Cassazione Penale, Sentenza n. 12910/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili avevano chiesto alla Corte d'appello di Torino di disporre la restituzione delle somme ricevute a titolo di provvisionale e precedentemente oggetto di sequestro conservativo disposto dal GUP con sentenza del 22/11/2023. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'originario sequestro conservativo fosse venuto meno in quanto, su richiesta delle parti, le somme erano state dissequestrate il 02/07/2024 e non era stato costituito alcun nuovo vincolo. I ricorrenti in cassazione deducevano che il dissequestro del primo giudice non avrebbe potuto intaccare il sequestro conservativo ancora pendente e che l'atto di dissequestro doveva ritenersi abnorme; perciò chiedevano che la restituzione delle somme avvenisse con modalità tali da ripristinare la garanzia in loro favore e in favore dell'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le parti civili avevano depositato in cancelleria una rinuncia all'impugnazione priva di vizi formali, integrando la causa di inammissibilita prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali relative alla legittimità del dissequestro o alla ricostituzione della garanzia.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
La disposizione e' stata applicata per dichiarare l'inammissibilita del ricorso di cassazione in quanto i ricorrenti avevano rinunciato all'impugnazione depositando la rinuncia in cancelleria senza vizi formali
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione depositata in cancelleria determina l'inammissibilita del ricorso per cassazione secondo l'art. 591 c.p.p.: evitare di rinunciare se si intende che la Corte di Cassazione esamini il merito.
- Quando una decisione o un atto interlocutorio (es. dissequestro) e' controverso, e si intende preservare una garanzia (sequestro conservativo), e' necessario impugnare tempestivamente il provvedimento o chiedere al giudice misure alternative che costituiscano un nuovo vincolo (es. blocco su conto, deposito giudiziario, escussione di garanzie).
- Se la questione riguarda la validita di un dissequestro, la Corte di Cassazione potra' pronunciarsi solo se il ricorso e' ammissibile; la declaratoria di inammissibilita impedisce qualsiasi valutazione del merito.
- Per tutelare i diritti delle parti civili relative a somme provvisionali, conviene specificare nelle domande preliminari le modalita concrete di restituzione o di ricostituzione del vincolo (versamento in cassa giudiziaria, costituzione di ipoteca, accantonamento su conto vincolato) e conservare ogni rimedio impugnatorio per evitare la perdita della possibilita di tutela in sede di legittimita.
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