Sentenza del 12/03/2019 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Calciatore professionista - Agente procacciatore - Attività contrattazione svolta - Corrispettivi dovuti - Società calcistica cessionaria prestazioni sportive - Configurazione fringe benefits - Esclusione - Ricupero tassazione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. Il pagamento diretto della società all'agente non dimostra, di per sé, l'esistenza di un fringe benefit imponibile per il calciatore, potendo configurare la sostituzione della società nel pagamento del compenso dovuto dal calciatore al proprio agente per l'attività di contrattazione. È quindi stato escluso il recupero a tassazione delle somme.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente impositore aveva riqualificato come fringe benefit, imponibili in capo al calciatore, i compensi corrisposti direttamente dalla società calcistica cessionaria delle sue prestazioni sportive al suo agente. Tali somme riguardavano l'attività professionale di contrattazione svolta dall'agente a favore del calciatore. Il ricorrente ha contestato che il pagamento effettuato dalla società costituisse un beneficio personale aggiuntivo, sostenendo invece che si trattasse del pagamento, da parte della società, di un debito dovuto all'agente per l'attività svolta.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi pretende un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, l'ente impositore avrebbe dovuto dimostrare che i compensi pagati all'agente costituivano un vantaggio patrimoniale aggiuntivo per il calciatore, anziché il pagamento, per suo conto, di un compenso professionale dovuto all'agente.
Massime di principio
- Il pagamento diretto effettuato da un datore o committente a un professionista incaricato dal lavoratore non costituisce automaticamente un fringe benefit imponibile: occorre verificare la causa effettiva del pagamento.
- Quando la somma corrisponde a un debito professionale del contribuente verso il proprio agente o consulente, il pagamento da parte di un terzo può essere interpretato come adempimento per conto del debitore e non come attribuzione di un beneficio aggiuntivo.
- L'amministrazione finanziaria deve provare concretamente l'esistenza di un vantaggio personale ulteriore rispetto al compenso o al rapporto principale; la sola circostanza che il pagamento sia stato eseguito da un soggetto diverso dal contribuente non è sufficiente.
- Per valutare la tassabilità di una somma è determinante la sostanza economica dell'operazione, la natura dell'attività svolta dal professionista e l'effettiva imputazione del debito, non soltanto il soggetto che materialmente esegue il pagamento.
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