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Parere

Parere del Garante n. 97 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy97

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la valutazione d’impatto trasmessa dalla Provincia autonoma di Bolzano per il censimento telematico dei gruppi linguistici, svolto dai Comuni della Provincia e dall’ASTAT. L’Autorità verifica in particolare l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative dirette a separare la fase di identificazione da quella di espressione dell’appartenenza linguistica, così da impedire la re-identificazione degli interessati. Rileva che la DPIA recepisce le indicazioni fornite negli scambi informali e non formula rilievi, autorizzando i trattamenti descritti.

Parere favorevole sulla DPIA relativa al censimento telematico dei gruppi linguistici della Provincia autonoma di Bolzano

Censimento telematico dei gruppi linguistici della Provincia autonoma di Bolzano

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime un parere favorevole sulla valutazione d’impatto relativa alle modalità telematiche di svolgimento del censimento dei gruppi linguistici nella Provincia autonoma di Bolzano. La richiesta è stata trasmessa dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 5 del regolamento di esecuzione del 6 dicembre 2022, n. 28, e dell’art. 36, par. 5, GDPR, con riferimento ai trattamenti effettuati dai Comuni della Provincia di Bolzano e dall’ASTAT.

Quadro normativo di riferimento

Il procedimento trae origine dall’art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2021, n. 150, che impone ai residenti nella provincia di Bolzano di età superiore a quattordici anni, non interdetti per infermità di mente, di rendere ogni dieci anni una dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. La dichiarazione deve essere resa in forma anonima, anche via telematica. Il regolamento provinciale di esecuzione n. 28/2022 disciplina le modalità operative del censimento e prevede espressamente, all’art. 5, che i titolari presentino la DPIA al Garante.

Struttura del trattamento esaminato

La DPIA descrive un modello organizzativo fondato sulla separazione tra due distinte fasi di trattamento:

  • una fase di identificazione dell’interessato, svolta dai Comuni mediante un’applicazione web che richiede autenticazione tramite SPID, CIE, TS o CNS e genera un TOKEN e un PIN con relativo HASH, utilizzabili entro 24 ore;
  • una fase successiva di espressione dell’appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, gestita da ASTAT tramite una seconda applicazione web che utilizza TOKEN e PIN come credenziali, previa verifica del codice HASH.

Il sistema è costruito per impedire che il dato relativo alla preferenza linguistica possa essere ricondotto all’identità della persona che lo ha espresso.

Profili di protezione dati considerati dal Garante

Nel valutare la DPIA, l’Autorità richiama le indicazioni già fornite nel corso di interlocuzioni informali con gli enti coinvolti. I profili considerati riguardano in particolare:

  • la corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità di titolari e responsabili del trattamento, ai sensi degli artt. 4, par. 1, nn. 7 e 8, 24 e 28 GDPR;
  • l’individuazione e la valutazione dei rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;
  • la separazione effettiva tra identificazione ed espressione dell’appartenenza/aggregazione, tramite due sistemi informatici distinti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, privacy by design e by default e limitazione della finalità, richiamati dagli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), e 25 GDPR;
  • la destinazione dei dati esclusivamente a finalità statistiche connesse alla realizzazione del censimento;
  • le misure da adottare per la selezione dei fornitori di servizi cloud;
  • la definizione dei tempi di conservazione dei dati e dei log delle operazioni, in conformità al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR;
  • l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.

Valutazione finale e decisione

Il Garante rileva che la valutazione d’impatto presentata tiene conto delle indicazioni ricevute e contiene misure adeguate a rendere anonimo il dato relativo all’appartenenza o aggregazione linguistica, impedendo o non consentendo la re-identificazione degli interessati. Su questa base, l’Autorità afferma di non avere rilievi da formulare sulla DPIA esaminata.

Esito

Ai sensi degli artt. 36, par. 5, e 58, par. 3, lett. c), GDPR, nonché dell’art. 5 del regolamento di esecuzione provinciale n. 28/2022, il Garante autorizza i Comuni della Provincia di Bolzano e l’ASTAT a effettuare i trattamenti di dati personali descritti nella valutazione d’impatto.

Punti principali

Contesto normativo e oggetto della valutazione

Il parere si colloca nell’ambito dell’art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2021, n. 150, che prevede la dichiarazione anonima di appartenenza a uno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Il regolamento di esecuzione della Provincia autonoma di Bolzano del 6 dicembre 2022, n. 28, disciplina le modalità telematiche del censimento e prevede, all’art. 5, la presentazione della DPIA al Garante ai sensi dell’art. 36, par. 5, GDPR.

Struttura del trattamento e misure di anonimizzazione

La DPIA descrive un sistema in due fasi e con due distinti sistemi informatici: una fase di identificazione gestita dai Comuni, tramite autenticazione con SPID, CIE, TS o CNS, che genera TOKEN e PIN con relativo HASH validi per 24 ore; e una seconda fase gestita da ASTAT, nella quale l’interessato esprime l’appartenenza o aggregazione linguistica usando TOKEN e PIN, previa verifica dell’HASH. L’obiettivo è separare in modo effettivo il dato relativo al gruppo linguistico da ogni riferimento identitario, evitando la re-identificazione.

Valutazioni del Garante sulla DPIA

L’Autorità evidenzia che la versione esaminata della valutazione d’impatto recepisce le indicazioni fornite in precedenti interlocuzioni informali, soprattutto in tema di corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità di titolari e responsabili del trattamento, valutazione dei rischi elevati, separazione tra le fasi del trattamento, minimizzazione, privacy by design e by default, limitazione delle finalità, selezione dei fornitori cloud, tempi di conservazione e sicurezza dei dati. In particolare, il Garante richiama gli artt. 4, 5, 24, 25, 28, 32 e 36, par. 5, GDPR.

Esito del parere

Il Garante ritiene che non vi siano rilievi da formulare sulla DPIA in esame e autorizza i Comuni della Provincia di Bolzano e l’ASTAT a effettuare i trattamenti di dati personali descritti nella valutazione d’impatto.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneprotezione dei dati personalivalutazione d'impattointeroperabilità di banche datianonimizzazione e sicurezza dei dati

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