Regolamento (UE) 2022/2264
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione del 14 novembre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola". La decisione segue l’esame della domanda presentata dall’Italia, la pubblicazione della modifica proposta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la mancata presentazione di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola/Piada Romagnola".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare di produzione del prodotto agroalimentare registrato come IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", già iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; riguarda operatori della filiera che producono, trasformano o commercializzano il prodotto conforme al disciplinare. Non contiene esclusioni specifiche oltre alla disciplina generale dei regimi di qualità UE.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Piadina Romagnola/Piada Romagnola". L’intervento si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto normativo e procedura seguita
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di modifica è stata presentata dall’Italia ed esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, con riferimento a una IGP già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014.
Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione nei termini dell’articolo 51, la Commissione ha potuto approvare la modifica.
Effetti giuridici
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Rilievi pratici per gli operatori
Per i soggetti della filiera interessati alla produzione e commercializzazione della "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" IGP, il regolamento rileva perché consolida la nuova versione del disciplinare approvato a livello UE. La conformità al disciplinare aggiornato resta condizione essenziale per l’uso legittimo della denominazione protetta.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iter procedurale della modifica non minore
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2228
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2229
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2230
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2231
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2237
- Regolamento · 14 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2253
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →