Sentenza del 09/06/2022 n. 2684 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Avviso di liquidazione - Atto di risoluzione consensuale di precedente atto di compravendita - Ris. 14 novembre 2007, n. 329/E - Ris. 14 febbraio 2014, n. 20/E - Imposta proporzionale - Imposta fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicazione dell'imposta di registro in relazione a un atto di risoluzione consensuale di un precedente contratto di compravendita: il contribuente sosteneva che, trattandosi di risoluzione, dovesse trovare applicazione l'imposta fissa prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 131/1986; l'Amministrazione sosteneva che l'atto di risoluzione consensuale costituisce una nuova fattispecie imponibile e quindi è soggetto all'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 20 del medesimo d.P.R.
La decisione
È stato ritenuto che l'atto di risoluzione consensuale di un precedente atto di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale e non all'imposta fissa. La disciplina dell'imposta fissa prevista dall'art. 28 trova applicazione solo quando la risoluzione dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto originario oppure quando la risoluzione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto; in mancanza di tali presupposti la risoluzione consensuale va trattata come atto soggetto a imposta proporzionale.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 20
Stabilisce i casi in cui si applica l'imposta proporzionale; l'atto di risoluzione consensuale è qualificato come nuova fattispecie imponibile soggetta a imposta proporzionale se non ricorrono le condizioni per l'imposta fissa.
d.P.R. 131/1986, art. 28
Prevede l'applicazione dell'imposta fissa per la risoluzione del contratto solo se la risoluzione dipende da una clausola o condizione risolutiva espressa nel contratto o se la risoluzione è formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto; in assenza di tali presupposti l'imposta fissa non si applica.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di un contratto di compravendita, se formalizzata senza i requisiti previsti dall'art. 28 (clausola risolutiva espressa o stipula/registrazione entro i termini formali), costituisce un nuovo atto imponibile soggetto a imposta proporzionale.
- L'imposta fissa ex art. 28 trova applicazione solo in presenza di una clausola/condizione risolutiva espressa nel contratto originario oppure se la risoluzione è stata formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto.
- Per ottenere il trattamento a imposta fissa è dunque necessario verificare la sussistenza formale della clausola risolutiva o la tempestiva autenticazione/formalizzazione della risoluzione; in mancanza di tali elementi conviene considerare la possibilità che venga richiesto e applicato il tributo in misura proporzionale.
- In casi pratici, quando si redige un accordo risolutivo è opportuno prevedere e documentare espressamente la clausola o rispettare gli adempimenti formali per evitare il rischio di una tassazione proporzionale.
- Gli uffici possono emettere avvisi di liquidazione per applicare l'imposta proporzionale se ritengono che le condizioni per l'imposta fissa non sussistano; il contribuente che contesta deve provare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 28.
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