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Sentenza

Sentenza del 29/03/2016 n. 1765 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Estratto del ruolo - Autonoma impugnabilità - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta inammissibile. L'estratto del ruolo è stato qualificato come atto interno dell'amministrazione finanziaria, privo, di regola, di autonoma lesività e quindi non autonomamente impugnabile. Inoltre, nel processo tributario non è ammessa un'azione di mero accertamento negativo del tributo, al di fuori dell'impugnazione di uno specifico atto impositivo o della riscossione previsto dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato direttamente l'estratto del ruolo, chiedendo sostanzialmente l'accertamento negativo dell'esistenza o della debenza del tributo. La questione riguardava la possibilità di considerare l'estratto del ruolo come atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.

Norme richiamate

  • Norme del processo tributario sull'elenco degli atti autonomamente impugnabili

    L'estratto del ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile

    Solo gli atti tributari espressamente impugnabili e concretamente lesivi possono normalmente essere contestati autonomamente; l'estratto del ruolo, in quanto documento interno, non rientra di regola tra questi.

  • Principio di tipicità dell'impugnazione tributaria

    Non è ammissibile nel processo tributario l'esperimento dell'azione di accertamento negativo del tributo

    Il contribuente non può promuovere un giudizio volto soltanto a ottenere una dichiarazione astratta di inesistenza o non debenza del tributo, senza impugnare un atto impositivo o della riscossione autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • L'estratto del ruolo ha normalmente funzione informativa e interna: la sua mera conoscenza non lo trasforma in un atto autonomamente impugnabile.
  • Per contestare una pretesa tributaria occorre, in linea generale, impugnare l'atto tipico che la formalizza o la rende concretamente esecutiva, come una cartella o altro atto previsto dalla disciplina processuale.
  • Non è sufficiente chiedere al giudice tributario una pronuncia generica sull'inesistenza del debito: il ricorso deve essere collegato a un atto lesivo e deve rispettare i termini e le forme di impugnazione.
  • La situazione può essere diversa quando la conoscenza dell'estratto del ruolo consenta di individuare una pretesa non validamente notificata e sussista una concreta lesione, ma tale eventualità deve essere valutata alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili al caso specifico.

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