Sentenza n. 14/2026 - Pescara, Sezione 1
per la ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito della Sentenza n.146/2023 del Tribunale di Pescara, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Pescara n. 146/2023, relativa al beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, nei limiti e nei termini stabiliti, della sentenza del Tribunale ordinario che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Tribunale ha rilevato che il titolo era esecutivo e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, applicabile al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti derivanti dall'art. 115, comma 3, c.p.a. Il Ministero non poteva giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale dello stesso dicastero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando alla ricorrente le somme riconosciute a titolo di bonus Carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da questi delegato, con termine ulteriore di 45 giorni secondo il dispositivo. Il TAR ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., ritenendo non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in considerazione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere eseguito mediante accredito delle somme sul conto della carta elettronica del docente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza del ricorso consente la definizione con sentenza in forma semplificata.
art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni opera anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti necessari rispetto al processo civile; decorso tale termine senza adempimento, l'inottemperanza può essere fatta valere.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è necessario che il titolo sia munito della formula esecutiva richiesta ai fini dell'esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti considerati l'importo contenuto da corrispondere e la produzione di interessi prevista dalla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni statali il pagamento di somme di denaro è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti richiesti dalla natura amministrativa del rito.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito per l'esecuzione del giudicato amministrativo o del titolo eseguibile in sede di ottemperanza.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di ottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione; essa deve assicurare il coordinamento interno e l'adozione degli atti necessari all'esecuzione.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inerte entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'importo dovuto e agli interessi già previsti dal titolo, non risultino necessari ulteriori strumenti coercitivi per assicurare l'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →