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Parere

Parere del Garante n. 76 del 17/03/2023

Parere su istanza di accesso civico - 17 marzo 2023

Garante Privacy76

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Cesa su un diniego parziale di accesso civico generalizzato avente a oggetto l’elenco delle pratiche per bonus edilizi, con indicazione di richiedente, impresa esecutrice e soggetto o banca finanziatrice. L’Autorità rileva anzitutto che il richiamo ai dati di tecnici e progettisti incaricati non è pertinente rispetto all’istanza così come formulata, e che non può essere invocata la tutela della protezione dei dati personali per informazioni riferite a soggetti diversi dalle persone fisiche, come società e condomìni. Per i dati riferibili a persone fisiche, il Garante richiama il principio di minimizzazione e la natura "pubblica" dei documenti acquisiti tramite accesso civico, ritenendo in generale che l’ostensione dei dati dei richiedenti persone fisiche può integrare un pregiudizio concreto alla riservatezza. Quanto alle ditte e imprese individuali, invece, il diniego non è adeguatamente motivato se non sono indicate specifiche ragioni di pregiudizio concreto ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, ferma restando l’eventuale valutazione di altri limiti, in particolare quelli economici e commerciali.

Parere su diniego parziale di accesso civico generalizzato del Comune di Cesa relativo agli elenchi delle pratiche per bonus edilizi

Parere su istanza di accesso civico relativa ai bonus edilizi

Il Garante si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cesa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in merito a un diniego parziale di accesso civico generalizzato avente ad oggetto l’elenco delle pratiche presentate per ottenere bonus edilizi, con indicazione del richiedente, della ditta esecutrice e del soggetto o banca finanziatrice.

Contesto procedurale e oggetto dell’istanza

L’istanza di accesso civico generalizzato, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, riguardava l’ostensione dell’elenco completo delle pratiche presentate al Comune per ottenere i bonus edilizi. Nel corso del procedimento l’amministrazione aveva comunicato solo il numero delle pratiche, mentre il richiedente aveva successivamente chiarito di essere interessato almeno all’elenco delle ditte esecutrici dei lavori, anche senza dati personali.

L’amministrazione aveva tuttavia respinto l’istanza richiamando in termini generali la tutela dei dati personali dei controinteressati e, secondo quanto riferito, aveva incluso tra questi anche progettisti e tecnici incaricati, nonostante tali soggetti non risultassero oggetto della richiesta come formulata.

Errori nella motivazione del diniego

Il Garante osserva preliminarmente che il diniego appare costruito su un perimetro non coerente con l’istanza. Se la richiesta riguardava solo gli elenchi delle pratiche con l’indicazione dei richiedenti, delle imprese esecutrici e del soggetto finanziatore, non è pertinente invocare la protezione dei dati personali di tecnici e progettisti incaricati, né richiamare il precedente parere dell’Autorità nella parte in cui si riferisce a tali figure.

Inoltre, dall’istruttoria emerge che il Comune avrebbe negato l’accesso anche rispetto a informazioni che non riguardano persone fisiche, applicando in modo improprio il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Informazioni riferite a persone giuridiche, società e condomìni

Il Garante richiama la nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, che riguarda esclusivamente le persone fisiche identificate o identificabili. Ne consegue che persone giuridiche, società, enti e associazioni non rientrano nella tutela propria del dato personale e non possono beneficiare del limite all’accesso civico fondato sulla protezione dei dati personali.

Nel caso concreto, l’istruttoria mostrava anche richieste riferite a un condominio richiedente e a una società esecutrice dei lavori: per tali soggetti il diniego motivato con la protezione dei dati personali non è giuridicamente corretto.

Imprese individuali e dati personali

Per le imprese individuali e, più in generale, per i dati relativi a ditte che consentano l’identificazione di una persona fisica, il Garante ricorda che essi possono rientrare nella nozione di dato personale. In tali casi, tuttavia, non è sufficiente un richiamo astratto alla privacy per giustificare il diniego dell’accesso civico.

L’amministrazione deve indicare in modo concreto perché l’ostensione determinerebbe un pregiudizio alla protezione dei dati personali, fornendo una motivazione comprensibile e specifica. Nel caso esaminato, tale dimostrazione non risulta adeguata.

Dati dei richiedenti persone fisiche e regime di pubblicità dell’accesso civico

Con riferimento ai soggetti richiedenti il bonus edilizio, se persone fisiche, il Garante ricorda che i documenti ottenuti tramite accesso civico diventano "pubblici" e possono essere conosciuti, fruiti e riutilizzati da chiunque, nei limiti dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e della disciplina privacy.

Proprio per questo l’amministrazione deve valutare se l’ostensione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, tenendo conto dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Il Garante ribadisce, in linea con precedenti orientamenti in materia di titoli edilizi e documentazione urbanistica, che l’ostensione dei dati personali di persone fisiche può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella loro sfera privata.

Viene evidenziato che i dati in questione non si esauriscono nel nominativo, ma comprendono anche informazioni private sulla proprietà immobiliare, sulla realizzazione di interventi edilizi, sulla scelta dell’impresa e sulla richiesta di agevolazioni pubbliche, circostanze rispetto alle quali possono sussistere ragionevoli aspettative di confidenzialità.

Esito e indicazioni per il riesame

Il parere è articolato in senso critico rispetto al diniego comunale, ma non esclude in astratto la possibilità di opporre limiti all’accesso civico. Il Garante invita il Comune a riesaminare la motivazione del provvedimento, distinguendo correttamente tra:

  • dati non riferibili a persone fisiche, per i quali non può essere invocato il limite della protezione dei dati personali;
  • dati di persone fisiche richiedenti il bonus, per i quali va verificato il pregiudizio concreto alla riservatezza;
  • dati riferibili a ditte e imprese individuali, rispetto ai quali la motivazione del diniego è allo stato insufficiente.

Resta ferma, per il Comune, la valutazione di eventuali ulteriori limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi alla tutela degli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, che il Garante non sindaca nel merito.

Punti principali

Oggetto dell’istanza e perimetro del parere

L’istanza riguardava l’accesso civico generalizzato all’elenco delle pratiche presentate al Comune per ottenere i bonus edilizi, con indicazione del soggetto richiedente, della ditta esecutrice dei lavori e del soggetto e/o banca finanziatrice. Nel corso del procedimento l’istante ha anche precisato di voler conoscere almeno l’elenco delle ditte esecutrici privo di dati personali.

Errore di perimetrazione del diniego comunale

Il Garante osserva che l’amministrazione ha richiamato, in modo non coerente, anche la tutela dei dati di tecnici e progettisti incaricati, soggetti che non risultano oggetto dell’istanza iniziale. Il richiamo al parere del Garante citato dal Comune è quindi ritenuto non pertinente nella parte riferita a tali figure.

Informazioni non riconducibili a dati personali

Il parere chiarisce che il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 non può essere invocato per informazioni riferite a persone giuridiche, società ed enti, come nel caso del condominio richiedente o della società esecutrice dei lavori presenti in alcuni esempi istruttori. Il dato personale, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, riguarda infatti solo persone fisiche.

Ditte individuali e identificabilità della persona fisica

Le informazioni relative a imprese o ditte individuali possono costituire dati personali solo se consentono l’identificazione di una persona fisica. Tuttavia, nel caso esaminato, il Garante rileva che la motivazione del diniego non spiega in modo sufficiente quale pregiudizio concreto deriverebbe dall’ostensione per i soggetti controinteressati.

Dati dei richiedenti persone fisiche e pregiudizio concreto

Se i richiedenti del bonus edilizio sono persone fisiche, l’ostensione dei loro dati tramite accesso civico richiede una valutazione attenta del possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante ribadisce che i documenti ottenuti con accesso civico diventano pubblici e liberamente riutilizzabili, con conseguente necessità di applicare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Esito del parere

Il parere è sostanzialmente favorevole a un riesame del diniego: per i dati non riferibili a persone fisiche non può essere opposto il limite della protezione dei dati personali; per i dati delle persone fisiche l’amministrazione deve motivare in modo puntuale il pregiudizio concreto; per imprese e ditte individuali la motivazione attuale è insufficiente, ferma restando la possibile operatività di altri limiti all’accesso civico.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personaliedilizia e bonus fiscalitrasparenza amministrativa

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