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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7263/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che ha rideterminato il saldo del conto corrente n.100 (apertura di credito 1991-1999) attribuendo alla banca l'obbligo di pagare euro 130.652,01 oltre interessi. Questioni principali: nullità della commissione di massimo scoperto, correttezza delle valute applicate (c.d. "giorni valuta"), illegittimità della capitalizzazione degli interessi, addebiti di spese di tenuta conto forfettarie, e contestazione della prescrizione mediante qualificazione delle rimesse in conto corrente come ripristinatorie o solutorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Motivazione essenziale: il ricorso incidentale è inammissibile perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione sulle risultanze del consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) che aveva accertato la natura ripristinatoria delle rimesse, accertamento non censurato dalla banca; il ricorso principale è stato ritenuto in parte inammissibile per genericità e in parte infondato, poiché le censure non hanno specificamente individuato i passaggi della perizia o i vizi di diritto tali da incidere sulla decisione d'appello; non è ravvisata violazione dell'art.112 c.p.c. perché la Corte d'appello ha deciso entro le questioni dedotte dalle parti. Le spese della presente fase di legittimità sono compensate e la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo delle parti al versamento di contributi unificati ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Principi di legittimità invocati per motivare i mezzi di impugnazione in Cassazione; la Corte valuta ammissibilità e fondatezza dei motivi ai sensi di tali norme, ritenendo alcune censure generiche e altre infondate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione del principio dispositivo: la Corte rileva che l'appello ha impugnato la determinazione del saldo e dunque la Corte d'appello non ha deciso al di fuori della domanda, escludendo la nullità invocata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati unitariamente con l'art.112 nelle censure procedurali; la Corte valuta che non sussiste motivazione nulla o decisione ultra petita.

  • art. 329 c.p.c. (comma 2)

    Riferimento in relazione agli effetti del giudicato e all'impugnazione di singoli capi di sentenza di primo grado; la Corte confronta l'oggetto dell'impugnazione con le decisioni rese.

  • art. 2909 c.c.

    Citato in relazione al passaggio in giudicato di determinati capi decisionali; la Corte valuta la rilevanza del presunto giudicato interno rispetto alle questioni decise in appello.

  • artt. 1284, 1346, 1418 e 2697 c.c.

    Richiamati con riferimento a questioni di determinazione della pattuizione, causa del negozio, validità delle clausole e riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che le deduzioni devono essere specifiche e provate, e che il c.t.u. aveva integrato la prova sulla natura delle rimesse.

  • artt. 2935 e 2697 c.c.

    Usati nel ricorso incidentale per contestare la valutazione sulla prescrizione e sull'onere della prova delle rimesse; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non ha efficacemente contrastato l'accertamento peritale.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    Richiamato nel contesto della normativa bancaria e della regolamentazione dei rapporti in conto corrente; la Corte fa riferimento alle norme di settore nell'analisi delle pretese bancarie.

  • art. 366 c.p.c. (1° comma, n.6)

    Riferito al principio di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto molte censure generiche e prive della specifica indicazione dei passaggi peritali contestati, con conseguente inammissibilità parziale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    Applicata per disporre l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato dalle parti in presenza dei presupposti processuali indicati.

  • Cass. S.U., n. 4315/2020

    Precedente richiamato in relazione all'interpretazione dell'art.13 DPR 115/2002 e al regime del contributo unificato; utilizzato per supportare l'eventuale obbligo contributivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello si basa su un consulente tecnico d'ufficio che ha accertato fatti decisivi (es. natura ripristinatoria delle rimesse), la parte che intende contrastare tale accertamento in Cassazione deve specificamente censurare la validità, i presupposti o i passaggi logico-matematici della perizia; attacchi generici sono inammissibili.
  • L'eccezione di prescrizione in materia di rapporti in conto corrente richiede che la parte resistente identifichi con precisione quali rimesse siano da ritenersi solutorie (interrompenti o estintive) e quali ripristinatorie; la mancata indicazione puntuale può rendere l'eccezione inefficace.
  • Il principio dispositivo (art.112 c.p.c.) impedisce decisioni ultra petita, ma la Corte d'appello può comunque riformare la sentenza di primo grado entro i limiti delle questioni dedotte dalle parti; non ogni cambiamento dell'iter motivazionale costituisce vizio procedurale.
  • Le contestazioni relative al calcolo del saldo bancario (valute, capitalizzazione interessi, commissioni) richiedono documentazione e analisi dettagliata: in sede di impugnazione è necessario indicare esattamente i punti della perizia o del conteggio che si ritengono errati e fornire elementi probatori contrari.
  • In giudizio di legittimità la genericità e l'omessa specificazione dei mezzi di prova e dei passi decisivi rendono il motivo inammissibile; pertanto gli avvocati devono predisporre motivi di cassazione precisi e circostanziati.
  • In caso di reciproca soccombenza nella fase di legittimità, la Corte può compensare interamente le spese processuali.

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