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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca, del giorno 9 febbraio 2024, del rilascio del nulla osta per lavoro subordinato prot. n. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS-presentato in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura - Sportello unico per l’immigrazione di Roma, mai notificato al lavoratore, nonché di ogni altro atto a questo connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202509431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di avvio del procedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota della Prefettura di Roma, qualificata nell'epigrafe come provvedimento di revoca del nulla osta, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e 35 del d.P.R. 394/1999, con riferimento alla non perentorietà del termine di otto giorni e alla sussistenza di una causa di forza maggiore; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione; violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e buona fede; violazione dell'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998, quanto all'esonero dall'asseverazione, e dell'art. 22 del medesimo testo unico, quanto alla sussistenza dell'idoneità alloggiativa. In sede cautelare il ricorso era stato accolto ai fini del riesame. All'udienza pubblica il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, la possibile inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Dalla denominazione della nota, "Avvio di procedimento di revoca del nulla osta", e dal suo contenuto, con cui il datore di lavoro e il ricorrente erano invitati a presentare osservazioni e documentazione integrativa entro dieci giorni, il giudice ha desunto che l'atto aveva natura non definitiva e meramente endoprocedimentale. La nota non concludeva il procedimento di revoca, non aveva carattere provvedimentale e non era autonomamente lesiva; pertanto avrebbe potuto essere contestata soltanto unitamente all'eventuale provvedimento conclusivo. Le censure sostanziali non sono state esaminate. Sono state compensate le spese di giudizio. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 126, comma 3, del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    Norme richiamate dal ricorrente con riferimento al termine di otto giorni e alla revoca del nulla osta; non esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta; non esaminato nel merito.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esonero dall'obbligo di asseverazione; questione non esaminata nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR lo ha applicato per avvisare le parti della possibile causa di inammissibilità rilevata d'ufficio.

  • art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per respingere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio conseguente alla dichiarata inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che si limita ad avviare un procedimento e a invitare gli interessati a presentare osservazioni o documentazione integrativa ha natura endoprocedimentale, non definitiva e, di regola, non autonomamente lesiva.
  • Gli atti endoprocedimentali non possono essere impugnati autonomamente quando la lesione della posizione giuridica del destinatario è imputabile soltanto al provvedimento conclusivo; essi devono essere contestati insieme a quest'ultimo.
  • L'impugnazione autonoma di una nota di avvio del procedimento priva di carattere provvedimentale determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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