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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16916/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso lamentando l’eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato il giudizio di equivalenza tra l’attenuante della minore età e una circostanza aggravante che assumeva non essere neppure contestata nel capo di imputazione. La censura, secondo la Corte, si risolveva però nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata e quindi priva di specificità. La difesa mirava inoltre a ottenere in cassazione una nuova valutazione della congruità della pena, richiesta ritenuta non consentita. La Corte ha anche osservato che la Corte di appello aveva già spiegato che la questione sull’aggravante era stata dedotta solo in discussione e non con uno specifico motivo di appello, con conseguente preclusione, e aveva comunque ribadito l’assenza dei presupposti per ridurre la pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché diretto a contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena e perché non specifico, essendo una mera reiterazione di censure già disattese. Ha inoltre valorizzato la correttezza del ragionamento della Corte di appello sulla preclusione derivante dalla mancata devoluzione in appello della doglianza relativa all’aggravante e, nel merito, l’adeguatezza della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. In ragione della minore età del ricorrente al momento del fatto, la Corte ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena, insieme all’art. 133 c.p., nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro legale per la determinazione concreta del trattamento sanzionatorio, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito se non illogica o arbitraria.

  • art. 648, primo comma, c.p.

    Evocato come aggravante la cui ricorrenza era stata contestata dalla difesa, ma la censura è stata ritenuta non devoluta in appello e dunque preclusa in cassazione.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena quando la censura si risolva in un mero dissenso sulla misura del trattamento sanzionatorio e la determinazione sia stata compiuta dal giudice di merito in modo logico e non arbitrario.
  • La graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve conformarsi ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è sindacabile solo la motivazione inesistente, manifestamente illogica o arbitraria.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e rigettate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo concreto con le ragioni della decisione impugnata, poiché difetta di specificità.
  • La doglianza su una circostanza aggravante non devoluta con specifico motivo di appello non può essere introdotta per la prima volta in sede di discussione o recuperata tramite una censura formalmente diretta alla sola pena, quando non vi sia un nesso tale da estendere l’esame alla diversa questione sostanziale.
  • La minore età del ricorrente al momento del fatto comporta l’esclusione della condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, secondo quanto affermato dalla Corte nel provvedimento.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

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