Cassazione Civile, Ordinanza n. 16420/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino del Gambia riferiva di essere in Italia dal 2017 e di aver presentato alla Questura di Vibo Valentia una prima istanza di protezione speciale nel dicembre 2022, corredata da documentazione sull'integrazione lavorativa e sociale, che non sarebbe stata esaminata. In seguito aveva presentato una nuova domanda il 27 aprile 2023, poi trasmessa alla Commissione territoriale di Crotone, che aveva espresso parere negativo. Sulla base di tale esito il Questore aveva rigettato la richiesta di permesso per protezione speciale e il Prefetto aveva adottato il decreto di espulsione, con contestuale accompagnamento coattivo alla frontiera eseguito immediatamente, prima della decorrenza del termine per impugnare il diniego e chiedere la sospensione. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: il primo censurava la mancata acquisizione del parere negativo della Commissione territoriale e la conseguente asserita carenza motivazionale; il secondo deduceva violazione dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 per avere l'espulsione avuto esecuzione senza attendere il termine di 15 giorni per il ricorso al tribunale e la sospensiva; gli altri motivi denunciavano nullità per traduzione in inglese senza verifica della lingua conosciuta, mancata traduzione e assenza di interprete, carenza motivazionale per l'assenza del parere della Commissione, omissione della comunicazione di avvio del procedimento e violazione dell'art. 24 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, ritenendo che la procedura seguita fosse regolata dall'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 nel testo applicabile ratione temporis e che il diniego del Questore non potesse essere eseguito immediatamente mediante accompagnamento coatto alla frontiera, dovendosi attendere la scadenza del termine di 15 giorni per l'impugnazione previsto dall'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito tutti gli altri. La Corte ha quindi cassato il provvedimento del Giudice di Pace senza rinvio, perché gli effetti dell'atto impugnato si erano ormai esauriti, e non ha regolato le spese, rilevando l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato e rinviando per la liquidazione al giudice di merito competente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione è a critica vincolata e richiede specifica indicazione delle ragioni di censura per ciascun motivo.
art. 360, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998
nel testo applicabile ratione temporis, la domanda di permesso per protezione speciale presentata al Questore richiede il previo parere della Commissione territoriale.
art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008
la decisione di diniego non può essere immediatamente eseguita con accompagnamento coatto alla frontiera; l'obbligo di lasciare il territorio nazionale sorge solo alla scadenza del termine per l'impugnazione.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato quale base del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio sono liquidati dal giudice del procedimento su istanza.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione compete al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
art. 24 Cost.
richiamato solo come motivo di ricorso, senza autonoma trattazione nel merito per carenza di sviluppo argomentativo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ciascun motivo deve essere specifico e deve indicare chiaramente il vizio di legittimità dedotto; censure generiche o non riconducibili a un preciso vizio sono inammissibili.
- Quando una norma prevede un termine per impugnare il diniego di protezione, il provvedimento di espulsione e l'accompagnamento coattivo alla frontiera non possono essere eseguiti prima della scadenza di quel termine, poiché solo allora sorge l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.
- Nel procedimento relativo alla protezione speciale, il parere della Commissione territoriale ha natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento del Questore e la sequenza procedimentale deve rispettare il regime temporale applicabile ratione temporis.
- L'accoglimento di una censura dirimente che travolge il fondamento del provvedimento impugnato comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
- In caso di cassazione senza rinvio per esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, la Corte può eliminare la decisione impugnata senza disporre un nuovo giudizio di merito.
- La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se vittoriosa contro un'Amministrazione statale, non determina una condanna alle spese in favore dello Stato; la liquidazione del compenso del difensore segue le regole del patrocinio.
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