Cassazione Penale, Sentenza n. 25156/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Catania che, in applicazione della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, aveva confermato la condanna per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., inosservanza o erronea applicazione di norme penali e carenza/illogicità della motivazione, sostenendo che l'impianto probatorio era fondato quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Seminara, Cristaudo, Fabrizio Nizza e poi Bombace), che tali dichiarazioni erano contraddittorie tra loro (in particolare sulla identificazione della piazza di spaccio) o generiche, che era avvenuto un travisamento della prova nella precedente sentenza (circostanza già rilevata dalla Cassazione) e che mancavano riscontri esterni idonei a provare l'appartenenza al sodalizio e l'aggravante mafiosa; dunque la motivazione della Corte di appello in sede di rinvio sarebbe illogica e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, in sede di rinvio, avesse correttamente ottemperato al dictum della sentenza di annullamento: ha analiticamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori, ne ha apprezzato la convergenza sul nucleo centrale del racconto (l'appartenenza del Sessa al gruppo Nizza e la gestione di una piazza di spaccio dopo le rispettive scarcerazioni) e ha ritenuto irrilevanti le divergenze topografiche sulle singole piazze, che non intaccano l'univocità del fatto centrale. La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato i principi sulla valutazione della chiamata in correità e sui requisiti dei riscontri esterni/de relato, ritenendo che nel caso concreto fossero soddisfatti i necessari criteri di convergenza, specificità e autonomia delle dichiarazioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00. (La sentenza di rinvio aveva condannato il Sessa a 11 anni e 2 mesi di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza - libertà vigilata per 3 anni: tale decisione è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Cassazione e non è stata annullata).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) - art. 73
Regola i delitti di traffico, importazione e favoreggiamento di stupefacenti; nel caso è stato applicato per valutare i singoli delitti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) - art. 74
Regola l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che si tratta di reato a forma libera e che l'appartenenza può risultare da contributi diversi e non esclusivamente da una specifica condotta
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento formale del motivo di cassazione proposto dal ricorrente (inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione)
Codice di procedura penale - art. 192, comma 3
Disciplina la chiamata in correità e la necessità di valutare la credibilità del dichiarante e l'esistenza di riscontri esterni; la Corte richiama i criteri per considerare valide dichiarazioni de relato e per l'uso di ulteriori chiamate in correità come riscontro
Codice di procedura penale - art. 627, comma 3
Obbligo, in caso di annullamento con rinvio, di adeguata rivalutazione delle circostanze indicate nella sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo dalla Corte d'Appello in sede di rinvio
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna per spese e contributo alla Cassa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso e tuttavia ha disposto il pagamento di una somma equitativa di euro 3.000,00
Massime di principio
- La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiede un giudizio complessivo: credibilità intrinseca del dichiarante, coerenza logica delle affermazioni e riscontri esterni. Discrepanze su elementi secondari non annullano automaticamente la prova se permane convergenza sul nucleo centrale del racconto.
- Le dichiarazioni de relato (riportate da un collaboratore su quanto detto da terzi) possono costituire riscontro valido solo se sono autonome, prive di intese fraudolente, convergenti sul nucleo essenziale e sottoposte a severo vaglio critico in ordine alla loro specificità e indipendenza genetica.
- In tema di reato associativo (art. 74 T.U.), non è necessario che il riscontro riguardi esattamente la medesima condotta descritta dal collaboratore: è sufficiente che emergano elementi individualizzanti e convergenti idonei a dimostrare l'appartenenza al sodalizio e il contributo alle sue finalità.
- La Corte di Cassazione, nel sindacato sulla valutazione delle prove, è limitata al controllo della coerenza logica e della correttezza del procedimento motivazionale del giudice di merito; non può sostituirsi a quest'ultimo nel riconsiderare il valore concreto delle singole dichiarazioni salvo vizio logico o travisamento della prova.
- Dopo un annullamento con rinvio il giudice del rinvio è obbligato a riesaminare analiticamente le circostanze indicate dalla Cassazione; la difesa che impugni la nuova decisione deve indicare in modo puntuale e motivato le specifiche carenze logiche o i mancati adempimenti richiesti dalla sentenza di annullamento.
- Per la difesa: per contrastare efficacemente condanne basate su dichiarazioni di collaboratori, è strategico dimostrare l'assenza di riscontri individualizzanti, la possibile connivenza o condizionamento tra dichiarante e fonti, e l'inconsistenza della convergenza sul nucleo essenziale dei fatti.
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