Parere del Garante n. 40 del 20/02/2023
Parere su istanza di accesso civico - 20 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Tuscania su un diniego di accesso civico generalizzato relativo alle reversali d’incasso collegate a pagamenti effettuati da una società al Comune. L’Autorità osserva che i documenti richiesti riguardano in sostanza una società e non contengono dati personali dell’amministratore, salvo il nominativo del responsabile comunale facilmente oscurabile. Ne consegue che non può essere invocato il limite fondato sulla tutela dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 per negare l’accesso ai dati riferiti alla società. Resta ferma la possibile rilevanza di altri limiti all’accesso, in particolare quelli connessi agli interessi economici e commerciali ex art. 5-bis, comma 2, lett. c), che però non sono sindacati nel parere.
Parere su diniego di accesso civico generalizzato a reversali d’incasso del Comune di Tuscania
Parere su istanza di accesso civico generalizzato a reversali d’incasso del Comune di Tuscania
Il Garante per la protezione dei dati personali rende parere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una richiesta del RPCT del Comune di Tuscania relativa al diniego di accesso civico generalizzato a documenti contabili e amministrativi. L’istanza riguarda le reversali d’incasso riferite a pagamenti effettuati da una società a favore del Comune per l’utilizzo di spazi pubblicitari, per canoni di locazione/concessione, per la gestione degli impianti pubblicitari e per Tosap/Cosap e imposta sulla pubblicità.
Quadro normativo di riferimento
Il parere si colloca nell’ambito dell’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, commi 2, 7 e 8, del d.lgs. 33/2013. Il Garante richiama in particolare il limite al diritto di accesso previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Sono inoltre richiamati l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, ai fini della definizione di dato personale.
Contenuto dell’istanza e motivi del diniego
Dagli atti risulta che il Comune ha negato l’accesso anche a seguito dell’opposizione formulata dalla società, in persona del proprio amministratore unico, richiamando in modo generico la presenza di dati personali del titolare della società. L’istante ha proposto richiesta di riesame al RPCT, insistendo per ottenere i documenti richiesti.
Valutazioni del Garante sulla natura dei dati richiesti
Il Garante osserva che i documenti oggetto della richiesta contengono dati e informazioni riferiti esclusivamente alla società, senza alcun riferimento al relativo amministratore. Evidenzia che, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, la disciplina sulla protezione dei dati personali tutela le persone fisiche identificate o identificabili e non si applica, di regola, a persone giuridiche, società, enti e associazioni. Di conseguenza, per i dati e le informazioni riferibili a una società non può essere invocato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Esito del parere e profili lasciati impregiudicati
L’Autorità invita l’amministrazione a riesaminare la motivazione del diniego di accesso civico, ritenendo non corretto il richiamo alla protezione dei dati personali per negare l’ostensione di documenti che concernono una società. Resta ferma, però, ogni altra valutazione circa l’eventuale sussistenza di ulteriori limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi alla tutela degli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, che il Garante dichiara espressamente di non sindacare nel caso di specie.
Conclusione
Il parere è sostanzialmente favorevole all’accesso, almeno per quanto riguarda il superamento del limite basato sulla protezione dei dati personali. Il Comune deve quindi riesaminare il provvedimento di diniego tenendo conto che i dati riferiti a una società non rientrano nella tutela invocata, salvo eventuali diverse cause di esclusione o limitazione dell’accesso non esaminate dall’Autorità.
Punti principali
Oggetto della richiesta e contesto procedurale
Il RPCT del Comune di Tuscania ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, in relazione a un provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato su reversali d’incasso riferite a pagamenti effettuati da una società verso il Comune. Il Garante interviene in tempi abbreviati per l’urgenza prevista dalla norma.
Valutazione sul limite della protezione dei dati personali
L’Autorità richiama l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, chiarendo che la tutela dei dati personali riguarda le persone fisiche e non si estende, di regola, a persone giuridiche, società, enti e associazioni. Nel caso esaminato, i documenti risultano riferiti esclusivamente alla società, senza dati del suo amministratore, con la sola eccezione del nominativo del responsabile comunale che ha firmato gli atti, facilmente oscurabile.
Esito del parere e indicazioni all’amministrazione
Il Garante invita il Comune a riesaminare il diniego, precisando che non è possibile fondare il rifiuto sull’esigenza di protezione dei dati personali quando le informazioni richieste riguardano una società. Viene però lasciata impregiudicata l’eventuale applicazione di altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013.
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