Cassazione Penale, Ordinanza n. 10407/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo unico fosse aspecifico e in fatto, non consentito in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di condanna. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente il medesimo disegno criminoso: ha valorizzato la diversa indole dei reati (contro il patrimonio e in materia di armi, da un lato; in materia di stupefacenti, dall'altro), la diversità del contesto spaziale, la notevole distanza temporale tra i fatti e la diversa modalità di commissione (in un caso monosoggettiva, nell'altro in concorso con altro soggetto), oltre alla cesura determinata dalla custodia cautelare subita dal ricorrente tra le due serie di condotte. Con il ricorso per cassazione si è censurato il diniego della continuazione, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era generica, fattuale e non confrontata con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre profili già esaminati e disattesi.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
L'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis richiede la verifica della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse sentenze.
art. 81, comma 2, c.p.
Il medesimo disegno criminoso presuppone un programma unitario e previamente ideato, non desumibile dalla sola ripetizione di reati analoghi o da una generica inclinazione a delinquere.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È inammissibile il ricorso che presenti motivi non consentiti o aspecifici in sede di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, ossia di un programma unitario già delineato al momento della prima condotta, almeno nelle sue linee essenziali.
- Non è sufficiente, per integrare il medesimo disegno criminoso, la mera analogia tra i reati, la comune finalità di profitto, la generica spinta a delinquere o un programma di vita improntato al crimine.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno della continuazione è sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici; non è ammessa la rilettura del compendio fattuale né la proposta di una diversa ricostruzione più plausibile.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata: la doglianza meramente riproduttiva, fattuale o non correlata alle rationes decidendi è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10302/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10305/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10314/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10315/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10316/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10317/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →