.
La transazione stipulata con uno solo dei debitori solidali produce effetti verso gli altri solo se il creditore ha transatto l'intero debito e il condebitore non stipulante dichiara di volerne profittare; la transazione pro quota non consente tale estensione.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; in revocatoria si correla all'utilità di ricostituire una garanzia patrimoniale insufficiente.
art. 702 bis c.p.c.
Richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità del giudicato agli eredi; la Corte non ne ha tratto una regola decisiva nel caso concreto.
art. 103 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio facoltativo e autonomia delle domande, ma la Corte ha escluso l'obbligo di negoziazione assistita sull'azione revocatoria.
art. 2 d.l. n. 132 del 2014
Richiamato per la negoziazione assistita obbligatoria; la Corte ha escluso che essa si applichi all'azione revocatoria ordinaria.
art. 3 d.l. n. 132 del 2014
L'obbligo di negoziazione assistita riguarda le domande di pagamento e non le azioni costitutive come la revocatoria.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010
Il riferimento conferma il rapporto di alternatività tra mediazione e negoziazione assistita e l'esclusione di un doppio filtro alla giurisdizione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure perché dirette in sostanza a ottenere una diversa valutazione del merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per asserito difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio in presenza di una motivazione ritenuta sufficiente o ha dichiarato le doglianze inammissibili.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in tema di produzioni nuove in appello; le doglianze sono state ritenute inammissibili poiché implicavano un riesame del merito.
art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per i limiti alle produzioni documentali nel rito sommario in appello.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare atto dispositivo e pregiudizio, mentre il debitore o l'erede deve dimostrare la capienza del proprio patrimonio residuo.
art. 752 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare gli effetti della successione sulla responsabilità patrimoniale, ma non accolto.
art. 2740 c.c.
L'accettazione pura e semplice dell'eredità determina la confusione dei patrimoni e amplia la garanzia patrimoniale aggredibile dal creditore.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la mera riduzione quantitativa della pretesa non integra soccombenza reciproca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la morte del debitore e l'acquisto dell'eredità da parte del donatario non eliminano di per sé l'interesse ad agire del creditore: occorre verificare in concreto se il patrimonio complessivo dell'erede renda ancora insufficiente la garanzia patrimoniale.
- Quando il donatario diviene erede del debitore con accettazione pura e semplice, la confusione dei patrimoni amplia la garanzia patrimoniale; tuttavia il debitore-erede deve dimostrare la concreta capienza del patrimonio residuo per escludere l'eventus damni.
- In revocatoria ordinaria l'onere della prova è ripartito in modo sostanziale: il creditore prova l'atto dispositivo e il pregiudizio, mentre il convenuto prova la sufficienza del patrimonio residuo e l'assenza di danno concreto.
- L'azione revocatoria ordinaria ha natura costitutiva e non è soggetta alla negoziazione assistita obbligatoria prevista per le domande di pagamento, perché la restituzione è solo effetto derivato della declaratoria di inefficacia.
- La transazione con uno solo dei coobbligati solidali produce effetti estensibili agli altri solo se riguarda l'intero debito e se il non stipulante dichiara di profittarne; una transazione limitata alla quota del solo stipulante non estingue l'obbligazione solidale complessiva.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; le censure su motivazione, tardività delle produzioni e prova degli atti sono scrutinabili solo se evidenziano un reale vizio logico-giuridico, non se mirano a un diverso apprezzamento del merito.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca richiede una vera alternanza di vittorie e sconfitte su domande o capi autonomi; la mera riduzione quantitativa della pretesa non basta.
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