Ordinanza n. 7/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 10218 dell'11 luglio 2025 con il quale è stata dichiarata l'invalidità della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025, in relazione all' "intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi - Foglio 87, mappale 542" eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato "Quartiere San Marco", sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 11861 del 8 agosto 2025 con il quale è stata sospesa l'agibilità e l'utilizzo degli immobili interessati dall' "intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi - Foglio 87, mappale 542" eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato "Quartiere San Marco", sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; ove occorra e per quanto di ragione del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 8498 del 11 giugno 2025 con il quale sono state richieste le integrazioni documentali nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. n. 241 del 1990 della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025; di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Varallo Re Holding S.P.A. il 23.12.2025: - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 15525 del 24 ottobre 2025 con il quale è stata confermata l’invalidità della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025, in relazione all’ “intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi – Foglio 87, mappale 542” eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato “Quartiere San Marco”, sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 17385 del 26 novembre 2025 con il quale è stata dichiarata l’invalidità della segnalazione certificata di agibilità presentata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. 15974 del 3 novembre 2025, in relazione all’ “intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi – Foglio 87, mappale 542” eseguito sul Complesso Immobiliare costituito dal Condominio denominato “Quartiere San Marco”, sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali che hanno dichiarato invalide le segnalazioni certificate di agibilità, sospeso l’agibilità e l’utilizzo degli immobili e richiesto integrazioni documentali
Esito
La controversia
La società ha impugnato, con domanda cautelare e richiesta risarcitoria, i provvedimenti con cui il Comune di Varallo ha dapprima richiesto integrazioni documentali nell’ambito della verifica prevista dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990 sulla segnalazione certificata di agibilità parziale relativa a interventi di incamiciamento di pilastri e travi, quindi ha dichiarato invalida la segnalazione e sospeso l’agibilità e l’utilizzo degli immobili. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il provvedimento di conferma dell’invalidità della segnalazione parziale e il successivo provvedimento di invalidità della segnalazione certificata di agibilità relativa all’intero complesso immobiliare. La ricorrente ha dedotto censure di legittimità degli atti e ha chiesto altresì il risarcimento dei danni, riservandosi di quantificarli nel corso del giudizio. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole doglianze articolate.
La decisione
Il TAR non definisce la controversia nel merito e non accoglie né respinge allo stato la domanda cautelare. Ritiene che le questioni dedotte richiedano l’approfondito esame proprio della trattazione di merito e che le esigenze cautelari della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 7 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 380/2001
È la disposizione in base alla quale sono state presentate le segnalazioni certificate di agibilità oggetto dei provvedimenti comunali; l’ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
È richiamato quale base del procedimento comunale di verifica della segnalazione certificata di agibilità e della richiesta di integrazioni; l’ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della decisione cautelare immediata, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale misura è ritenuta idonea a tutelare le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondito esame incompatibile con una decisione sommaria, il giudice amministrativo può non pronunciarsi immediatamente sulla sospensione e fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., se tale fissazione è sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla pronuncia immediata sulla domanda di sospensione e non implica, di per sé, né l’accertamento del fumus boni iuris né quello del periculum in mora.
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