Sentenza n. 594/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal militare per i giudizi amministrativi promossi contro la sanzione disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una sanzione disciplinare di tre giorni di consegna di rigore, dapprima con ricorso gerarchico e poi davanti al TAR; il ricorso era stato inizialmente respinto, ma il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello e annullato la sanzione e il rigetto del ricorso gerarchico. Il ricorrente aveva quindi chiesto al Ministero della Difesa il rimborso di euro 21.675,24 per le spese legali sostenute nei due giudizi. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva accertato il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e imposto la conclusione del procedimento, il Ministero aveva rigettato l’istanza, richiamando per relationem un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 l. 241/1990 e degli artt. 1031 e 1046 d.P.R. 90/2010, sostenendo che sull’istanza si sarebbe formato il silenzio-assenso. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, carenza ed erroneità dell’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il giudizio amministrativo fosse stato causato dall’amministrazione militare, la quale aveva contestato gli addebiti e irrogato la sanzione poi annullata, sicché sarebbero sussistiti i presupposti per il rimborso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso, anzitutto, che il silenzio serbato dal Ministero potesse valere come silenzio-assenso: la precedente pronuncia del TAR lo aveva qualificato come silenzio-inadempimento e il ricorrente non ha indicato alcuna disposizione che prevedesse espressamente il silenzio-assenso sull’istanza di rimborso. Ha poi ritenuto infondato il motivo relativo all’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997. La norma riguarda le spese legali sostenute da dipendenti statali per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti, in conseguenza di fatti o atti connessi al servizio, conclusi con un provvedimento che escluda la loro responsabilità. Il presupposto è quindi che il dipendente abbia subito il giudizio, senza averlo promosso, e che sussista un collegamento tra la condotta oggetto del giudizio e l’attività istituzionale, secondo il nesso di immedesimazione organica. Nel caso concreto, invece, il militare aveva promosso i giudizi amministrativi per ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare e del rigetto del ricorso gerarchico. Non rileva che l’amministrazione avesse adottato l’atto disciplinare e avesse così reso necessaria la tutela giurisdizionale: ciò distingue la parte che ha causato la necessità del giudizio dal soggetto che lo ha formalmente promosso. L’art. 18 non è estensibile ai giudizi amministrativi instaurati dal dipendente contro l’amministrazione, poiché tale estensione altererebbe la funzione della norma, trasformando il rimborso in un privilegio e deresponsabilizzando chi intraprende volontariamente l’iniziativa processuale. La domanda di rimborso è stata inoltre ritenuta estranea all’ambito dell’art. 18 e, al più, sovrapponibile alla disciplina delle spese di lite o prospettabile in termini risarcitori, senza però fondare il diritto richiesto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.»
Il rimborso presuppone che il dipendente abbia subito, e non promosso, un giudizio di responsabilità civile, penale o amministrativa, concluso con l’esclusione della responsabilità, e che il giudizio sia collegato all’attività di servizio secondo un nesso di immedesimazione organica. La norma non si applica alle spese sostenute per un giudizio amministrativo autonomamente promosso dal dipendente contro una sanzione disciplinare.
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo generale di conclusione del procedimento non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rimborso.
art. 26 c.p.a.
La domanda di rimborso delle spese sostenute per il giudizio non può sostituire l’ordinaria statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza.
art. 31 c.p.a.
La precedente pronuncia sul silenzio aveva accertato il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e imposto l’adozione di un provvedimento espresso, senza attribuire al silenzio un significato di accoglimento dell’istanza.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio ha condotto all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, non alla formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- L’art. 18, comma 1, d.l. 67/1997 riconosce il rimborso delle spese legali al dipendente statale soltanto quando egli sia stato coinvolto, senza averlo promosso, in un giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa connesso al servizio e concluso con l’esclusione della sua responsabilità.
- Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio, non è sufficiente che l’amministrazione abbia adottato l’atto che ha reso necessaria la tutela giurisdizionale: occorre che il dipendente rivesta nel giudizio la posizione di soggetto convenuto, indagato, imputato o comunque passivamente coinvolto, e non quella di attore o ricorrente.
- Il giudizio amministrativo promosso dal dipendente per ottenere l’annullamento di una sanzione disciplinare non costituisce, ai fini dell’art. 18 d.l. 67/1997, un giudizio di responsabilità promosso nei suoi confronti, anche se la sanzione viene successivamente annullata.
- Il silenzio dell’amministrazione produce silenzio-assenso soltanto nei casi previsti dalla legge; l’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento impone la conclusione espressa del procedimento, ma non attribuisce al silenzio un valore provvedimentale favorevole.
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