Sentenza del 29/03/2016 n. 1765 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Estratto del ruolo - Autonoma impugnabilità - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta inammissibile. L'estratto del ruolo è stato qualificato come atto interno dell'amministrazione finanziaria, privo, di regola, di autonoma lesività e quindi non autonomamente impugnabile. Inoltre, nel processo tributario non è ammessa un'azione di mero accertamento negativo del tributo, al di fuori dell'impugnazione di uno specifico atto impositivo o della riscossione previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato direttamente l'estratto del ruolo, chiedendo sostanzialmente l'accertamento negativo dell'esistenza o della debenza del tributo. La questione riguardava la possibilità di considerare l'estratto del ruolo come atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sull'elenco degli atti autonomamente impugnabili
L'estratto del ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile
Solo gli atti tributari espressamente impugnabili e concretamente lesivi possono normalmente essere contestati autonomamente; l'estratto del ruolo, in quanto documento interno, non rientra di regola tra questi.
Principio di tipicità dell'impugnazione tributaria
Non è ammissibile nel processo tributario l'esperimento dell'azione di accertamento negativo del tributo
Il contribuente non può promuovere un giudizio volto soltanto a ottenere una dichiarazione astratta di inesistenza o non debenza del tributo, senza impugnare un atto impositivo o della riscossione autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L'estratto del ruolo ha normalmente funzione informativa e interna: la sua mera conoscenza non lo trasforma in un atto autonomamente impugnabile.
- Per contestare una pretesa tributaria occorre, in linea generale, impugnare l'atto tipico che la formalizza o la rende concretamente esecutiva, come una cartella o altro atto previsto dalla disciplina processuale.
- Non è sufficiente chiedere al giudice tributario una pronuncia generica sull'inesistenza del debito: il ricorso deve essere collegato a un atto lesivo e deve rispettare i termini e le forme di impugnazione.
- La situazione può essere diversa quando la conoscenza dell'estratto del ruolo consenta di individuare una pretesa non validamente notificata e sussista una concreta lesione, ma tale eventualità deve essere valutata alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili al caso specifico.
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