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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2264

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione del 14 novembre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP)]

Normativa europea32022R2264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola". La decisione segue l’esame della domanda presentata dall’Italia, la pubblicazione della modifica proposta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la mancata presentazione di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola/Piada Romagnola".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare di produzione del prodotto agroalimentare registrato come IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", già iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; riguarda operatori della filiera che producono, trasformano o commercializzano il prodotto conforme al disciplinare. Non contiene esclusioni specifiche oltre alla disciplina generale dei regimi di qualità UE.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola". L’intervento si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di modifica è stata presentata dall’Italia ed esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, con riferimento a una IGP già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014.

Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione nei termini dell’articolo 51, la Commissione ha potuto approvare la modifica.

Effetti giuridici

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Rilievi pratici per gli operatori

Per i soggetti della filiera interessati alla produzione e commercializzazione della "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" IGP, il regolamento rileva perché consolida la nuova versione del disciplinare approvato a livello UE. La conformità al disciplinare aggiornato resta condizione essenziale per l’uso legittimo della denominazione protetta.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iter procedurale della modifica non minore

La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografiche

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